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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01283/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] R.

1. Cond -i Ermanno ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/1/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 19/10/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] R. 1. Cond -i Ermanno ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/1/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 19/10/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01283/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris