CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 07073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza del 26/06/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di 154 gr. di cocaina) e ha disposto la confisca ex art. 85-bis del d.P.R 309/90 della somma di euro 850,00 nella disponibilità dell'imputato. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Neciri, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, non risultando il nesso di pertinenzialità tra il denaro e la cocaina. Inoltre, trattandosi di confisca facoltativa, era necessaria una motivazione puntuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevarsi la aspecificità dello stesso che non si confronta con la sentenza e censura il fatto che nella stessa non è stata fornita una puntuale motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra la res e il reato, sebbene la confisca sia stata disposta "per sproporzione". 3.La confisca del denaro è stata, infatti, ordinata non in quanto profitto del reato, ma ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che non risultava dimostrata la provenienza lecita del denaro, ritenendo inverosimile e non provato che l'imputato avesse ricevuto la somma di denaro dal datore di lavoro del fratello per pagare al fratello il viaggio di rientro della dalla Tunisia. 4. Tanto premesso, deve reputarsi sufficiente e congrua la motivazione del provvedimento di ablazione, fondato sulla inverosimiglianza delle ragioni del possesso, addotte dal ricorrente. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante il profilo di colpa, della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]