CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita là relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, e riprodotti con successiva memoria del 17 novembre 2023 intitolata "motivi nuovi", avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo, il ruolo dell'imputato nell'associazione camorristica, la tardività della collaborazione (la cui attenuante è stata, invece, riconosciuta) sono state ritenute ostative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomentazioni non manifestamente illogiche e, pertanto, incensurabili in questa sede. Né rilevano scelte processuali, a favore di altri imputati, sulla base di elementi giustificati da valutazioni in fatto non riferibili al ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso