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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23951/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _v"Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: le censure riguardano la mancata ammissione della ricorrente alle pene sostitutive; sul punto la decisione risulta ampiamente e adeguatamente motivata sulla scorta del negativo giudizio prognostico in ordine alla particolarità del reato commesso, alla reiterazione della condotta deviante, tenuto conto dei precedenti penali dell'imputata e, in definitiva, della negativa prognosi circa il rispetto delle prescrizioni; tale motivazione è parannetrata alla genericità della domanda di ammissione alle pene sostitutive; ritenuto che il giudizio, così come formulato, deve dirsi conforme al principio per il quale «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658-01); considerato che: a fronte della motivazione, come descritta, la ricorrente propone censure estremamente generiche che, oltre ad essere prive delle indicazioni delle ragioni di diritto che dovrebbero sorreggerle, non sono calibrate sulla effettiva ragione della decisione impugnata che poggia su elementi solidi e congruamente valorizzati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _v"Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: le censure riguardano la mancata ammissione della ricorrente alle pene sostitutive; sul punto la decisione risulta ampiamente e adeguatamente motivata sulla scorta del negativo giudizio prognostico in ordine alla particolarità del reato commesso, alla reiterazione della condotta deviante, tenuto conto dei precedenti penali dell'imputata e, in definitiva, della negativa prognosi circa il rispetto delle prescrizioni; tale motivazione è parannetrata alla genericità della domanda di ammissione alle pene sostitutive; ritenuto che il giudizio, così come formulato, deve dirsi conforme al principio per il quale «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658-01); considerato che: a fronte della motivazione, come descritta, la ricorrente propone censure estremamente generiche che, oltre ad essere prive delle indicazioni delle ragioni di diritto che dovrebbero sorreggerle, non sono calibrate sulla effettiva ragione della decisione impugnata che poggia su elementi solidi e congruamente valorizzati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Di P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23951/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris