CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39890/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di estorsione. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensore degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge in relazione sia alla ritenuta consumazione del delitto di estorsione sia alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine sia alla valutazione delle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] sia alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico e trova smentita nel rilievo che la persona offesa ha consegnato la somma di denaro, con conseguente consumazione del reato. 2.2 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, formulate dalla Corte d'appello, in quanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate da plurimi elementi. Le dichiarazioni della coimputata non hanno costituito l'unica fonte di prova, sicché il ricorrente avrebbe dovuto spiegare le ragioni della loro incidenza sull'iter motivazionale della pronuncia impugnata. Questa Corte (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011), difatti, è ferma nel ritenere che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.3 La doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, sulla mancata. esclusione dell'aggravante delle più persone riunite è priva di specificità. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante de qua, visto che in occasione dell'incontro del 4 aprile 2016 erano presenti tre persone e "che la contemporanea presenza dei due imputati (e di un terzo soggetto) presso l'abitazione della persona offesa aggravava sicuramente lo stato di timore e soggezione di Branda, anche a causa della sua mancata conoscenza di Bellino e dell'altra persona, e la sua consapevolezza di essere vittima di una condotta delittuosa concordata tra più persone che sapevano dove abitava e che non avrebbero esitato anche in futuro a reiterare le proprie richieste estorsíve". Ne discende che la sentenza impugnata è immune da censure, rilevabili in questa sede. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]