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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00977/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Castrovillari udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con provvedimento del 9 maggio 2024 rigettava la richiesta di applicazione di pena concordata tra le parti avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detto provvedimento di rigetto proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza con cui lamentava violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché l’ordinanza che rigetta la richiesta di applicazione pena non è immediatamente e direttamente impugnabile.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto emesso dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di applicazione della pena presentata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., essendo previste dall'ordinamento, a tutela delle ragioni dell'imputato, la possibilità di rinnovare la richiesta e quella di impugnare il provvedimento di rigetto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio. (Sez. 7, Ordinanza n. 35055 del 13/04/2018 Rv. 273616) L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo, avente ad oggetto una richiesta che può essere riproposta, e che la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario, e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio. (Sez. 4 - , Sentenza n. 16164 del 15/04/2021 Rv. 281383).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Castrovillari udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con provvedimento del 9 maggio 2024 rigettava la richiesta di applicazione di pena concordata tra le parti avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento di rigetto proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza con cui lamentava violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché l’ordinanza che rigetta la richiesta di applicazione pena non è immediatamente e direttamente impugnabile. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto emesso dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di applicazione della pena presentata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., essendo previste dall'ordinamento, a tutela delle ragioni dell'imputato, la possibilità di rinnovare la richiesta e quella di impugnare il provvedimento di rigetto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio. (Sez. 7, Ordinanza n. 35055 del 13/04/2018 Rv. 273616) L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo, avente ad oggetto una richiesta che può essere riproposta, e che la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario, e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio. (Sez. 4 - , Sentenza n. 16164 del 15/04/2021 Rv. 281383). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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