CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14605/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che l'imputato, con il primo e il secondo motivo, sviluppati unitariamente, deduce violazione dell'art. 2639 cod. civ. e vizio di motivazione circa l'accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto della società; Rilevato che si tratta di censure reiterative di analogo motivo di gravame che è stato disatteso con argomentazioni congrue dalla Corte territoriale laddove ha rilevato, in primo luogo, che, anche dopo la nomina quale amministratore della società del GARGIULIO, il ricorrente ha continuato ad avere la firma disgiunta sul conto, dal quale ha fatto prelievi di rilevante importo, anche nella misura di euro 4.000/5.000 per volta e ha, poi, valorizzato le concordanti testimonianze rese nel corso del dibattimento circa il ruolo direttivo di fatto rivestito dall'imputato nella società (pag. 5); Ritenuto dunque tale motivo di ricorso inammissibile perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, R. 207944 - 01, la quale ha sottolineato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali); Considerato che con il secondo motivo il GALLO contesta la condanna per bancarotta fraudolenta documentale sul presupposto che egli non possedeva la qualifica di amministratore; Rilevato che, una volta ritenuta congrua la motivazione della Corte territoriale sullo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nella società, segue la manifesta infondatezza del predetto motivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle