CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 27588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28957/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente 609,,,~ avverso la sentenza n. 2628/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 9 aprile 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno, revocò il decreto ingiuntivo per oltre 316.000 Euro concesso a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di fatture per corrispettivo di somministrazione di energia elettrica presso gli uffici della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a crediti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di cui l'ingiungente si sarebbe resa cessionaria; l'accoglimento dell'opposizione del Ministero dell'Interno e il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. furono fondati sul rilievo della omessa prova del credito ceduto in mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione (ritenuta necessaria in quanto il somministrato era una pubblica amministrazione), del periodo temporale della sua efficacia e della sua riconducibilità all'amministrazione ingiunta; la decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale ha inoltre rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dall'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai fini della produzione della documentazione necessaria per provare le predette circostanze; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di due motivi; l'Amministrazione intimata si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 370, primo comma, c.p.c.; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art.101 c.p.c. per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente; Ric. 2021 n. 28957 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- 1.1. il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non è costituita dal rilievo, in assenza di contraddittorio, della nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma (come dedotto dalla ricorrente) ma dalla mancata produzione delle prove documentali atte a dimostrare i fatti costitutivi del credito monitoriamente azionato; il giudice del merito non ha infatti indebitamente emesso una decisione su una questione di diritto sollevata ex officio senza suscitare su di essa il prescritto contraddittorio, bensì ha rilevato l'inerzia della parte in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, in relazione alla quale era stata invocata la rimessione in termini senza allegarne i presupposti (decadenza per causa non imputabile all'istante), di talché la decisione di rigetto della stessa da parte della Corte di appello appare pienamente corretta; 2. con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e controverso, asseritamente costituito dagli effetti del principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c.; 2.1. anche questo motivo è inammissibile; 2.1.a. in primo luogo - premesso che il vizio previsto dal "nuovo" art.360 n.5 c.p.c. consiste nEfll'omesso esame di un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), che deve recare i due necessari attributi dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Ric. 2021 n. 28957 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -3- Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761) - nel caso di specie la doglianza formulata dalla ricorrente individua, in rubrica, il fatto di cui sarebbe stato omesso l'esame nella «mancata applicazione degli effetti di cui all'art.115 c.p.c.» e ripete, nella sua articolazione, che il giudice di appello avrebbe «omesso l'esame e la motivazione sull'applicabilità, nella fattispecie, degli effetti dell'art.115 c.p.c.» (p.8 del ricorso); il vizio concretamente dedotto, pertanto, non concerne l'omesso esame di un fatto storico ma la violazione del principio di non contestazione; ad onta della formale intestazione, viene quindi denunciata la violazione di una norma processuale (l'art.115 c.p.c.) senza sussumere il vizio nella fattispecie di cui all'art. 360 n.4 c.p.c., e senza fare riferimento alle conseguenze (nullità del procedimento e della sentenza) derivanti dall'errore sulla legge processuale; si impone, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso in esame, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, allorché viene dedotto un error in procedendo, pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al numero 4 del primo comma dell'art.360 c.p.c., è peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. U 24/07/2013, n.17931; successivamente, tra le altre, Cass. 17/09/2013, n.21165; Cass. 28/09/2015, n. 19124; Cass. 07/05/2018, n. 10862); Ric. 2021 n. 28957 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -4- 2.1.b. in secondo luogo, quand'anche si volesse qualificare la doglianza in base alla formale intestazione del motivo, se ne dovrebbe comunque rilevare l'inammissibilità in applicazione della regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994); 3. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato inammissibile; 4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese l'amministrazione resistente; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, Ric. 2021 n. 28957 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -5- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deci