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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17392/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/05/2022 del Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti di mesi dieci e giorni quattro di reclusione, quale aumento in continuazione con altra pena di cui alla precedente condanna irrevocabile n. 342 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

La sentenza è stata emessa in relazione ad una serie di reati, contestati in procedimenti diversi poi riuniti, di corruzione, falso in atto pubblico, associazione per delinquere, tentata concussione ed altri delitti tra i quali, per quel che ancora rileva in questa sede, anche quello di illecito finanziamento del gruppo politico denominato ALA, ex art. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e art. 4, comma 1, legge n. 18 novembre 1981 n. 659.

Quest'ultimo reato, in particolare, era stato contestato al capo C del proc. n. 2932/18 R.G.N.R..

Il provvedimento impugnato è stato emesso dopo che la Corte di cassazione, con sentenza del 26 maggio 2021, aveva annullato, proprio e solo in relazione al predetto capo di imputazione, una precedente sentenza di applicazione della pena emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Messina il 6 novembre 2020.

L'annullamento della Corte Suprema, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, era stato disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.

Il giudice di legittimità aveva ritenuto l'erronea qualificazione giuridica del reato di cui si discute, ritenendo trattarsi di un fatto di corruzione avuto riguardo alla natura sinallagmatica dell'accordo tra gli imputati, rivolto all'ottenimento di un ufacereda parte del pubblico ufficiale.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parlamentare nazionale e di coordinatore del gruppo politico ALA, aveva ricevuto la somma di 300 mila euro per conto dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA] perché intervenisse perorando la nomina del magistrato [OSCURATO:PERSONA] quale componente del Consiglio di Stato.

La sentenza impugnata ha ribadito la qualificazione giuridica del fatto in termini di finanziamento illecito di un partito, secondo l'imputazione originaria, valorizzando "le nuove emergenze in atti evidenziate dalla difesa", costituite, in particolare, dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non era emerso che le dazioni di danaro a Verdini fossero finalizzate ad ottenere suoi indebiti interessamenti nei termini prima precisati, i quali, peraltro, non sarebbero rientrati nelle competenze di ufficio del parlamentare.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina.

Deduce: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, strutturato, secondo l'imputazione e quanto era stato oggetto del giudizio di legittimità, come corruzione; 2) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Giudice per le indagini preliminari applicato il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte, che non aveva annullato la sentenza per vizio di motivazione, come si sostiene nella sentenza impugnata, ma per violazione di legge, vieppiù evidente nella pronuncia di annullamento senza rinvio che aveva carattere vincolante rispetto alla qualificazione giuridica del fatto; 3) vizio della motivazione quanto al rilievo che la sentenza impugnata ha attribuito alle nuove deduzioni difensive, laddove il Giudice dell'Udienza preliminare avrebbe operato una valutazione che esulava dai suoi poteri in sede di applicazione della pena, inerenti solo al controllo della corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla esistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e non alla prova del fatto, peraltro interpretata in maniera illogica e non conforme alla risultanze processuali, secondo quanto evidenziato ai fgg. 10 e 11 del ricorso; 4) vizio della motivazione per avere il Giudice dell'Udienza preliminare fatto riferimento, a sostegno della sue ragioni, alla contestazione formale operata dal Pubblico ministero, operazione giuridicamente differente dalla qualificazione giuridica del fatto, che compete al giudice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva radicalmente escluso che il fatto contestato all'imputato al capo C del procedimento n. 2932/18 R.G.N.R. potesse essere qualificato in termini di finanziamento illecito di un partito.

A fg. 4 della sentenza di annullamento si legge che la qualificazione giuridica del fatto in questi ultimi termini, era "manifestamente errata, palesemente eccentrica rispetto al contenuto della imputazione".

Su tale capo della decisione, l'unico oggetto del giudizio rescissorio, il giudice del rinvio non era autorizzato a ritornare, posto che l'annullamento era stato disposto senza rinvio e non per vizi motivazionali - che avrebbero imposto formula diversa, tuttavia estranea al sindacato che la Suprema Corte, sulla base del ricorso del Procuratore generale, era stata chiamata ad esercitare - proprio perché la Corte di legittimità aveva ritenuto sussistente una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

L'unico "margine di manovra" che il giudice del rinvio avrebbe potuto esercitare,in quanto devolutogli con la sentenza di annullamento attraverso la "trasmissione degli atti per l'ulteriore corso", era quello di qualificare il fatto in termini diversi da quelli contestati, con le consequenziali statuizioni.

La sentenza rescindente, infatti, sotto questo profilo, aveva suggerito, sulla base della emersione di un rapporto sinallagmatico tra l'imputato ed il pubblico ufficiale, che la condotta potesse essere qualificata come "corruzione propria ovvero corruzione per l'esercizio della funzione, ovvero altro reato", ma giammai, di nuovo, come finanziamento illecito di un partito politico, secondo l'originaria contestazione formale.

Tali considerazioni assorbono ogni altra censura del ricorrente.

2. Per quanto attiene al contenuto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato, le richieste ivi contenute non possono essere valutate in questa sede in quanto presuppongono che le parti addivengano ad un nuovo accordo per l'applicazione della pena che non può ritenersi scontato alla luce della odierna statuizione in questa sede adottata siccome idonea ad influire sui termini dell'accordo medesimo.

Per quanto inerente alla eventuale prescrizione di alcuni reati, il calcolo dell'eventuale decorso del termine - che non è meramente aritmetico ma presuppone accertamenti in fatto e valutazioni di tipo giuridico, come, per esempio, in relazione ad eventuali cause di sospensione - non è effettuabile in questa sede sulla base degli atti a disposizione del Collegio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina, Sezione GIP in diversa persona fisica per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.02.2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/05/2022 del Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti di mesi dieci e giorni quattro di reclusione, quale aumento in continuazione con altra pena di cui alla precedente condanna irrevocabile n. 342 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma. La sentenza è stata emessa in relazione ad una serie di reati, contestati in procedimenti diversi poi riuniti, di corruzione, falso in atto pubblico, associazione per delinquere, tentata concussione ed altri delitti tra i quali, per quel che ancora rileva in questa sede, anche quello di illecito finanziamento del gruppo politico denominato ALA, ex art. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e art. 4, comma 1, legge n. 18 novembre 1981 n. 659. Quest'ultimo reato, in particolare, era stato contestato al capo C del proc. n. 2932/18 R.G.N.R.. Il provvedimento impugnato è stato emesso dopo che la Corte di cassazione, con sentenza del 26 maggio 2021, aveva annullato, proprio e solo in relazione al predetto capo di imputazione, una precedente sentenza di applicazione della pena emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Messina il 6 novembre 2020. L'annullamento della Corte Suprema, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, era stato disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Il giudice di legittimità aveva ritenuto l'erronea qualificazione giuridica del reato di cui si discute, ritenendo trattarsi di un fatto di corruzione avuto riguardo alla natura sinallagmatica dell'accordo tra gli imputati, rivolto all'ottenimento di un ufacereda parte del pubblico ufficiale. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parlamentare nazionale e di coordinatore del gruppo politico ALA, aveva ricevuto la somma di 300 mila euro per conto dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA] perché intervenisse perorando la nomina del magistrato [OSCURATO:PERSONA] quale componente del Consiglio di Stato. La sentenza impugnata ha ribadito la qualificazione giuridica del fatto in termini di finanziamento illecito di un partito, secondo l'imputazione originaria, valorizzando "le nuove emergenze in atti evidenziate dalla difesa", costituite, in particolare, dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non era emerso che le dazioni di danaro a Verdini fossero finalizzate ad ottenere suoi indebiti interessamenti nei termini prima precisati, i quali, peraltro, non sarebbero rientrati nelle competenze di ufficio del parlamentare. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina. Deduce: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, strutturato, secondo l'imputazione e quanto era stato oggetto del giudizio di legittimità, come corruzione; 2) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Giudice per le indagini preliminari applicato il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte, che non aveva annullato la sentenza per vizio di motivazione, come si sostiene nella sentenza impugnata, ma per violazione di legge, vieppiù evidente nella pronuncia di annullamento senza rinvio che aveva carattere vincolante rispetto alla qualificazione giuridica del fatto; 3) vizio della motivazione quanto al rilievo che la sentenza impugnata ha attribuito alle nuove deduzioni difensive, laddove il Giudice dell'Udienza preliminare avrebbe operato una valutazione che esulava dai suoi poteri in sede di applicazione della pena, inerenti solo al controllo della corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla esistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e non alla prova del fatto, peraltro interpretata in maniera illogica e non conforme alla risultanze processuali, secondo quanto evidenziato ai fgg. 10 e 11 del ricorso; 4) vizio della motivazione per avere il Giudice dell'Udienza preliminare fatto riferimento, a sostegno della sue ragioni, alla contestazione formale operata dal Pubblico ministero, operazione giuridicamente differente dalla qualificazione giuridica del fatto, che compete al giudice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva radicalmente escluso che il fatto contestato all'imputato al capo C del procedimento n. 2932/18 R.G.N.R. potesse essere qualificato in termini di finanziamento illecito di un partito. A fg. 4 della sentenza di annullamento si legge che la qualificazione giuridica del fatto in questi ultimi termini, era "manifestamente errata, palesemente eccentrica rispetto al contenuto della imputazione". Su tale capo della decisione, l'unico oggetto del giudizio rescissorio, il giudice del rinvio non era autorizzato a ritornare, posto che l'annullamento era stato disposto senza rinvio e non per vizi motivazionali - che avrebbero imposto formula diversa, tuttavia estranea al sindacato che la Suprema Corte, sulla base del ricorso del Procuratore generale, era stata chiamata ad esercitare - proprio perché la Corte di legittimità aveva ritenuto sussistente una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. L'unico "margine di manovra" che il giudice del rinvio avrebbe potuto esercitare,in quanto devolutogli con la sentenza di annullamento attraverso la "trasmissione degli atti per l'ulteriore corso", era quello di qualificare il fatto in termini diversi da quelli contestati, con le consequenziali statuizioni. La sentenza rescindente, infatti, sotto questo profilo, aveva suggerito, sulla base della emersione di un rapporto sinallagmatico tra l'imputato ed il pubblico ufficiale, che la condotta potesse essere qualificata come "corruzione propria ovvero corruzione per l'esercizio della funzione, ovvero altro reato", ma giammai, di nuovo, come finanziamento illecito di un partito politico, secondo l'originaria contestazione formale. Tali considerazioni assorbono ogni altra censura del ricorrente. 2. Per quanto attiene al contenuto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato, le richieste ivi contenute non possono essere valutate in questa sede in quanto presuppongono che le parti addivengano ad un nuovo accordo per l'applicazione della pena che non può ritenersi scontato alla luce della odierna statuizione in questa sede adottata siccome idonea ad influire sui termini dell'accordo medesimo. Per quanto inerente alla eventuale prescrizione di alcuni reati, il calcolo dell'eventuale decorso del termine - che non è meramente aritmetico ma presuppone accertamenti in fatto e valutazioni di tipo giuridico, come, per esempio, in relazione ad eventuali cause di sospensione - non è effettuabile in questa sede sulla base degli atti a disposizione del Collegio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina, Sezione GIP in diversa persona fisica per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.02.2023 Il Consigliere esten
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