Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2026
ECLI:EU:T:2026:377
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0204_RES
Causa T‑204/25
IQ
contro
Agenzia europea per la difesa
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 giugno 2026 (Per estratto)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale dell’AED – Rigetto della domanda di avvio di un procedimento di invalidità – Articolo 77 dello statuto degli agenti dell’AED – Abuso del diritto – Errore di valutazione»
Funzionari – Personale dell’Agenzia europea per la difesa (AED) – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Presupposti – Avvio su domanda dell’interessato – Domanda presentata dopo più di dodici mesi di assenza per malattia e a una data prossima a quella della fine prevista del contratto di lavoro dell’interessato – Irrilevanza
(Decisione 2016/1351 del Consiglio, artt. 53 e 77, § 1, e allegato V, art. 2, § 1)
(v. punti 40‑51, 54‑56, 60, 65, 66)
[OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], agente temporaneo ai sensi dello Statuto degli agenti dell’Agenzia europea per la difesa (AED) (
1
), il Tribunale annulla la decisione di quest’ultima che respinge la domanda di IQ di avviare un procedimento di invalidità nei suoi confronti, nonché la decisione che ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente avverso la prima di tali decisioni. In tale occasione, il Tribunale completa la giurisprudenza relativa al procedimento di invalidità in materia di funzione pubblica, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione di una domanda diretta all’avvio di un siffatto procedimento.
Nel novembre 2016 il ricorrente è stato assunto dall’AED. Nel maggio 2020 il suo contratto di lavoro è stato rinnovato per un periodo di quattro anni, con scadenza a metà novembre 2024. Il ricorrente era stato più volte collocato in congedo per malattia nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Nel febbraio 2023 il ricorrente è stato nuovamente collocato in congedo per malattia, che è stato prorogato più volte, fino a una data successiva alla scadenza del suo contratto.
Nel maggio 2024 il ricorrente, che era ancora in congedo per malattia, ha chiesto l’avvio di un procedimento di invalidità nei suoi confronti sulla base dell’articolo 77 dello Statuto degli agenti dell’AED.
L’AED ha rifiutato di accogliere la sua domanda con la motivazione che essa presentava carattere abusivo, in quanto, da un lato, l’AED non disponeva di elementi che indicassero la necessità di avviare il procedimento di invalidità e, dall’altro, dal momento della presentazione di tale domanda, ossia dopo più di dodici mesi di assenza per malattia e in una data prossima a quella della fine del contratto di lavoro del ricorrente, risultava che quest’ultimo perseguiva una strategia finanziaria volta a beneficiare in maniera prolungata dei vantaggi connessi al suo rapporto di lavoro.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale ricorda che, al fine di garantire l’effettività del diritto a un’indennità di invalidità, che può essere riconosciuto solo al termine del procedimento di invalidità, esso comporta necessariamente, per l’agente tenuto a sospendere il servizio presso la sua istituzione a causa dell’impossibilità in cui si trova di continuare tale servizio per via del suo stato di invalidità, il diritto di ottenere l’avvio del procedimento di invalidità, se soddisfa le condizioni previste dalle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato V dello Statuto degli agenti dell’AED.
Conformemente a tale disposizione, l’indennità di invalidità è corrisposta all’agente di età inferiore ai 65 anni che, nel periodo durante il quale maturava i diritti a pensione, sia riconosciuto affetto da invalidità permanente totale che gli impedisca di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, sia tenuto a sospendere il proprio servizio presso l’AED.
Pertanto, l’autorità competente è tenuta ad avviare il procedimento di invalidità non appena constati che tali condizioni sono soddisfatte. La situazione può essere diversa solo se la domanda dell’agente in tal senso presenta carattere abusivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda, anzitutto, la constatazione dell’AED secondo cui il ricorrente ha atteso ben oltre il periodo di dodici mesi di congedo di malattia per presentare la domanda di avvio del procedimento di invalidità, il Tribunale rileva che nessuna disposizione dello Statuto degli agenti dell’AED impone ai suoi agenti una limitazione massima per presentare una domanda di avvio del procedimento di invalidità.
Il solo fatto che la domanda di avvio del procedimento di invalidità sia stata presentata dal ricorrente oltre un periodo di dodici mesi di congedo di malattia non consente quindi di ritenere che tale domanda abbia un carattere abusivo che ne giustifichi il rigetto.
Inoltre, per quanto riguarda la prossimità della domanda di avvio del procedimento di invalidità alla fine prevista del contratto di lavoro del ricorrente, il Tribunale osserva che la circostanza che detta domanda sia stata presentata circa sei mesi prima della fine prevista del contratto di lavoro del ricorrente non consente di ritenere che essa fosse abusiva. Al contrario, il diritto di chiedere l’avvio di un procedimento di invalidità riveste, in pratica, nel caso di un agente temporaneo, un’importanza ancora maggiore in quanto, a differenza di un funzionario, l’agente temporaneo, a causa del suo stesso status, corre il rischio, pur trovandosi in congedo di malattia, che il suo rapporto di lavoro termini alla scadenza del suo contratto a tempo determinato.
Infine il Tribunale constata che, anche considerate nel loro insieme, le circostanze secondo le quali il ricorrente ha presentato la sua domanda di avvio del procedimento di invalidità dopo un periodo superiore a quindici mesi di congedo di malattia e in una data prossima a quella della fine del suo contratto di lavoro non sono idonee a dimostrare in modo giuridicamente sufficientemente che egli abbia attuato una strategia finanziaria consistente nel percepire il più a lungo possibile uno stipendio completo, percependo poi l’indennità di invalidità alla scadenza del suo contratto di lavoro, né che egli abbia avuto la volontà di creare artificiosamente le condizioni affinché fosse avviato un procedimento di invalidità o per ritardare l’avvio di tale procedimento.
(
1
) Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa allo Statuto degli agenti dell’AED e che abroga la decisione 2004/676/CE (
GU 2016, L 219, pag. 1
; in prosieguo: lo «Statuto degli agenti dell’AED»).