CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 32794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a VERONA il 18/04/1950 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 1, 223 R.D. 267/1942; Letta la memoria difensiva del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in data 22 giugno 2026; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Che il suddetto motivo è, altresì, indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello; Rilevato che il secondo motivo, che contesta l'applicazione della pena accessoria ex art. 216 L.F., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, appare evidente che la conferma della sentenza di primo grado relativamente alla predetta pena accessoria rappresenta un errore materiale, la cui correzione, tuttavia, in caso di inammissibilità del ricorso può essere effettuata esclusivamente dalla Corte d Appello; Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato. Nel calcolare il termine massimo di prescrizione del reato, la Difesa omette di considerare gli aumenti derivanti dall'applicazione degli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 219, comma 1, L.F. Nel caso di specie, pertanto, il termine massimo di prescrizione interverrà solo in data 26 ottobre 2045. Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni 33 e mesi 3, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 26 luglio 2012; 1Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M