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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26371/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] per condanne in ordine al quale il giudice si era espresso ritenendo che i reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione con pena complessiva ad anni 1, mesi 6 e giorni 22 di reclusione, evidenziando che era sopravvenuta una sentenza di patteggiamento per anni 2 di reclusione e che la revoca, pertanto, considerato che la pena complessiva era di anni 3, mesi 6 e giorni 22 di reclusione, era obbligatoria; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge evidenziando che la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione, che pure ha richiamato un principio stabilito dalle Sezioni Unite, sarebbe errata in quanto non sarebbe possibile arrivare a una sostanziale equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una sentenza di condanna; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione si è correttamente conformato al principio enucleato dalle Sezioni Unite per il quale: "la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa" (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006.

Diop, Rv. 233518 - 01; conf. a S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman, non massimata); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] per condanne in ordine al quale il giudice si era espresso ritenendo che i reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione con pena complessiva ad anni 1, mesi 6 e giorni 22 di reclusione, evidenziando che era sopravvenuta una sentenza di patteggiamento per anni 2 di reclusione e che la revoca, pertanto, considerato che la pena complessiva era di anni 3, mesi 6 e giorni 22 di reclusione, era obbligatoria; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge evidenziando che la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione, che pure ha richiamato un principio stabilito dalle Sezioni Unite, sarebbe errata in quanto non sarebbe possibile arrivare a una sostanziale equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una sentenza di condanna; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione si è correttamente conformato al principio enucleato dalle Sezioni Unite per il quale: "la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa" (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006. Diop, Rv. 233518 - 01; conf. a S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman, non massimata); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 26371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris