CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14681/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 14 / 05/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15325 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15325del ruolo generale dell’anno 2023, proposto D’ALTERIO Emanuela(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D63 H501G ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DFNSMN 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 27/2023, pubblicatain data 2 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]Alterioha agito in giudizio nei confronti dell’A gen- zia delle Entrate –Riscossione e del Comune di Frascati , impu- gnando un estratto di ruolo avente ad oggetto un credito iscritto Ric. n. 15325/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 dall’ente locale, derivante da sanzioni amministrative per vio- lazione del codice della strada. La domanda è stata dichiarata inammissibiledal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Romaha confermatola decisione di primo grado, dichiarando a sua volta inammissibile l’opposizione, per carenza di interesse ad agire. Ricorre la D’Alterio, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione dell’art. 100 cpc, e dell’art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/73, e dell’art. 615, comma 1 cpc, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc. Prescrizione dei crediti fatti valere con gli atti impugnati in 1° grado». Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione artt. 112 c.p.c. in riferimento all’eccezione di prescrizione e violazioneart. 209 d.lgs. 285/92e art. 28 l. 689/81 e art. 2943 c.c. , in relazione all’art. 360, n. 3, cpc. Prescrizione del credito fatto valere con la cartella oggetto del giudizio di 1° grado». I due motivi del ricorso, essendo logicamente e giuridicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, della propria domanda, con par- ticolare riguardo alla richiesta di accertamento negativo della pretesa creditoria iscritta a ruolo dal Comune di Frascati, per avvenuta prescrizione della stessa. Il ricorso è infondato. Ric. n. 15325/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La decisione impugnata risulta, infatti, conforme all’indirizzo che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimedi- tare)in ordine alla applicabilità, anche alle azioni di mero ac- certamento negativo, della disposizione di cui all’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (introdotta dall’art. 3 bisdel decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215), che ha stabilito una peculiare e specifica conformazione dell’in- teresse ad agire, con riguardo alle contestazioni dei crediti iscritti nei ruoli esattoriali per i quali non sia stata notificatala cartella di pagamentoo sia contestata la regolare notificazione della stessa. In particolare, è stato di recente specificamente ribadito e chia- rito, in unadecisione su un ricorso avente ad oggetto questioni giuridiche sovrapponibili a quelle di cui alla presente controver- sia, che, «pur non potendosi escludere la possibile riconduzione dell’esperita azione a quella di un accertamento negativo come prospettato dal ricorrente (essendosi, comunque, al di fuori di un rimedio ricollegabile ad un’impugnazione esecutiva avverso cartella esattoriale o preavviso di mora), ciò che rileva –ai fini della sua ammissibilità – è unicamente la circostanza che si tratti di uno dei casi enucleati dal citato art. 12, co. 4-bis. In questo senso la giurisprudenza più recente di questa Corte (v. Cass. n. 24552/2024) ha chiarito che “risulta allora dirimente nel caso il rilievo della mancata dimostrazione (ed invero nem- meno della mancata allegazione) ad opera della parte ricor- rente, originaria attrice, di un interesse […] legittimante l’espe- rita azione di accertamento […];pertanto, difettando una con- dizione dell’azione, l’azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta”» (così, in motivazione, la re- cente Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31430 del 06/12/2024). In tale arresto si precisa altresì, ulteriormente , che « il quadro si Ric. n. 15325/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 completa con il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12459/2024, che ha stabilito come “in tema di ri- scossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente noti- ficata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto ditutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento nor- mativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”», pervenendosi alla conclusione per cui «va, perciò, in via definitiva, riconfer- mato il principio alla stregua del quale, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposi- zione», anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui sia dedotta la prescrizione della pretesa creditoria; e ciò anche a volere accedere alla qualificazione di tale azione in termini di azione di accertamento negativo. Nella specie, la domanda della ricorrente è stata dichiarata inammissibile nel giudizio di merito, con doppia decisione con- forme, proprio essendosi ravvisato il suo difetto di interesse ad agire, sotto il profilo indicato, onde la decisione impugnata si sottrae alle censure svolte con il ricorso. 2.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 15325/2023 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - r igetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in c