CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1986
Cassazione n. 29220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1986 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SPACCAVENTO Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a detenzione con finalità di spaccio di circa 21 grammi di so- stanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in separati involucri, previa rinun- cia ai motivi di ricorso concernenti la responsabilità. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non adeguata- mente motivato in relazione ai criteri edittali applicati. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. 3.1 Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congrua- mente evidenziato le ragioni che lo hanno condotto a indicare la pena base in anni sette mesi sei di reclusione, tenuto conto della gravità della condotta, dei profili personalistici del reo anche in ragione dell'avere commesso il fatto allorquando si trovava ristretto agli arresti domiciliari con l'applicazione di controllo elettronico a distanza per due diversi titoli di reato, nonché per la pluralità di precedenti anche specifici. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono im- pliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere suf- ficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espres- sioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Con tale giurisprudenza la parte ricorrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata attestata su paradigmi medio minimi e il giudice ha altresì evidenziato le ragioni per cui ha inteso discostarsi, sebbene in misura non rilevante, dal minimo editale.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere est