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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 settembre 2016

Cassazione n. 02805/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20662-2017 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- 2022 contro 4337 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2794/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2016 R.G.N. 8158/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.2794/16, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa e avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti per alcuni giornalisti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], iscritta nell'elenco dei giornalisti pubblicisti e collaboratrice della società in base a un contratto di collaborazione coordinata continuativa, la Corte premetteva che dalla regolamentazione del contratto di collaborazione non emergeva in modo univoco la volontà di affidarle un'attività di lavoro giornalistico, sicché doveva procedersi all'esame della prestazione lavorativa come in concreto espletata.

In base alle deposizioni testimoniali acquisite, riteneva allora la Corte che la Gerardi avesse svolto attività non di giornalista fotografa, bensì di mera ricerca fotografica non implicante scelte di carattere intellettuale e creativo concernenti il modo di dare maggiore efficacia a una notizia.

Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte escludeva il vincolo di subordinazione, poiché dall'istruttoria testimoniale non era emerso un suo obbligo di rimanere a disposizione dell'azienda.

Avverso la sentenza, l'INPGI ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2094 c.c., in relazione agli artt.1 e 2 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro dei Giornalisti (d.P.R. n.153/61).

La Corte avrebbe errato nel non considerare [OSCURATO:PERSONA] una collaboratrice fissa dell'editore e quindi lavoratrice subordinata ai sensi dell'art.2 CCNLG.

Con il secondo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 ss. c.c.

La Corte avrebbe errato nell'escludere la prestazione giornalistica di [OSCURATO:PERSONA], poiché il testo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa faceva emergere chiaramente la volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro giornalistico.

Con il terzo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.17, co.3 d.

Igs. n.503/92, 76

I. n.388/00, nonché dell'art.2697 c.c.

La Corte avrebbe errato nel far gravare sull'INPGI la prova di un contratto di lavoro giornalistico, il quale invece doveva presumersi alla luce della pacifica iscrizione della Gerardi nell'albo dei giornalisti pubblicisti.

Cita al riguardo Cass.11944/04.

Con il quarto motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1

I. n.69/13.

La Corte avrebbe errato nell'escludere che il redattore infografico svolga attività giornalistica.

Il primo motivo è inammissibile.

Sebbene rubricato col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., tende a una diversa valutazione del quadro probatorio acquisito da cui entrambi i giudici di merito hanno enucleato l'assenza del requisito della subordinazione.

La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o meno è rimessa al giudice del merito, in base ad un apprezzamento di fatto che può essere sindacato in cassazione solo in punto di motivazione della sentenza (Cass.13935/06), ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, tale motivo di ricorso non è ammesso ai sensi dell'art.348 ter, ult. co ., c.p.c.

In particolare, entrambi i giudici in base al quadro probatorio acquisito, hanno concluso che: a) la presenza della Potenza in redazione non era costante; b) non partecipava alle riunioni di redazione; c) si limitava alla stesura di articoli di volta in volta convenuti con la redazione, ma senza l'obbligo di rimanere, al di là del singolo incarico, a disposizione dell'azienda.

Su tale considerazioni, tratte da elementi di fatto sul concreto svolgimento del rapporto e omologhe nei due gradi di merito, è precluso un riesame in sede di legittimità, ai sensi dell'art.348 ter, ult. co ., c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, richiamando le clausole del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si limita a proporre la propria interpretazione del medesimo, secondo cui dette clausole farebbero emergere in modo evidente la volontà delle parti di pattuire una prestazione giornalistica, di contro a quanto ritenuto dalla Corte sulla non univocità di un tale volere.

Ora, per orientamento costante di questa Corte (v.

Cass.9461/21, Cass.28319/17), al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., non solo il motivo di ricorso deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma deve altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti.

Il motivo è inammissibile, poiché generico, quando, come è nel caso di specie, la censura si risolva nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente con quella accolta nella sentenza impugnata.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte, infatti, dopo aver condiviso la valutazione del giudice di primo grado sul fatto che spettasse all'INPGI la prova della natura giornalistica della prestazione, ha però rigettato la pretesa dell'Istituto non sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio che gli incombeva, bensì riconoscendo che, alla luce delle deposizioni testimoniali, era stata acquisita la prova di una prestazione lavorativa di natura non giornalistica.

La ratio decidendi è fondata sulle risultanze probatorie acquisite al processo, di cui il giudice deve tener conto quale che sia la parte ad iniziativa della quale si siano formate, e non sulla insufficienza delle risultanze istruttorie acquisite ad iniziativa dell'Istituto a provare la natura giornalistica della prestazione (v.

Cass.15162/08).

Il quarto motivo, sebbene rubricato col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., risulta inammissibile tendendo a una diversa valutazione del quadro probatorio acquisito, e quindi ricade nel n.5 dell'art.360, co.1 c.p.c.

Trattandosi di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto che hanno escluso la natura giornalistica della prestazione, opera l'inammissibilità di cui all'art.348 ter, ult. co., c.p.c.

In particolare, entrambi i giudici in base al quadro probatorio acquisito, hanno concluso che: a) la Gerardi reperiva fotografie come aiuto del photo editor, in base a direttive sul tipo di fotografia da reperire che provenivano dall'ad director; b) la Gerardi non partecipava alle riunioni di redazione; c) la Gerardi non sceglieva quali fotografie pubblicare, né decideva quale taglio dare alla foto in vista di una specifica funzione informativa; d) era perciò da escludere che la stessa procedesse a scelte di carattere intellettuale e creativo concernenti il modo di dare maggiore efficacia ad una notizia.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell'INPGI alle spese del presente giudizio secondo soccombenza. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna l'INPGI a rifondere le spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado, in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA].sàossana Man ino y) ',CAc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20662-2017 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- 2022 contro 4337 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2794/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2016 R.G.N. 8158/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.2794/16, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa e avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti per alcuni giornalisti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], iscritta nell'elenco dei giornalisti pubblicisti e collaboratrice della società in base a un contratto di collaborazione coordinata continuativa, la Corte premetteva che dalla regolamentazione del contratto di collaborazione non emergeva in modo univoco la volontà di affidarle un'attività di lavoro giornalistico, sicché doveva procedersi all'esame della prestazione lavorativa come in concreto espletata. In base alle deposizioni testimoniali acquisite, riteneva allora la Corte che la Gerardi avesse svolto attività non di giornalista fotografa, bensì di mera ricerca fotografica non implicante scelte di carattere intellettuale e creativo concernenti il modo di dare maggiore efficacia a una notizia. Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte escludeva il vincolo di subordinazione, poiché dall'istruttoria testimoniale non era emerso un suo obbligo di rimanere a disposizione dell'azienda. Avverso la sentenza, l'INPGI ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2094 c.c., in relazione agli artt.1 e 2 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro dei Giornalisti (d.P.R. n.153/61). La Corte avrebbe errato nel non considerare [OSCURATO:PERSONA] una collaboratrice fissa dell'editore e quindi lavoratrice subordinata ai sensi dell'art.2 CCNLG. Con il secondo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 ss. c.c. La Corte avrebbe errato nell'escludere la prestazione giornalistica di [OSCURATO:PERSONA], poiché il testo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa faceva emergere chiaramente la volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro giornalistico. Con il terzo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.17, co.3 d. Igs. n.503/92, 76 I. n.388/00, nonché dell'art.2697 c.c. La Corte avrebbe errato nel far gravare sull'INPGI la prova di un contratto di lavoro giornalistico, il quale invece doveva presumersi alla luce della pacifica iscrizione della Gerardi nell'albo dei giornalisti pubblicisti. Cita al riguardo Cass.11944/04. Con il quarto motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1 I. n.69/13. La Corte avrebbe errato nell'escludere che il redattore infografico svolga attività giornalistica. Il primo motivo è inammissibile. Sebbene rubricato col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., tende a una diversa valutazione del quadro probatorio acquisito da cui entrambi i giudici di merito hanno enucleato l'assenza del requisito della subordinazione. La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o meno è rimessa al giudice del merito, in base ad un apprezzamento di fatto che può essere sindacato in cassazione solo in punto di motivazione della sentenza (Cass.13935/06), ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, tale motivo di ricorso non è ammesso ai sensi dell'art.348 ter, ult. co ., c.p.c. In particolare, entrambi i giudici in base al quadro probatorio acquisito, hanno concluso che: a) la presenza della Potenza in redazione non era costante; b) non partecipava alle riunioni di redazione; c) si limitava alla stesura di articoli di volta in volta convenuti con la redazione, ma senza l'obbligo di rimanere, al di là del singolo incarico, a disposizione dell'azienda. Su tale considerazioni, tratte da elementi di fatto sul concreto svolgimento del rapporto e omologhe nei due gradi di merito, è precluso un riesame in sede di legittimità, ai sensi dell'art.348 ter, ult. co ., c.p.c. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, infatti, richiamando le clausole del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si limita a proporre la propria interpretazione del medesimo, secondo cui dette clausole farebbero emergere in modo evidente la volontà delle parti di pattuire una prestazione giornalistica, di contro a quanto ritenuto dalla Corte sulla non univocità di un tale volere. Ora, per orientamento costante di questa Corte (v. Cass.9461/21, Cass.28319/17), al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., non solo il motivo di ricorso deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma deve altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti. Il motivo è inammissibile, poiché generico, quando, come è nel caso di specie, la censura si risolva nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente con quella accolta nella sentenza impugnata. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte, infatti, dopo aver condiviso la valutazione del giudice di primo grado sul fatto che spettasse all'INPGI la prova della natura giornalistica della prestazione, ha però rigettato la pretesa dell'Istituto non sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio che gli incombeva, bensì riconoscendo che, alla luce delle deposizioni testimoniali, era stata acquisita la prova di una prestazione lavorativa di natura non giornalistica. La ratio decidendi è fondata sulle risultanze probatorie acquisite al processo, di cui il giudice deve tener conto quale che sia la parte ad iniziativa della quale si siano formate, e non sulla insufficienza delle risultanze istruttorie acquisite ad iniziativa dell'Istituto a provare la natura giornalistica della prestazione (v. Cass.15162/08). Il quarto motivo, sebbene rubricato col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., risulta inammissibile tendendo a una diversa valutazione del quadro probatorio acquisito, e quindi ricade nel n.5 dell'art.360, co.1 c.p.c. Trattandosi di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto che hanno escluso la natura giornalistica della prestazione, opera l'inammissibilità di cui all'art.348 ter, ult. co., c.p.c. In particolare, entrambi i giudici in base al quadro probatorio acquisito, hanno concluso che: a) la Gerardi reperiva fotografie come aiuto del photo editor, in base a direttive sul tipo di fotografia da reperire che provenivano dall'ad director; b) la Gerardi non partecipava alle riunioni di redazione; c) la Gerardi non sceglieva quali fotografie pubblicare, né decideva quale taglio dare alla foto in vista di una specifica funzione informativa; d) era perciò da escludere che la stessa procedesse a scelte di carattere intellettuale e creativo concernenti il modo di dare maggiore efficacia ad una notizia. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell'INPGI alle spese del presente giudizio secondo soccombenza. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna l'INPGI a rifondere le spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado, in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA].sàossana Man ino y) ',CAc
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