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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 29737/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1716/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: . –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.

R oberto Bocchini ed elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani, n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- Avverso le ordinanze emesse, in data 28/11/2018 , nei giudizi instaurati dinanzi al Tribunale civile di Napoli iscritti al n.

RG 20316/2016 e al n.

RG 8698/16; Oggetto: Impugnazione in cassazionedi ordinanze di rigetto istanza riunione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con distinte ordinanze del 28/11/2018, rese rispettivamente nell'ambito dei due processi civili iscritti al n.

RG 8698/2016 e al n.

RG 20316/2016, il giudice istruttore del Tribunale di Napoli (in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA]) rigettò le istanze di riunione degli stessi, affermando che le domande formulate dalla parte convenuta nel primo, per le quali si era verificata decadenza (essendosi la medesima costituita nel giorno dell'udienza di comparizione, laddove, per la rituale proposizione delle stesse, avrebbe dovuto rispettare il termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ.), erano identiche a quelle proposte dalla stessa, come attrice, nel secondo, e richiamando, in proposito, il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 567 del 15/01/2015, rigettò, quanto al primo procedimento, le istanze istruttorie formulate, provvedendo a nominare un c.t.u., e concesse, quanto al secondo, i termini exart. 183 cod. proc. civ..

2. Contro le predette ordinanze, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], parte di entrambi i giudizi,ha propo sto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, il citato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] (costituito anche quale difensore di se stesso), ha chiesto la decisione del ricorso.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità dell'ordinanza per essere stata emessa da magistrato privo di autorizzazione del presidente del tribunale, in sostituzione del giudice del ruolo, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ..

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo – “ il provvedimento è stato emesso prima della disposta riunione e dopo che era stata rigettata la prima richiesta di riunione e senza provvedere sulla nullità delle ordinanze del giudice [OSCURATO:PERSONA], non autorizzato”, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, il “mancato esame della formulata usucapione e del contratto di comodato, inclusi nel fascicolo RG 20316/16 e ad usucapione già conseguita”, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la “violazione norme di diritto - mancato esame delle richieste istruttorie di ambedue i processi e soprattutto per non avere esaminato le violazioni relative all’art. 273 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.39 cod. proc. civ..

Subordinatamente ed in relazione alle medesime violazioni si chiede dichiararsi con la remissione alla Corte, la non manifesta incostituzionalità della norma di cui all’art. 273 cod. proc. civ., allorché non prevede l'obbligatorietà della riunione in relazione a domande interdipendenti e tra di loro pregiudiziali violando in tal modo l'art. 24 Cost. – Diritto di difesa – nonché l’art. 111 Cost. – giusto processo, in combinato disposto con l’art. 3 della Cost.”, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

5. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITA’ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso ordinanza che rigetta l’istanza di riunione di due giudizi.

Primo, secondo, terzo e quarto motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto essi sono privi di esposizione del contenuto giuridico delle singole doglianze.

Inoltre, il ricorso si dirige verso un provvedimento non avente contenuto decisorio, con ulteriore profilo di sua radicale inammissibilità».

6. Il ricorso è inammissibile.

Con esso il ricorrente ha, infatti, impugnato due ordinanze, rese in due distinti giudizi civili , con le quali il giudice di merito aveva respinto l’istanza di riunione degli stessi, statuendo in un caso sui mezzi istruttori e concedendo nell’altro i termini ex art. 183 cod. proc. civ..

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto implicante statuizioni sulla competenza, insuscettibili di impugnazione (poiché sprovvisti dei caratteri della decisorietà e definitività) e insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Cass., Sez. 1, 30/9/2022, n. 28539; Cass., Sez. 6-1, 30/3/2018, n. 8024; Cass., Sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24496).

7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, risultato soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente (avv. [OSCURATO:PERSONA]), per dichiarato anticipo.

8. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della Cassa delle ammende.

9. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della stessa controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, sempre in favore della controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in euro 1.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 700,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1716/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: . –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. R oberto Bocchini ed elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani, n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- Avverso le ordinanze emesse, in data 28/11/2018 , nei giudizi instaurati dinanzi al Tribunale civile di Napoli iscritti al n. RG 20316/2016 e al n. RG 8698/16; Oggetto: Impugnazione in cassazionedi ordinanze di rigetto istanza riunione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con distinte ordinanze del 28/11/2018, rese rispettivamente nell'ambito dei due processi civili iscritti al n. RG 8698/2016 e al n. RG 20316/2016, il giudice istruttore del Tribunale di Napoli (in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA]) rigettò le istanze di riunione degli stessi, affermando che le domande formulate dalla parte convenuta nel primo, per le quali si era verificata decadenza (essendosi la medesima costituita nel giorno dell'udienza di comparizione, laddove, per la rituale proposizione delle stesse, avrebbe dovuto rispettare il termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ.), erano identiche a quelle proposte dalla stessa, come attrice, nel secondo, e richiamando, in proposito, il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 567 del 15/01/2015, rigettò, quanto al primo procedimento, le istanze istruttorie formulate, provvedendo a nominare un c.t.u., e concesse, quanto al secondo, i termini exart. 183 cod. proc. civ.. 2. Contro le predette ordinanze, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], parte di entrambi i giudizi,ha propo sto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il citato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] (costituito anche quale difensore di se stesso), ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità dell'ordinanza per essere stata emessa da magistrato privo di autorizzazione del presidente del tribunale, in sostituzione del giudice del ruolo, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo – “ il provvedimento è stato emesso prima della disposta riunione e dopo che era stata rigettata la prima richiesta di riunione e senza provvedere sulla nullità delle ordinanze del giudice [OSCURATO:PERSONA], non autorizzato”, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, il “mancato esame della formulata usucapione e del contratto di comodato, inclusi nel fascicolo RG 20316/16 e ad usucapione già conseguita”, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. 4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la “violazione norme di diritto - mancato esame delle richieste istruttorie di ambedue i processi e soprattutto per non avere esaminato le violazioni relative all’art. 273 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.39 cod. proc. civ.. Subordinatamente ed in relazione alle medesime violazioni si chiede dichiararsi con la remissione alla Corte, la non manifesta incostituzionalità della norma di cui all’art. 273 cod. proc. civ., allorché non prevede l'obbligatorietà della riunione in relazione a domande interdipendenti e tra di loro pregiudiziali violando in tal modo l'art. 24 Cost. – Diritto di difesa – nonché l’art. 111 Cost. – giusto processo, in combinato disposto con l’art. 3 della Cost.”, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. 5. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITA’ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso ordinanza che rigetta l’istanza di riunione di due giudizi. Primo, secondo, terzo e quarto motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto essi sono privi di esposizione del contenuto giuridico delle singole doglianze. Inoltre, il ricorso si dirige verso un provvedimento non avente contenuto decisorio, con ulteriore profilo di sua radicale inammissibilità». 6. Il ricorso è inammissibile. Con esso il ricorrente ha, infatti, impugnato due ordinanze, rese in due distinti giudizi civili , con le quali il giudice di merito aveva respinto l’istanza di riunione degli stessi, statuendo in un caso sui mezzi istruttori e concedendo nell’altro i termini ex art. 183 cod. proc. civ.. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto implicante statuizioni sulla competenza, insuscettibili di impugnazione (poiché sprovvisti dei caratteri della decisorietà e definitività) e insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Cass., Sez. 1, 30/9/2022, n. 28539; Cass., Sez. 6-1, 30/3/2018, n. 8024; Cass., Sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24496). 7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, risultato soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente (avv. [OSCURATO:PERSONA]), per dichiarato anticipo. 8. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della Cassa delle ammende. 9. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della stessa controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, sempre in favore della controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in euro 1.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 700,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
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