CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti ancorata, in via assorbente, al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose commesse in pretesa continuazione, unita alla rilevata assenza di elementi comuni diversi dal mero luogo di esecuzione (coincidente con l'abitazione del condannato), e quindi al mancato riscontro di caratteristiche tali da rendere plausibile, nonostante l'identità di indole dei reati, l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa, in entrambi i motivi, argomenti di puro merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso