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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10896/2026

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tante pro tempore;rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alcontroricorso; con domiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; rappresentata e difesa ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege;- controricorrente e ricorrente incidentale-nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; rappresentata e difesa ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege;- controricorrente -e nei confronti diAzienda [OSCURATO:PERSONA];-intimata-per la cassazione della sentenza n.25/2021 della CORTE d’APPELLO diNAPOLI, pubblicata il giorno 11 gennaio 2021;udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiaratal’estinzione, per rinuncia al ricorso principale proposto dalla ASLNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Caserta, del giudizio di cassazione in relazione al rapporto processualevertente tra la stessa ASL e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con assorbimentodel ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri; ha chiesto, inoltre, che sia rigettato il ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..1.

Nel 2010 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudiziola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] diCaserta dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condannasolidale al pagamento della somma di oltre 50 milioni di Euro, a titolodi risarcimento delle conseguenze dannose patrimoniali e nonpatrimoniali derivatele dalla impossibilità di proseguire l’attivitàimprenditrice e dalla conseguente chiusura dell’impianto aziendale,nonché dalla lesione del diritto all’immagine imprenditoriale, imputabilialle distinte condotte omissive delle convenute.L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri sarebbe consistita nell’omessa tempestivatrasposizione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/102/CE del27 novembre 2001, da attuarsi entro il termine del 1° luglio 2002, laquale, modificando la precedente Direttiva 1999/29/CE, in vistadell’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di diossina neglialimenti soprattutto di origine animale, aveva stabilito limiti massimi diconcentrazione di diossina nei componenti dei mangimi di originevegetale utilizzati da essa società per l’allevamento dei bovini da cuiricavava il latte e le carni offerte in vendita alle aziende rivenditrici.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla ASL di Casertasarebbe invece consistita nell’omessa comunicazione dei risultati delleanalisi effettuate il 9 agosto 2002 sui campioni di latte bovino e diforaggio prelevati presso l’azienda, nonché di quelle effettuate il 2dicembre successivo sul letame in essa prodotto; in seguito a talianalisi, l’azienda sanitaria aveva riscontrato una elevata presenza didiossina sia sul suolo aziendale che sul latte e, verificato il superamentodei limiti massimi di sostanze contaminanti stabiliti dalle normecomunitarie per le derrate alimentari, aveva notiziato di ciò l’autoritàgiudiziaria, la quale, dopo aver sottoposto a sequestro sia i bovinipresenti in azienda (11 marzo 2003) che il letame (16 giugno 2003),aveva ordinato (tra il novembre e il dicembre 2003) l’abbattimentodell’intera mandria, così provocando la cessazione dell’attivitàimprenditrice e la definitiva chiusura dell’azienda.A fondamento della pretesa risarcitoria, la società [OSCURATO:PERSONA], da un lato, l’assunto che la tempestiva attuazione della Direttiva,imponendo l’utilizzazione, per i bovini allevati in azienda, di mangimiaventi una minore concentrazione di diossina, avrebbe consentito diricondurre entro i limiti normativi anche la contaminazione presentenel latte in essa prodotto; dall’altro lato, la considerazione che ilcontegno della ASL circa la comunicazione dei risultati delle analisi del9 agosto 2002 (del tutto omessa) e di quelle del 2 dicembre 2002(effettuata, con ritardo, soltanto il 24 e 25 marzo 2003) aveva indottoil ragionevole affidamento circa la regolarità degli esiti delle stesse e lasupposizione che non sarebbero stati assunti provvedimentipregiudizievoli per la mandria e per l’azienda.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/20262.

Si costituirono in giudizio le convenute, invocando il rigetto delladomanda; la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri eccepìpreliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché ildecorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio.3.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.9831/2013, rigettate leeccezioni preliminari, in accoglimento della domanda, condannò laPresidenza del Consiglio dei Ministri e la ASL di Caserta, in solido traloro, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo dirisarcimento del danno, della somma di Euro 36.412.897,00, oltrerivalutazione e interessi.4.

La Corte d’appello di Napoli – adìta con impugnazione principaledalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e con impugnazioneincidentale tardiva dalla ASL di Caserta – ha accolto la prima e hadichiarato inammissibile la seconda.[OSCURATO:PERSONA] all’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri, rinnovato il rigetto delle eccezioni preliminari di difetto dilegittimazione passiva e di prescrizione, nel merito la Corteterritoriale ha svolto i seguenti rilievi:a) al di là della formale attuazione della Direttiva 2001/102/CE(avvenuta solo con d.lgs. n. 149 del 2004), i nuovi limiti inessa fissati per la diossina nei mangimi dovevano essereconosciuti dalla società [OSCURATO:PERSONA], quale azienda dirilievo nazionale, che, nella consapevolezza della tossicitàdella diossina, avrebbe dovuto tenere una condottaimprontata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza,somministrando ai propri animali mangimi contenentiNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimoconsentito;b) la condotta serbata dall’appellata, invece, lungi dal nonconformarsi ai criteri di maggior diligenza da essa esigibili, erastata anche formalmente illecita, in quanto era culminata nellaviolazione del Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio2002, recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminantiper il latte e altre derrate alimentari destinateall’alimentazione umana; inoltre, l’apertura del procedimentopenale, l’emissione dei provvedimenti di sequestro e diabbattimento dei bovini e la susseguente necessità diinterrompere definitivamente l’attività imprenditrice e dichiudere l’impianto aziendale erano state determinate daquesta violazione; pertanto, per un verso, a prescindere dallatrasposizione o meno della Direttiva del 2001, l’obbligo dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] di somministrare ai propri animalimangimi aventi un limitato contenuto di diossina sussistevagià in ragione della necessità di rispettare i limiti vigenti per illatte da essi prodotto, «essendo già scientificamente nota latrasmissione della diossina contenuta nei mangimi da questial latte prodotto dagli animali che quei mangimi contaminatiavevano ingerito»; per altro verso, la condotta illecita dellastessa società costituiva causa esclusiva dei danni sofferti,essendo imputabile unicamente ad essa l’evento lesivo cheaveva poi determinato le conseguenze pregiudizievolilamentate;Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026c) infine, al di là del rilievo della responsabilità «esclusiva»dell’appellata, comunque il nesso causale non era stato daessa provato, dal momento che, alla luce delle risultanze delleindagini tecniche espletate in primo grado, non era possibiledimostrare che il tempestivo recepimento della Direttiva2001/102/CE avrebbe consentito «di far rientrare il latteprodotto dall’azienda [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti stabiliti dalla deliberadi G.R.

Campania n. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003»;del resto, avuto riguardo alla circostanza che le prime analisierano state eseguite nell’agosto 2002, era agevole osservareche il tempestivo recepimento della Direttiva a ridosso deltermine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcunainfluenza sui risultati delle stesse.II- Quanto all’impugnazione incidentale della ASL di Caserta, laCorte di merito, richiamata Cass., Sez.

Un., n. 24627/2007, haritenuto che l’impugnazione incidentale tardiva, mentre «vasempre concessa contro le sentenze di coobbligati solidali», invece«resta inammissibile quando la solidarietà deriva da titoli diversi,poiché in tal caso l’impugnazione del debitore principale non haalcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, comeavviene, ad esempio, allorquando la sentenza di condanna solidaledel debitore e del fideiussore venga impugnata dal fideiussore percontestare l’esistenza o la validità della garanzia personale da luiprestata»; evidenziata, dunque, la diversità dei titoli diresponsabilità delle due convenute, la Corte territoriale haNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dallaASL.5.

Avverso la sentenza della Corte partenopea, con atto notificatoil 13 aprile 2021, ha proposto ricorso per cassazione (che assumeoggettivamente la natura di ricorso principale) la ASL di Caserta, sullabase di due motivi.A questo ricorso hanno risposto, con distinti controricorsi, siaAgricola [OSCURATO:SOCIETA]., sia la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, laquale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, anche questoarticolato in due motivi.Un ricorso successivo (oggettivamente incidentale) è statoproposto, con atto notificato l’11 giugno 2021, da [OSCURATO:PERSONA].p.a., sempre sulla base di due motivi.A questo ricorso ha risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri.6.

La trattazione dei ricorsi, già fissata in adunanza camerale (invista della quale la società [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblicaudienza con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2025, n. 27861.Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale dellaASL Caserta e la reiezione del ricorso incidentale condizionato dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di quello successivo(oggettivamente incidentale) proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Quest’ultima ha depositato ulteriore memoria per l’udienza.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026In data 7 gennaio 2026 è pervenuta la dichiarazione di rinuncia alricorso principale da parte della ASL di Caserta, cui è seguital’accettazione della rinuncia da parte della società [OSCURATO:PERSONA],controricorrente rispetto a tale ricorso.Sulla base di tale rinuncia il Pubblico Ministero ha modificato, inudienza, le precedenti conclusioni, confermando la richiesta di rigettodel ricorso (incidentale) proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mainvocando, limitatamente al rapporto processuale tra questa società ela ASL di Caserta, l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia alricorso principale proposto all’ente sanitario, con conseguenteassorbimento di quello incidentale condizionato proposto dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2025, n. 27861 si è giàprovveduto alla preliminare riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.civ., dei due ricorsi, principale e incidentale, proposti, rispettivamente,dalla ASL di Caserta e dalla società [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretticontro la medesima sentenza.Peraltro, avuto riguardo alla sopravvenuta rinuncia al proprioricorso fatta pervenire dalla ASL, nonché all’adesione a tale rinuncia daparte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione relativamente a tale rapportoprocessuale, senza doversi provvedere sulle relative spese (art.391,quarto comma, cod. proc. civ.).2.

La declaratoria di estinzione, per rinuncia, del giudizio dicassazione relativamente al rapporto processuale tra la ASL Caserta eNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026la società [OSCURATO:PERSONA] implica l’assorbimento del ricorsoincidentale proposto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri condizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dallaASL; alla declaratoria di assorbimento di questo ricorso (fondato sulladuplice censura relativa al mancato accoglimento delle eccezioni didifetto di legittimazione passiva e di prescrizione) deve seguire lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità relative alrapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e laASL.3.

Va invece scrutinato il ricorso “successivo” (oggettivamenteincidentale) proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui l’intimataPresidenza del Consiglio dei Ministri ha risposto con controricorso,senza proporre ricorso incidentale.3.1.

Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata, ai sensidell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; a) la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 40 e 41, secondo comma, cod. pen., dell’art.1227, secondo comma, cod. civ., dell’art. 3 e All. 1 Dir.

UE 1999/29,dell’art. 2, comma 1, e 3 d.lgs. n. 155/1997, degli artt. 17 e 65 Reg.UE 178/2002, del d.m. n. 185/1991, degli artt. 1 e 16 legge 283/1962,dell’art. 20 d.P.R. 327/1980, dell’art. 2, comma 3, Reg.

UE 2375/2001,degli artt. 7 e 50 Reg.

UE 178/2002; b) il «vizio di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta disciplinata dall’art. 1227, co.2.,cod. civ.»; c) la ulteriore violazione e/o la falsa applicazione degli artt.40 e 41 cod. pen., dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nonchédella normativa tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (DGRNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Campania n. 1764 del 3 maggio 2002); d) la violazione dei principigiurisprudenziali in materia di concorso di cause.La società ricorrente contesta il giudizio espresso dalla Corted’appello circa il carattere illecito della sua condotta e la sua idoneità aporsi come causa esclusiva del danno da essa stessa subìto,indipendentemente dall’omessa trasposizione tempestiva dellaDirettiva 2001/101/CE nell’ordinamento italiano.Sostiene che, falsamente applicando le norme suindicate, il giudicedel merito avrebbe erroneamente sussunto «la fattispecie concreta» in«quella astratta della responsabilità esclusiva (art.1227, co.2), o anchesoltanto concorrente, del debitore», senza considerare l’evidenteimpossibilità di procurarsi mangimi con livello di tossicità inferiore perla mancanza di parametri normativamente stabiliti e senza tenereconto che il Reg.

UE n.2375/2001 stabiliva i limiti per i contaminanti inrelazione agli alimenti destinati al consumo umano, i quali nonpotevano puramente e semplicemente essere applicati ai mangimidestinati agli animali.Viene contestato, inoltre, il giudizio circa la mancata dimostrazionedel nesso causale tra il danno e l’omissione ascrivibile allo Statoitaliano, sull’assunto che, se si fosse tenuto conto che lo spargimentodel letame sul terreno era avvenuto non prima dell’autunno 2002, sisarebbe potuto inferire, con giudizio controfattuale, che il tempestivorecepimento della Direttiva entro il termine del 1° luglio 2002 avrebbeconsentito di evitare il danno.3.2.

Con il secondo motivo del ricorso in esame viene denunciata:a) ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsaNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026applicazione degli artt. 40, 41 cod. pen., dell’art. 115 cod. proc. civ. edel principio del “più probabile che non”; b) ai sensi dell’art. 360 n.5cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizioe oggetto di discussione tra le parti.Sotto il primo profilo, la società ricorrente sostiene che la Corted’appello avrebbe errato nel ritenere che la CTU si fosse espressa intermini dubitativi circa l’esistenza del nesso di causalità tra il tardivorecepimento della Direttiva 2001/101/CE e il pregiudizio lamentato,omettendo di tenere conto del passaggio della relazione peritale in cuiera stato osservato come non potesse escludersi che, se fosse statoutilizzato un alimento conforme già nel mese di luglio 2002, lacontaminazione del latte si sarebbe potuta attestare su valori più bassirispetto a quelli registrati nei mesi di agosto e settembre 2003.Sotto il secondo profilo, la società ricorrente reputa che la Corteterritoriale abbia omesso di esaminare il fatto storico dellospandimento del letame nell’autunno del 2002 e le sue implicazioni.4.

Il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] a quello originario proposto dalla ASL di Caserta èinammissibile.4.1.

L’art.371, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazioneapplicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dald.lgs. n. 149 del 2022, prevede(va) che la parte alla quale è statonotificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quarantagiorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale ealle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nella fattispecie, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto notificadel ricorso principale in data 13 aprile 2021 e ha proposto tempestivocontroricorso, notificandolo il 24 maggio 2021 (il 23 maggio cadeva didomenica).

Ebbene, ai sensi del richiamato secondo commadell’art.371 cod. proc. civ. – ratione temporis vigente – avrebbe dovutoproporre il ricorso incidentale con l’atto contenente il controricorsotempestivamente notificato.Il ricorso incidentale, invece, è stato proposto con il ricorso“successivo” in esame, il quale è stato notificato l’11 giugno 2021, benoltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.Esso è, dunque, inammissibile, dovendo ribadirsi il principio, giàaffermato da questa Corte (v.

Cass.13/09/2007, n. 19165), secondocui, “in tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelleforme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, laparte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sésfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cuiall’art.370 cod. proc. civ. e, nel caso di notifica ai sensi dell’art. 332cod. proc. civ., rispettando il termine breve di decadenza di cuiall’art.371, secondo comma, cod. proc. civ.”.Tale principio – giova evidenziare –, ove si consideri che ilrichiamato art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce unaspecificazione della regola posta dall’art.33 cod. proc. civ. in tema dicompetenza per connessione, trova fondamento nel più generaleprincipio di unità dell’impugnazione (in ragione del qualel’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unicoprocesso nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza,Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazionisuccessive della stessa sentenza, che hanno sempre carattereincidentale), il quale implica che, nei procedimenti con pluralità di parti,avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso percassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devonoproporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso lamedesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella formadelle impugnazioni incidentali.

Pertanto, da un lato, il ricorso propostoirritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazioneincidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisititemporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se lanotificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giornida quello dell’impugnazione principale; dall’altro lato, la decadenzaconseguente all’inosservanza di detto termine non può ritenersisuperata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agliartt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività,rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazionedella sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (Cass.,Sez.

Un., 25/06/2002, n.9232; Cass., Sez.

Un., 20/03/2017, n. 7074;tra le successive conformi, v.

Cass. 26/11/2019, n. 30775 e Cass.13/05/2024, n. 13104).4.2.

Al di là dell’illustrato, preliminare rilievo di inammissibilità perviolazione dell’art.371, secondo comma, cod. proc. civ. (nellaformulazione applicabile ratione temporis), i due motivi del ricorsoNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – da esaminarsi congiuntamenteper ragioni di evidente, stretta connessione – sono altresì inammissibiliperché censurano, indebitamente, il giudizio di merito contenuto nellasentenza impugnata.Essi, infatti, non ostante la loro intestazione, con cui vieneformalmente dedotta la violazione di norme di diritto, attengono, nellasostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte dicassazione un nuovo accertamento delle circostanze della fattispecie eun diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, incontrapposizione a quelli operati dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che sia l’uno che l’altro sono riservati al giudice del merito,cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n.16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499).La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede,ha motivatamente accertato il carattere illecito della condotta tenutadalla società [OSCURATO:PERSONA], nonché la sua idoneità a porsi comecausa esclusiva degli eventi (l’apertura del procedimento penale,l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovinie la conseguente necessità di interrompere definitivamente l’attivitàimprenditrice e di chiudere l’impianto aziendale) che avevano poideterminato il pregiudizio da essa sofferto: ciò, sul duplice rilievo che,da un lato, al di là della formale attuazione della Direttiva2001/102/CE, i nuovi limiti europei stabiliti per la diossina nei mangimiNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026avrebbero dovuto essere già noti alla società, trattandosi di azienda dirilievo nazionale, la quale, nella consapevolezza della tossicità delladiossina, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata a più rigorosicanoni di prudenza e diligenza, somministrando ai propri animalimangimi contenenti sostanze contaminanti in misura inferiore al livellomassimo consentito; dall’altro lato, la somministrazione di mangimicon elevata concentrazione di diossina, pur non traducendosiformalmente nella violazione della disciplina sui limiti delle sostanzecontaminanti in relazione agli alimenti per gli animali, costituiva ilfondamento della violazione – questa sì, perpetrata anche formalmente– della diversa disciplina recante la fissazione dei limiti massimi deicontaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinateall’alimentazione umana, contenuta nel Regolamento n.2375/2001, invigore dal luglio 2002, essendo noto, alla luce delle cognizioniscientifiche dell’epoca, che attraverso l’ingestione dei mangimicontaminati da parte dei bovini allevati nell’impresa la diossina sisarebbe trasmessa al latte e alla carne da essi prodotto.Al di là dell’accertamento dell’illiceità formale e sostanziale dellacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del carattere esclusivo diessa quale causa dell’evento dannoso e delle successive conseguenzepregiudizievoli, la Corte territoriale ha altresì ritenuto (anche in questocaso con giudizio di merito debitamente motivato e, come tale,insindacabile in sede di legittimità) che, in ogni caso, non fosse statafornita dalla presunta danneggiata, sulla base di un giudizioprobabilistico, la prova del nesso causale tra i danni sofferti e l’omessatrasposizione della Direttiva 2001/102/CE da parte dello Stato italiano,Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026non essendo dimostrato che il suo puntuale recepimento avrebbeconsentito «di far rientrare il latte prodotto dall’azienda [OSCURATO:SOCIETA] neilimiti stabiliti dalla delibera di G.R.

Campania n. 1746/2003 entro il 4settembre 2003»; ciò anche sul decisivo rilievo che le prime analisi sullatte erano state eseguite nell’agosto 2002, sicché appariva evidenteche la tempestiva trasposizione della Direttiva a ridosso del termineultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultatidelle stesse.Il giudizio di merito motivatamente espresso dalla Corte territorialenon presenta, poi, le contestate lacune consistenti nell’omessaconsiderazione delle valutazioni peritali e nell’omesso esame del fattostorico dello spandimento del letame nell’autunno del 2002; alcontrario, la detta circostanza di fatto è stata tenuta ben presente dalgiudice d’appello ma – come correttamente osservato dal PubblicoMinistero –, proprio alla luce del vaglio delle risultanze peritali, è statada esso reputata non decisiva, sul rilievo che i primi controlli dell’ASLerano stati svolti nell’agosto del 2002 e che il letame sparso nelsuccessivo autunno era stato evidentemente prodotto dai bovini benprima del suo spandimento.Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Cortedi appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quantotendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura dellerisultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fattodiversi da quelli motivatamente forniti dal giudice del merito, i qualisono insindacabili in questa sede di legittimità.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unadifforme, la valutazione in fatto dei giudici del merito, tratta dall’analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso, daun lato, che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, e considerato, dall’altro, che, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnea dimostrare i fatti in discussione (in termini, Cass.7/04/2017, n. 9097;Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).Ne discende la complessiva inammissibilità del ricorso in esame.5.

