CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 15694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n.721/2025 depositata il 17/6/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Numero registro generale 19282/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15694/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Con sentenza resa in data 17/6/2025, la Corte d’appello di L’Aquilaha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna delMinistero della Giustizia al risarcimento dei danni subiti dall’attore inconseguenza di un’aggressione fisica subita, nei locali del carcere diTeramo (all’interno del quale lo Spallieri si trovava ristretto), ad opera dialtri detenuti.2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale harilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva escluso la sussistenza di alcun profilo di rimproverabilità nelcomportamento dell’amministrazione convenuta, non essendo la stessarisultata imputabile di alcuna colpevole omissione di vigilanza, né dialcuna negligenza nell’arredo della sala all’interno della quale eraavvenuta l’aggressione fisica denunciata dallo Spallieri (con particolareriferimento alla presenza di uno sgabello che era stato impropriamenteutilizzato da uno degli aggressori per colpire il detenuto), avuto riguardoall’assoluta imprevedibilità di quanto avvenuto ai danni dell’attore.3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.4. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.5. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., dell'art. 2d.p.r. n. 230/2000 e dell'art. 32 della legge n. 354/1975, nonché per viziodi motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente affermato l’insussistenza di alcunaomissione di vigilanza da parte del personale penitenziario, nonostante laconsapevolezza, da parte dello stesso personale, dell’intenzione degliNumero registro generale 19282/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15694/2026Data pubblicazione 22/05/2026aggressori, nell’imminenza del fatto, di ‘avere un chiarimento’ con loSpallieri.Sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso ilcarattere inappropriato e pericoloso della presenza dello sgabelloall’interno della sala dove avvenne la colluttazione, omettendo divalorizzare la responsabilità dell’amministrazione convenuta ai sensi degliartt. 2049, 2051 c.c.2. Il motivo è inammissibile.3. Osserva il Collegio come la corte d’appello abbia correttamenteescluso, sulla base degli elementi istruttori complessivamente richiamati insentenza, che il personale penitenziario avesse preventivamente acquisito,in relazione al caso di specie, la consapevolezza della volontà deglioffensori di ‘avere un chiarimento’ con lo Spallieri al fine di aggredirlo, sìche nessun altro indice o segnalazione di rischio effettivamentecomprovato (che valesse a rendere prevedibile quello che, dal giudice aquo, è stato ritenuto oggettivamente non prevedibile o evitabile) puòritenersi tale da ridondare a carico dell’amministrazione convenuta.Varrà al riguardo richiamare il consolidato orientamento fatto propriodalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’applicabilità, alla pubblicaamministrazione, della responsabilità civile fondata sull’applicazionedell’art. 2049 c.c.Sul punto, è appena il caso di rilevare come, in tanto può giustificarsila scelta legislativa di far carico all’amministrazione degli effetti delleraffigurarsi ex ante quali sia o possa essere l’entità di tali effetti, e comesia possibile prevenirli o tenerli in adeguata considerazionenell'organizzazione della propria attività come componenti potenzialmentepregiudizievoli.Si tratta, in breve, di verificare entro quali limiti possa esigersi ildovere dell’amministrazione di prefigurarsi gli sviluppi che possono avereNumero registro generale 19282/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15694/2026Data pubblicazione 22/05/2026le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili)sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni)che siano stati conferiti ai suoi preposti (tra le quali deve certamentericomprendersi anche la violazione aperta dei doveri d’ufficio).In forza di tali premesse, l’amministrazione pubblica dovrà dunqueritenersi estranea alle conseguenze dannose di quelle condotte, ancheomissive, che i suoi preposti avranno posto in essere nell’estrinsecazionedei poteri, delle funzioni o delle attribuzioni ad essi conferiti, laddove laprevisione (o prevenzione) degli effetti di tali condotte fosseoggettivamente inesigibile, una volta ricostruiti tali effetti (secondo ungiudizio controfattuale oggettivizzato ex ante) come espressione del tuttoanomala di quell'estrinsecazione (quand'anche distorta o deviata ovietata) (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18898 del 10 luglio 2025, pag. 10-11).Da questa prospettiva, una volta esclusa in fatto l’esigibilità, a caricodel personale penitenziario, della preventiva raffigurazione dello sviluppodei fatti così come in concreto verificatisi (secondo il processo di seguitoconclusosi con l’aggressione a carico dello Spallieri), la censura in esamesi configura alla stregua di una mera proposta di rilettura nel merito deifatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità.Si tratta di un giudizio da ritenersi estensibile anche alla questionerelativa alla pretesa prevedibilità dell’uso dello sgabello da parte degliaggressori, il cui impiego concreto ai fini dell’aggressione non potevaritenersi tale, secondo l’insindacabile giudizio di merito della corteterritoriale, da costituire un fatto normalmente od ordinariamenteprevedibile, non esistendo alcun estremo idoneo a comprovare che lapresenza in loco di detto sgabello fosse vietata, inappropriata o daescludere.Del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi l’evocazione del vizio dicui all’art. 360 n. 5 c.p.c.Numero registro generale 19282/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15694/2026Data pubblicazione 22/05/2026Al riguardo, avendo la corte territoriale confermato la sentenza diprimo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto,indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede dilegittimità, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi nonconsentita, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c. (disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art.360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022),ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, ilricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi dicui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 c.p.c.4. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper erronea valutazione delle risultanze probatorie, contraddittorietà,manifesta illogicità della motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramenteapparente, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione allavalutazione delle prove testimoniali e documentali, incorrendo nellaviolazione dei principi legislativi in materia di valutazione delle prove, conparticolare riguardo all’esame delle testimonianze, della documentazione edelle complessive evidenze probatorie analiticamente richiamate inricorso.5. Il motivo è inammissibile.6. Osserva preliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente abbiainammissibilmente argomentato il preteso carattere apparente dellamotivazione attraverso il confronto della congruità di quest’ultima conelementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corteterritoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul puntoindicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilitàdel carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del07/04/2014, Rv. 629833 - 01).Numero registro generale 19282/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15694/2026Data pubblicazione 22/05/2026Allo stesso modo, deve ritenersi inammissibile l’evocazione in questasede del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., in ragione della già rilevataconformità delle due sentenze di merito in ordine ricostruzione dei fatti dicausa.Da ultimo, con riguardo alle restanti censure, varrà sottolineare comela doglianza in esame in altro non consista, se non nella prospettazione diuna rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, ancora una voltasulla base di un’impostazione critica non consentita in questa sede.7. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 111Cost., nonché per vizio di motivazione e omessa pronuncia su questionirilevanti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territorialeomesso di considerare le argomentazioni difensive relative allaresponsabilità dell’amministrazione per omessa rimozione di oggettipericolosi e per carenza organizzativa ai sensi dell’art. 2049 c.c.,segnatamente in relazione ai fatti dannosi denunciati in questa sede daritenersi tali da costituire materia di oggettiva prevedibilità da partedell’amministrazione convenuta.8. Il motivo è inammissibile.9. Ferma l’inammissibilità in questa sede dell’evocazione del vizio dicui all’art. 360 n. 5 in ragione della già rilevata conformità delle duesentenze di merito in ordine ricostruzione dei fatti di causa, varrà ancorauna volta considerare come, attraverso le censure critiche articolate con ilpresente motivo d’impugnazione, il ricorrente si sia inammissibilmentespinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, delriesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alleprerogative della Corte di cassazione.Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso percassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere diriesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà diNumero registro generale 19282/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15694/2026Data pubblicazione 22/05/2026controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al qualespetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenzan. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).Nella specie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato comedall’esame degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio,fosse emersa l’oggettiva insussistenza di elementi tali da configurare unapossibile prevedibilità dello sviluppo dei fatti dedotti in giudizio a montedell’aggressione dello Spallieri.Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato,nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e dicongruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e,come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedal ricorrente.10. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso.11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.12. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, degli ulteriori importi a titolo dicontributo unificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MNumero registro generale 19282/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15694/2026Data pubblicazione 22/05/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, infavore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese prenotatea debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera del ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributounificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino