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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15987/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26931-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 437/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 26931 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto in parte l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso originario contro l'avviso di accertamento notificato alla società e gli avvisi di accertamento notificati ai soci per imposte dirette, Irap ed Iva dell'una e per imposte sul reddito degli altri;

2. i contribuenti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale;

3. successivamente depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 119/2018, convertito dalla 1.136/2018;

4. la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano al pagamento dell'importo dovuto per la definizione delle controversie relative ai rispettivi avvisi di accertamento.

Non altrettando faceva [OSCURATO:PERSONA];

5. in ragione di quanto precede, visto l'art. 6, comma 13, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute per quanto concerne la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] e la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA];

6. considerato che per le controversia restante, tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], occorre provvedere alla formulazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. e quindi al rinvio a nuovo ruolo; pqm dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate per quanto concerne la controversia tra Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] e la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA]; rinvia a nuovo ruolo per la formulazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. in riferimento alla controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta con modalità da rem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26931-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 437/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 26931 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto in parte l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso originario contro l'avviso di accertamento notificato alla società e gli avvisi di accertamento notificati ai soci per imposte dirette, Irap ed Iva dell'una e per imposte sul reddito degli altri; 2. i contribuenti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale; 3. successivamente depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 119/2018, convertito dalla 1.136/2018; 4. la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano al pagamento dell'importo dovuto per la definizione delle controversie relative ai rispettivi avvisi di accertamento. Non altrettando faceva [OSCURATO:PERSONA]; 5. in ragione di quanto precede, visto l'art. 6, comma 13, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute per quanto concerne la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] e la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA]; 6. considerato che per le controversia restante, tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], occorre provvedere alla formulazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. e quindi al rinvio a nuovo ruolo; pqm dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate per quanto concerne la controversia tra Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] e la controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA]; rinvia a nuovo ruolo per la formulazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. in riferimento alla controversia tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta con modalità da rem