In definitiva, va dichiarato estinto il giudizio di cassazione inrelazione al rapporto processuale intercorso tra l’ASL di Caserta e lasocietà [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato assorbito il ricorso incidentaledella [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in quanto propostocondizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dalla ASL,oggetto di rinuncia; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..6.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, come già si èosservato, giusta il disposto dell’art.391, ultimo comma, cod. proc.civ., non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processualeintercorso tra la ASL di Caserta e la società [OSCURATO:PERSONA], avutoNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026riguardo all’adesione di quest’ultima alla rinuncia al ricorso posta inessere dalla prima, mentre vanno compensate le spese del rapportoprocessuale intercorso tra la stessa ASL e la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Le spese del giudizio di legittimità concernenti il rapportoprocessuale intercorso tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenzadel Consiglio dei Ministri seguono invece la soccombenza della prima evengono liquidate come da dispositivo in proporzione all’attivitàdifensiva spiegata e al valore della causa.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione, per rinuncia al ricorso principaleproposto dalla ASL Caserta, del giudizio di cassazione in relazione alrapporto processuale vertente tra la stessa ASL e [OSCURATO:PERSONA].p.a.; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato propostodalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; dichiara inammissibile ilricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra la ASL diCaserta e la società [OSCURATO:PERSONA], compensa quelle del rapportoprocessuale intercorso tra la stessa ASL e la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare allaPresidenza del Consiglio dei Ministri quelle del relativo rapportoprocessuale, che liquida in Euro 50.000,00, oltre le spese prenotate adebito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore;rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alcontroricorso; con domiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; rappresentata e difesa ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege;- controricorrente e ricorrente incidentale-nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; rappresentata e difesa ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege;- controricorrente -e nei confronti diAzienda [OSCURATO:PERSONA];-intimata-per la cassazione della sentenza n.25/2021 della CORTE d’APPELLO diNAPOLI, pubblicata il giorno 11 gennaio 2021;udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiaratal’estinzione, per rinuncia al ricorso principale proposto dalla ASLNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Caserta, del giudizio di cassazione in relazione al rapporto processualevertente tra la stessa ASL e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con assorbimentodel ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri; ha chiesto, inoltre, che sia rigettato il ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..1. Nel 2010 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudiziola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] diCaserta dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condannasolidale al pagamento della somma di oltre 50 milioni di Euro, a titolodi risarcimento delle conseguenze dannose patrimoniali e nonpatrimoniali derivatele dalla impossibilità di proseguire l’attivitàimprenditrice e dalla conseguente chiusura dell’impianto aziendale,nonché dalla lesione del diritto all’immagine imprenditoriale, imputabilialle distinte condotte omissive delle convenute.L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri sarebbe consistita nell’omessa tempestivatrasposizione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/102/CE del27 novembre 2001, da attuarsi entro il termine del 1° luglio 2002, laquale, modificando la precedente Direttiva 1999/29/CE, in vistadell’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di diossina neglialimenti soprattutto di origine animale, aveva stabilito limiti massimi diconcentrazione di diossina nei componenti dei mangimi di originevegetale utilizzati da essa società per l’allevamento dei bovini da cuiricavava il latte e le carni offerte in vendita alle aziende rivenditrici.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla ASL di Casertasarebbe invece consistita nell’omessa comunicazione dei risultati delleanalisi effettuate il 9 agosto 2002 sui campioni di latte bovino e diforaggio prelevati presso l’azienda, nonché di quelle effettuate il 2dicembre successivo sul letame in essa prodotto; in seguito a talianalisi, l’azienda sanitaria aveva riscontrato una elevata presenza didiossina sia sul suolo aziendale che sul latte e, verificato il superamentodei limiti massimi di sostanze contaminanti stabiliti dalle normecomunitarie per le derrate alimentari, aveva notiziato di ciò l’autoritàgiudiziaria, la quale, dopo aver sottoposto a sequestro sia i bovinipresenti in azienda (11 marzo 2003) che il letame (16 giugno 2003),aveva ordinato (tra il novembre e il dicembre 2003) l’abbattimentodell’intera mandria, così provocando la cessazione dell’attivitàimprenditrice e la definitiva chiusura dell’azienda.A fondamento della pretesa risarcitoria, la società [OSCURATO:PERSONA], da un lato, l’assunto che la tempestiva attuazione della Direttiva,imponendo l’utilizzazione, per i bovini allevati in azienda, di mangimiaventi una minore concentrazione di diossina, avrebbe consentito diricondurre entro i limiti normativi anche la contaminazione presentenel latte in essa prodotto; dall’altro lato, la considerazione che ilcontegno della ASL circa la comunicazione dei risultati delle analisi del9 agosto 2002 (del tutto omessa) e di quelle del 2 dicembre 2002(effettuata, con ritardo, soltanto il 24 e 25 marzo 2003) aveva indottoil ragionevole affidamento circa la regolarità degli esiti delle stesse e lasupposizione che non sarebbero stati assunti provvedimentipregiudizievoli per la mandria e per l’azienda.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/20262. Si costituirono in giudizio le convenute, invocando il rigetto delladomanda; la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri eccepìpreliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché ildecorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio.3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.9831/2013, rigettate leeccezioni preliminari, in accoglimento della domanda, condannò laPresidenza del Consiglio dei Ministri e la ASL di Caserta, in solido traloro, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo dirisarcimento del danno, della somma di Euro 36.412.897,00, oltrerivalutazione e interessi.4. La Corte d’appello di Napoli – adìta con impugnazione principaledalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e con impugnazioneincidentale tardiva dalla ASL di Caserta – ha accolto la prima e hadichiarato inammissibile la seconda.[OSCURATO:PERSONA] all’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri, rinnovato il rigetto delle eccezioni preliminari di difetto dilegittimazione passiva e di prescrizione, nel merito la Corteterritoriale ha svolto i seguenti rilievi:a) al di là della formale attuazione della Direttiva 2001/102/CE(avvenuta solo con d.lgs. n. 149 del 2004), i nuovi limiti inessa fissati per la diossina nei mangimi dovevano essereconosciuti dalla società [OSCURATO:PERSONA], quale azienda dirilievo nazionale, che, nella consapevolezza della tossicitàdella diossina, avrebbe dovuto tenere una condottaimprontata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza,somministrando ai propri animali mangimi contenentiNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimoconsentito;b) la condotta serbata dall’appellata, invece, lungi dal nonconformarsi ai criteri di maggior diligenza da essa esigibili, erastata anche formalmente illecita, in quanto era culminata nellaviolazione del Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio2002, recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminantiper il latte e altre derrate alimentari destinateall’alimentazione umana; inoltre, l’apertura del procedimentopenale, l’emissione dei provvedimenti di sequestro e diabbattimento dei bovini e la susseguente necessità diinterrompere definitivamente l’attività imprenditrice e dichiudere l’impianto aziendale erano state determinate daquesta violazione; pertanto, per un verso, a prescindere dallatrasposizione o meno della Direttiva del 2001, l’obbligo dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] di somministrare ai propri animalimangimi aventi un limitato contenuto di diossina sussistevagià in ragione della necessità di rispettare i limiti vigenti per illatte da essi prodotto, «essendo già scientificamente nota latrasmissione della diossina contenuta nei mangimi da questial latte prodotto dagli animali che quei mangimi contaminatiavevano ingerito»; per altro verso, la condotta illecita dellastessa società costituiva causa esclusiva dei danni sofferti,essendo imputabile unicamente ad essa l’evento lesivo cheaveva poi determinato le conseguenze pregiudizievolilamentate;Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026c) infine, al di là del rilievo della responsabilità «esclusiva»dell’appellata, comunque il nesso causale non era stato daessa provato, dal momento che, alla luce delle risultanze delleindagini tecniche espletate in primo grado, non era possibiledimostrare che il tempestivo recepimento della Direttiva2001/102/CE avrebbe consentito «di far rientrare il latteprodotto dall’azienda [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti stabiliti dalla deliberadi G.R. Campania n. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003»;del resto, avuto riguardo alla circostanza che le prime analisierano state eseguite nell’agosto 2002, era agevole osservareche il tempestivo recepimento della Direttiva a ridosso deltermine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcunainfluenza sui risultati delle stesse.II- Quanto all’impugnazione incidentale della ASL di Caserta, laCorte di merito, richiamata Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, haritenuto che l’impugnazione incidentale tardiva, mentre «vasempre concessa contro le sentenze di coobbligati solidali», invece«resta inammissibile quando la solidarietà deriva da titoli diversi,poiché in tal caso l’impugnazione del debitore principale non haalcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, comeavviene, ad esempio, allorquando la sentenza di condanna solidaledel debitore e del fideiussore venga impugnata dal fideiussore percontestare l’esistenza o la validità della garanzia personale da luiprestata»; evidenziata, dunque, la diversità dei titoli diresponsabilità delle due convenute, la Corte territoriale haNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dallaASL.5. Avverso la sentenza della Corte partenopea, con atto notificatoil 13 aprile 2021, ha proposto ricorso per cassazione (che assumeoggettivamente la natura di ricorso principale) la ASL di Caserta, sullabase di due motivi.A questo ricorso hanno risposto, con distinti controricorsi, siaAgricola [OSCURATO:SOCIETA]., sia la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, laquale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, anche questoarticolato in due motivi.Un ricorso successivo (oggettivamente incidentale) è statoproposto, con atto notificato l’11 giugno 2021, da [OSCURATO:PERSONA].p.a., sempre sulla base di due motivi.A questo ricorso ha risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri.6. La trattazione dei ricorsi, già fissata in adunanza camerale (invista della quale la società [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblicaudienza con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2025, n. 27861.Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale dellaASL Caserta e la reiezione del ricorso incidentale condizionato dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di quello successivo(oggettivamente incidentale) proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Quest’ultima ha depositato ulteriore memoria per l’udienza.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026In data 7 gennaio 2026 è pervenuta la dichiarazione di rinuncia alricorso principale da parte della ASL di Caserta, cui è seguital’accettazione della rinuncia da parte della società [OSCURATO:PERSONA],controricorrente rispetto a tale ricorso.Sulla base di tale rinuncia il Pubblico Ministero ha modificato, inudienza, le precedenti conclusioni, confermando la richiesta di rigettodel ricorso (incidentale) proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mainvocando, limitatamente al rapporto processuale tra questa società ela ASL di Caserta, l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia alricorso principale proposto all’ente sanitario, con conseguenteassorbimento di quello incidentale condizionato proposto dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2025, n. 27861 si è giàprovveduto alla preliminare riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.civ., dei due ricorsi, principale e incidentale, proposti, rispettivamente,dalla ASL di Caserta e dalla società [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretticontro la medesima sentenza.Peraltro, avuto riguardo alla sopravvenuta rinuncia al proprioricorso fatta pervenire dalla ASL, nonché all’adesione a tale rinuncia daparte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione relativamente a tale rapportoprocessuale, senza doversi provvedere sulle relative spese (art.391,quarto comma, cod. proc. civ.).2. La declaratoria di estinzione, per rinuncia, del giudizio dicassazione relativamente al rapporto processuale tra la ASL Caserta eNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026la società [OSCURATO:PERSONA] implica l’assorbimento del ricorsoincidentale proposto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri condizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dallaASL; alla declaratoria di assorbimento di questo ricorso (fondato sulladuplice censura relativa al mancato accoglimento delle eccezioni didifetto di legittimazione passiva e di prescrizione) deve seguire lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità relative alrapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e laASL.3. Va invece scrutinato il ricorso “successivo” (oggettivamenteincidentale) proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui l’intimataPresidenza del Consiglio dei Ministri ha risposto con controricorso,senza proporre ricorso incidentale.3.1. Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata, ai sensidell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; a) la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 40 e 41, secondo comma, cod. pen., dell’art.1227, secondo comma, cod. civ., dell’art. 3 e All. 1 Dir. UE 1999/29,dell’art. 2, comma 1, e 3 d.lgs. n. 155/1997, degli artt. 17 e 65 Reg.UE 178/2002, del d.m. n. 185/1991, degli artt. 1 e 16 legge 283/1962,dell’art. 20 d.P.R. 327/1980, dell’art. 2, comma 3, Reg. UE 2375/2001,degli artt. 7 e 50 Reg. UE 178/2002; b) il «vizio di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta disciplinata dall’art. 1227, co.2.,cod. civ.»; c) la ulteriore violazione e/o la falsa applicazione degli artt.40 e 41 cod. pen., dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nonchédella normativa tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (DGRNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Campania n. 1764 del 3 maggio 2002); d) la violazione dei principigiurisprudenziali in materia di concorso di cause.La società ricorrente contesta il giudizio espresso dalla Corted’appello circa il carattere illecito della sua condotta e la sua idoneità aporsi come causa esclusiva del danno da essa stessa subìto,indipendentemente dall’omessa trasposizione tempestiva dellaDirettiva 2001/101/CE nell’ordinamento italiano.Sostiene che, falsamente applicando le norme suindicate, il giudicedel merito avrebbe erroneamente sussunto «la fattispecie concreta» in«quella astratta della responsabilità esclusiva (art.1227, co.2), o anchesoltanto concorrente, del debitore», senza considerare l’evidenteimpossibilità di procurarsi mangimi con livello di tossicità inferiore perla mancanza di parametri normativamente stabiliti e senza tenereconto che il Reg. UE n.2375/2001 stabiliva i limiti per i contaminanti inrelazione agli alimenti destinati al consumo umano, i quali nonpotevano puramente e semplicemente essere applicati ai mangimidestinati agli animali.Viene contestato, inoltre, il giudizio circa la mancata dimostrazionedel nesso causale tra il danno e l’omissione ascrivibile allo Statoitaliano, sull’assunto che, se si fosse tenuto conto che lo spargimentodel letame sul terreno era avvenuto non prima dell’autunno 2002, sisarebbe potuto inferire, con giudizio controfattuale, che il tempestivorecepimento della Direttiva entro il termine del 1° luglio 2002 avrebbeconsentito di evitare il danno.3.2. Con il secondo motivo del ricorso in esame viene denunciata:a) ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsaNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026applicazione degli artt. 40, 41 cod. pen., dell’art. 115 cod. proc. civ. edel principio del “più probabile che non”; b) ai sensi dell’art. 360 n.5cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizioe oggetto di discussione tra le parti.Sotto il primo profilo, la società ricorrente sostiene che la Corted’appello avrebbe errato nel ritenere che la CTU si fosse espressa intermini dubitativi circa l’esistenza del nesso di causalità tra il tardivorecepimento della Direttiva 2001/101/CE e il pregiudizio lamentato,omettendo di tenere conto del passaggio della relazione peritale in cuiera stato osservato come non potesse escludersi che, se fosse statoutilizzato un alimento conforme già nel mese di luglio 2002, lacontaminazione del latte si sarebbe potuta attestare su valori più bassirispetto a quelli registrati nei mesi di agosto e settembre 2003.Sotto il secondo profilo, la società ricorrente reputa che la Corteterritoriale abbia omesso di esaminare il fatto storico dellospandimento del letame nell’autunno del 2002 e le sue implicazioni.4. Il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] a quello originario proposto dalla ASL di Caserta èinammissibile.4.1. L’art.371, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazioneapplicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dald.lgs. n. 149 del 2022, prevede(va) che la parte alla quale è statonotificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quarantagiorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale ealle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nella fattispecie, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto notificadel ricorso principale in data 13 aprile 2021 e ha proposto tempestivocontroricorso, notificandolo il 24 maggio 2021 (il 23 maggio cadeva didomenica). Ebbene, ai sensi del richiamato secondo commadell’art.371 cod. proc. civ. – ratione temporis vigente – avrebbe dovutoproporre il ricorso incidentale con l’atto contenente il controricorsotempestivamente notificato.Il ricorso incidentale, invece, è stato proposto con il ricorso“successivo” in esame, il quale è stato notificato l’11 giugno 2021, benoltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.Esso è, dunque, inammissibile, dovendo ribadirsi il principio, giàaffermato da questa Corte (v. Cass.13/09/2007, n. 19165), secondocui, “in tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelleforme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, laparte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sésfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cuiall’art.370 cod. proc. civ. e, nel caso di notifica ai sensi dell’art. 332cod. proc. civ., rispettando il termine breve di decadenza di cuiall’art.371, secondo comma, cod. proc. civ.”.Tale principio – giova evidenziare –, ove si consideri che ilrichiamato art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce unaspecificazione della regola posta dall’art.33 cod. proc. civ. in tema dicompetenza per connessione, trova fondamento nel più generaleprincipio di unità dell’impugnazione (in ragione del qualel’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unicoprocesso nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza,Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazionisuccessive della stessa sentenza, che hanno sempre carattereincidentale), il quale implica che, nei procedimenti con pluralità di parti,avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso percassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devonoproporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso lamedesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella formadelle impugnazioni incidentali. Pertanto, da un lato, il ricorso propostoirritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazioneincidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisititemporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se lanotificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giornida quello dell’impugnazione principale; dall’altro lato, la decadenzaconseguente all’inosservanza di detto termine non può ritenersisuperata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agliartt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività,rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazionedella sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (Cass.,Sez. Un., 25/06/2002, n.9232; Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074;tra le successive conformi, v. Cass. 26/11/2019, n. 30775 e Cass.13/05/2024, n. 13104).4.2. Al di là dell’illustrato, preliminare rilievo di inammissibilità perviolazione dell’art.371, secondo comma, cod. proc. civ. (nellaformulazione applicabile ratione temporis), i due motivi del ricorsoNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – da esaminarsi congiuntamenteper ragioni di evidente, stretta connessione – sono altresì inammissibiliperché censurano, indebitamente, il giudizio di merito contenuto nellasentenza impugnata.Essi, infatti, non ostante la loro intestazione, con cui vieneformalmente dedotta la violazione di norme di diritto, attengono, nellasostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte dicassazione un nuovo accertamento delle circostanze della fattispecie eun diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, incontrapposizione a quelli operati dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che sia l’uno che l’altro sono riservati al giudice del merito,cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n.16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499).La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede,ha motivatamente accertato il carattere illecito della condotta tenutadalla società [OSCURATO:PERSONA], nonché la sua idoneità a porsi comecausa esclusiva degli eventi (l’apertura del procedimento penale,l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovinie la conseguente necessità di interrompere definitivamente l’attivitàimprenditrice e di chiudere l’impianto aziendale) che avevano poideterminato il pregiudizio da essa sofferto: ciò, sul duplice rilievo che,da un lato, al di là della formale attuazione della Direttiva2001/102/CE, i nuovi limiti europei stabiliti per la diossina nei mangimiNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026avrebbero dovuto essere già noti alla società, trattandosi di azienda dirilievo nazionale, la quale, nella consapevolezza della tossicità delladiossina, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata a più rigorosicanoni di prudenza e diligenza, somministrando ai propri animalimangimi contenenti sostanze contaminanti in misura inferiore al livellomassimo consentito; dall’altro lato, la somministrazione di mangimicon elevata concentrazione di diossina, pur non traducendosiformalmente nella violazione della disciplina sui limiti delle sostanzecontaminanti in relazione agli alimenti per gli animali, costituiva ilfondamento della violazione – questa sì, perpetrata anche formalmente– della diversa disciplina recante la fissazione dei limiti massimi deicontaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinateall’alimentazione umana, contenuta nel Regolamento n.2375/2001, invigore dal luglio 2002, essendo noto, alla luce delle cognizioniscientifiche dell’epoca, che attraverso l’ingestione dei mangimicontaminati da parte dei bovini allevati nell’impresa la diossina sisarebbe trasmessa al latte e alla carne da essi prodotto.Al di là dell’accertamento dell’illiceità formale e sostanziale dellacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del carattere esclusivo diessa quale causa dell’evento dannoso e delle successive conseguenzepregiudizievoli, la Corte territoriale ha altresì ritenuto (anche in questocaso con giudizio di merito debitamente motivato e, come tale,insindacabile in sede di legittimità) che, in ogni caso, non fosse statafornita dalla presunta danneggiata, sulla base di un giudizioprobabilistico, la prova del nesso causale tra i danni sofferti e l’omessatrasposizione della Direttiva 2001/102/CE da parte dello Stato italiano,Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026non essendo dimostrato che il suo puntuale recepimento avrebbeconsentito «di far rientrare il latte prodotto dall’azienda [OSCURATO:SOCIETA] neilimiti stabiliti dalla delibera di G.R. Campania n. 1746/2003 entro il 4settembre 2003»; ciò anche sul decisivo rilievo che le prime analisi sullatte erano state eseguite nell’agosto 2002, sicché appariva evidenteche la tempestiva trasposizione della Direttiva a ridosso del termineultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultatidelle stesse.Il giudizio di merito motivatamente espresso dalla Corte territorialenon presenta, poi, le contestate lacune consistenti nell’omessaconsiderazione delle valutazioni peritali e nell’omesso esame del fattostorico dello spandimento del letame nell’autunno del 2002; alcontrario, la detta circostanza di fatto è stata tenuta ben presente dalgiudice d’appello ma – come correttamente osservato dal PubblicoMinistero –, proprio alla luce del vaglio delle risultanze peritali, è statada esso reputata non decisiva, sul rilievo che i primi controlli dell’ASLerano stati svolti nell’agosto del 2002 e che il letame sparso nelsuccessivo autunno era stato evidentemente prodotto dai bovini benprima del suo spandimento.Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Cortedi appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quantotendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura dellerisultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fattodiversi da quelli motivatamente forniti dal giudice del merito, i qualisono insindacabili in questa sede di legittimità.Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unadifforme, la valutazione in fatto dei giudici del merito, tratta dall’analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso, daun lato, che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, e considerato, dall’altro, che, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnea dimostrare i fatti in discussione (in termini, Cass.7/04/2017, n. 9097;Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).Ne discende la complessiva inammissibilità del ricorso in esame.5. In definitiva, va dichiarato estinto il giudizio di cassazione inrelazione al rapporto processuale intercorso tra l’ASL di Caserta e lasocietà [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato assorbito il ricorso incidentaledella [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in quanto propostocondizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dalla ASL,oggetto di rinuncia; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..6. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, come già si èosservato, giusta il disposto dell’art.391, ultimo comma, cod. proc.civ., non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processualeintercorso tra la ASL di Caserta e la società [OSCURATO:PERSONA], avutoNumero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026riguardo all’adesione di quest’ultima alla rinuncia al ricorso posta inessere dalla prima, mentre vanno compensate le spese del rapportoprocessuale intercorso tra la stessa ASL e la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Le spese del giudizio di legittimità concernenti il rapportoprocessuale intercorso tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenzadel Consiglio dei Ministri seguono invece la soccombenza della prima evengono liquidate come da dispositivo in proporzione all’attivitàdifensiva spiegata e al valore della causa. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione, per rinuncia al ricorso principaleproposto dalla ASL Caserta, del giudizio di cassazione in relazione alrapporto processuale vertente tra la stessa ASL e [OSCURATO:PERSONA].p.a.; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato propostodalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; dichiara inammissibile ilricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra la ASL diCaserta e la società [OSCURATO:PERSONA], compensa quelle del rapportoprocessuale intercorso tra la stessa ASL e la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare allaPresidenza del Consiglio dei Ministri quelle del relativo rapportoprocessuale, che liquida in Euro 50.000,00, oltre le spese prenotate adebito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,Numero registro generale 10724/2021Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 10896/2026Data pubblicazione 23/04/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris