CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 07534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 28 settembre 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 15 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo, aveva ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., consistente nel furto di giornali al supermercato del valore di euro 180,47. Presentato il ricorso per cassazione per invocare l'applicazione dell'art. 162-ter cod. proc. pen., dal momento che l'imputato aveva restituito immediatamente i giornali e aveva corrisposto la somma di euro 200 a titolo di risarcimento del danno prima dell'inizio del processo, la Corte di cassazione, Sezione Settima, aveva dichiarato l'inammissibilità.2. L'imputato presenta ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. eccependo che la Corte di cassazione aveva omesso di valutare il pagamento della somma di euro 200 a titolo di risarcimento del danno. Chiede dunque la sospensione degli effetti dell'ordinanza e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La sospensione degli effetti dell'ordinanza della Settima Sezione penale è stata già disposta con ordinanza a verbale all'udienza del 10 settembre 2024. In questa sede si dispone la revoca dell'ordinanza, perché la Corte di cassazione ha omesso di considerare che l'imputato, il quale aveva già restituito le riviste, ha anche spontaneamente adempiuto al ristoro del danno prima dell'inizio del processo, per cui ricorrono le condizioni dell'art. 162-ter cod. pen. che giustifica il proscioglimento per intervenuta riparazione essendo divenuto procedibile a querela il reato ascrittogli in seguito all'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Si tratta di un tipico atto percettivo emendabile con il rimedio esperito del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Revoca l'ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di cassazione n. 19442 del 17/4/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte d appello di Brescia n. 2162 del 19/9/2022 per essere il reato estinto per intervenuta riparazione. Così deciso, il 24 ottobre 2024