CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 37876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2757-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) 13756881002; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 02121151001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente A.c.>190 )\? agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente- avverso la sentenza n. 3004/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3004/2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di addebito n. 3972018003293457000, del quale aveva dedotto di essere venuto a conoscenza in seguito alla notifica a mezzo pec di un successivo preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900119086000 notificatogli in data 11.7.2019. 2. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure hanno evidenziato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di avere effettuato regolarmente la notifica dell'avviso di addebito in data 23.2.2019, che non era stato oggetto di opposizione, di talché sullo stesso si era formato un giudicato interno con il consolidamento della relativa pretesa; quanto alla eccezione di prescrizione, premesso che quella maturata in precedenza non poteva più essere fatta valere, il successivo preavviso di fermo amministrativo, notificato entro il quinquennio, era stato ritenuto idoneo ad impedirne il decorso. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. L'[OSCURATO:PERSONA], anche per conto della [OSCURATO:SOCIETA], e l'ADER non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente censura l'omessa applicazione dell'art. 2948 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non essere stata accolta l'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 3 co. 9 legge AL Ric. 2022 n. 02757 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- n. 335/1995 che fissa in cinque anni il termine di prescrizione per tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nonostante, nella fattispecie in esame, la presunta notificazione del preavviso di fermo era nulla "per conseguenziale tardività della notifica dell'avviso di addebito sotteso, visto che l'anno di riferimento del credito [OSCURATO:PERSONA] era il 2011". 2. Il motivo è inammissibile in quanto la censura si limita a riproporre, in modo assolutamente generico, la questione della prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito. 3. Su tale punto, però, il ragionamento della Corte distrettuale è stato fondato su di un sillogismo che non risulta essere stato adeguatamente censurato. 4. Invero, i giudici di seconde cure hanno rilevato che: la notifica dell'avviso di addebito era regolare; si era determinato un consolidamento della pretesa non avendo l'ingiunto proposto tempestiva opposizione; l'eccezione di prescrizione per il periodo precedente non poteva più essere fatta valere salva la possibilità, per il contribuente, di eccepirla nuovamente qualora fosse decorso un ulteriore quinquennio dalla notifica dell'avviso di pagamento senza la presenza di atti interruttivi che, nel caso di specie, invece vi era stato (preavviso di fermo). 5. Tale motivazione non è stata censurata adeguatamente in punto di diritto con le doglianze di cui al motivo di ricorso ove il Tomassini ha richiamato i principi sulla prescrizione quinquennale per tutte le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria senza, però, contrastare l'iter logico- giuridico del gravato provvedimento e senza confrontarsi con la ricostruzione in fatto e in diritto operata dalla Corte di merito. 6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Nulla per le spese del presente giudizio non essendo stata svolta dagli intimati attività difensiva. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 Ric. 2022 n. 02757 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari /v- a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,