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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 42646/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vaAVo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ekt,tia concluso chiedendo Il'Proc. ben. conclude -pr l'inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 23.7.2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, mentre, riqualificato il reato di cui all'art. 489 c.p. in quello di cui all'art. 491 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

1.1. All' imputato era stato contestato di avere notificato a [OSCURATO:PERSONA] un ricorso per decreto ingiuntivo e a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto, dichiarando falsamente di essere creditore di entrambe in virtù di due titoli cambiari risultati a firma apocrifa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso lo Scorza a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico articolato motivo, con il quale denuncia i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato ascrittogli ed alla mancata eliminazione delle statuizioni civili; in particolare, illogica e contraddittoria risulta essere la motivazione della sentenza impugnata laddove ha assolto l'imputato dal reato di truffa, ritenendo sussistenti, invece, gli elementi del reato di cui all'art. 491 c.p., fondando tale giudizio sulle dichiarazioni delle p.o., dichiarazioni che, invece, andavano valutate con le opportune cautele quanto alla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca; infatti, le p.o. hanno riferito di non aver avuto alcun rapporto economico con l'imputato legittimante il rilascio delle cambiali oggetto di giudizio, ma tali dichiarazioni non risultano attendibili essendo smentite dagli altri testi escussi; in particolare, il teste Colombini ha riferito di aver sentito la moglie dello Scorza parlare di denaro dato in prestito a delle signore e che le stesse a garanzia del debito avrebbero rilasciato appunto effetti cambiari; peraltro, la fattispecie in esame non andava inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 491 c.p., bensì in quella di cui all'art. 485 c.p., potendo anche le cambiali essere inserite nel novero delle scritture private.

3. La difesa delle parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con richiesta di condanna alle spese dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato si duole in sostanza del mancato proscioglimento nel merito e, comunque, della sua condanna adii effetti civili.

Orbene, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha ritenuto - nel riqualificare l'originaria imputazione di cui all'art. 489 c.p. in quella di cui all'art. 491 c.p.- di dichiarare tale reato prescritto.

Infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p..

Sul punto, deve evidenziarsi come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 129 c.p.p., considerato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

In definitiva, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

2. Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha escluso, sulla base del compendio probatorio acquisito, la ricorrenza di una prova incontrovertibile dell'innocenza dell'imputato, ovvero l'assenza di prove di colpevolezza a suo carico, richiamando invece gli atti di denuncia della Calarota e della Linardi circa la falsità delle loro firme in calce ai titoli cambiari e le dichiarazioni rese dalle stesse in sede dibattimentale, oltre all'interesse alla falsificazione da parte dell'imputato, avendo avviato le procedure esecutive sulla base di tali titoli.

3. Alla stregua di tali elementi, pertanto, neppure sotto il versante della conferma delle statuizioni civili nei confronti dell'imputato può ritenersi affetta da vizi la pronuncia impugnata, atteso che le dichiarazioni delle p.o.

Calarota e Linardi, circa la falsità delle loro firme apposte in calce alle cambiali, hanno trovato conferma negli accertamenti compiuti.

Infatti, nella fase delle indagini il P.M. sottoponeva a sequestro probatorio i titoli in contestazione e faceva redigere un accertamento tecnico, dal quale emergeva che le firme ivi vergate non erano riconducibili alle parti offese; le parti si conoscevano perché per un lasso di tempo erano stati condomini nello stesso stabile, senza che tuttavia tra esse emergessero rapporti di dare/avere.

A fronte di tali elementi- che conducono convergentemente al risultato logico che l'imputato abbia posto in essere la falsificazione dei titoli in questione, avendo un preciso interesse in tal senso, avendo egli stesso avviato le procedure esecutive nei confronti delle p.o.- il ricorrente si è limitato a sviluppare censure generiche ed in fatto, laddove, ad esempio, ha invocato le dichiarazioni del teste Colombini, che peraltro nulla di specifico ha riferito in merito ai rapporti tra le parti stesse.4.

Per quanto concerne, poi, la circostanza dell'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 640 c.p., fondata sull'assenza dei presupposti giuridici per la ravvisabilità di tale reato nella condotta descritta in imputazione, essa contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non espleta alcun effetto sulla imputazione di falso ex art. 491 c.p. per la quale l'imputato ha riportato condanna, essendo diversi gli elementi costitutivi di tale reato ed emergendo la falsità delle firme apposte sulle cambiali dagli accertamenti tecnici svolti nella fase delle indagini preliminari.

5. Manifestamente infondata si presenta la deduzione circa la configurabilità nella fattispecie dell'ipotesi di reato di cui all'art. 485 c.p.: il ricorrente in proposito omette di confrontarsi con il chiaro disposto dell'art. 491 c.p. che contempla espressamente la fattispecie della falsità della cambiale

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare nella misura di euro tremila.

L'imputato va, inoltre, condannato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene di liquidare in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge.

Così deciso il 10.09.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vaAVo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ekt,tia concluso chiedendo Il'Proc. ben. conclude -pr l'inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 23.7.2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, mentre, riqualificato il reato di cui all'art. 489 c.p. in quello di cui all'art. 491 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1. All' imputato era stato contestato di avere notificato a [OSCURATO:PERSONA] un ricorso per decreto ingiuntivo e a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto, dichiarando falsamente di essere creditore di entrambe in virtù di due titoli cambiari risultati a firma apocrifa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso lo Scorza a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico articolato motivo, con il quale denuncia i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato ascrittogli ed alla mancata eliminazione delle statuizioni civili; in particolare, illogica e contraddittoria risulta essere la motivazione della sentenza impugnata laddove ha assolto l'imputato dal reato di truffa, ritenendo sussistenti, invece, gli elementi del reato di cui all'art. 491 c.p., fondando tale giudizio sulle dichiarazioni delle p.o., dichiarazioni che, invece, andavano valutate con le opportune cautele quanto alla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca; infatti, le p.o. hanno riferito di non aver avuto alcun rapporto economico con l'imputato legittimante il rilascio delle cambiali oggetto di giudizio, ma tali dichiarazioni non risultano attendibili essendo smentite dagli altri testi escussi; in particolare, il teste Colombini ha riferito di aver sentito la moglie dello Scorza parlare di denaro dato in prestito a delle signore e che le stesse a garanzia del debito avrebbero rilasciato appunto effetti cambiari; peraltro, la fattispecie in esame non andava inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 491 c.p., bensì in quella di cui all'art. 485 c.p., potendo anche le cambiali essere inserite nel novero delle scritture private. 3. La difesa delle parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con richiesta di condanna alle spese dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato si duole in sostanza del mancato proscioglimento nel merito e, comunque, della sua condanna adii effetti civili. Orbene, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha ritenuto - nel riqualificare l'originaria imputazione di cui all'art. 489 c.p. in quella di cui all'art. 491 c.p.- di dichiarare tale reato prescritto. Infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p.. Sul punto, deve evidenziarsi come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 129 c.p.p., considerato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). In definitiva, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. 2. Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha escluso, sulla base del compendio probatorio acquisito, la ricorrenza di una prova incontrovertibile dell'innocenza dell'imputato, ovvero l'assenza di prove di colpevolezza a suo carico, richiamando invece gli atti di denuncia della Calarota e della Linardi circa la falsità delle loro firme in calce ai titoli cambiari e le dichiarazioni rese dalle stesse in sede dibattimentale, oltre all'interesse alla falsificazione da parte dell'imputato, avendo avviato le procedure esecutive sulla base di tali titoli. 3. Alla stregua di tali elementi, pertanto, neppure sotto il versante della conferma delle statuizioni civili nei confronti dell'imputato può ritenersi affetta da vizi la pronuncia impugnata, atteso che le dichiarazioni delle p.o. Calarota e Linardi, circa la falsità delle loro firme apposte in calce alle cambiali, hanno trovato conferma negli accertamenti compiuti. Infatti, nella fase delle indagini il P.M. sottoponeva a sequestro probatorio i titoli in contestazione e faceva redigere un accertamento tecnico, dal quale emergeva che le firme ivi vergate non erano riconducibili alle parti offese; le parti si conoscevano perché per un lasso di tempo erano stati condomini nello stesso stabile, senza che tuttavia tra esse emergessero rapporti di dare/avere. A fronte di tali elementi- che conducono convergentemente al risultato logico che l'imputato abbia posto in essere la falsificazione dei titoli in questione, avendo un preciso interesse in tal senso, avendo egli stesso avviato le procedure esecutive nei confronti delle p.o.- il ricorrente si è limitato a sviluppare censure generiche ed in fatto, laddove, ad esempio, ha invocato le dichiarazioni del teste Colombini, che peraltro nulla di specifico ha riferito in merito ai rapporti tra le parti stesse.4. Per quanto concerne, poi, la circostanza dell'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 640 c.p., fondata sull'assenza dei presupposti giuridici per la ravvisabilità di tale reato nella condotta descritta in imputazione, essa contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non espleta alcun effetto sulla imputazione di falso ex art. 491 c.p. per la quale l'imputato ha riportato condanna, essendo diversi gli elementi costitutivi di tale reato ed emergendo la falsità delle firme apposte sulle cambiali dagli accertamenti tecnici svolti nella fase delle indagini preliminari. 5. Manifestamente infondata si presenta la deduzione circa la configurabilità nella fattispecie dell'ipotesi di reato di cui all'art. 485 c.p.: il ricorrente in proposito omette di confrontarsi con il chiaro disposto dell'art. 491 c.p. che contempla espressamente la fattispecie della falsità della cambiale 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare nella misura di euro tremila. L'imputato va, inoltre, condannato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene di liquidare in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. Così deciso il 10.09.2021
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