Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11473/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE.

APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

142. R.G. 35269 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione degli artt. 62 nn. 1 e 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che si è, dunque, verificata una interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (in luogo della più lieve fattispecie di cui all'art. 482 cod. pen.), non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come la tesi difensiva - oltre che generica, in quanto l'imputato non ha chiarito le modalità di falsificazione dell'assegno - non trovi alcun aggancio negli atti del procedimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE. APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 142. R.G. 35269 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione degli artt. 62 nn. 1 e 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che si è, dunque, verificata una interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (in luogo della più lieve fattispecie di cui all'art. 482 cod. pen.), non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come la tesi difensiva - oltre che generica, in quanto l'imputato non ha chiarito le modalità di falsificazione dell'assegno - non trovi alcun aggancio negli atti del procedimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Sentenza Cassazione n. 11473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris