CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15881/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoCHRISTIAN ALESSI -controricorrente- nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1054/2020 pubblicatail 08/01/2021 N.R.G. 463/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, su gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS e della società concessionaria dei servizi di riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,ha riformato in parte la pronuncia di primo grado dichiara ndo prescritti i contributi previdenziali, relativi ad undici cartelle di pagamento sottese insieme ad altre ad intimazione di pagamento, richiesti a [OSCURATO:PERSONA] con cartelleesattoriali non tempestivamente opposte; avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; l'INPS è rimasto intimato; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il motivo di censura, la società concessionaria dei servizi di riscossione si duole variamente di violazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito reputato che l’intimazione di pagamento inviatain epoca successiva alla notifica delle cartell e esattorial i fosse stat a notificat a irregolarmente, con conseguente sua inidoneità ad interrompere il termine di prescrizione dei contributi iscritti a ruolo; al riguardo, va premesso che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha recentemente chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il p. 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità diadiectus solutionis causa"); è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, p. 14 della motivazione); alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come l'odierna ricorrente difettasse di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); che all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019); corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, compensandosi le spese di lite in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione della legittimazione sostanziale del concessionario, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte; in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma