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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 34602/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32893/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( [OSCURATO:PARTITA_IVA]) , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 50, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - nonchécontro AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, COLLEGIO dei COMMISSARI GIUDIZIALIdi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimati - in cui sono intervenuti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,e [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’AvvocatoDesideria Boggetti, che le rappresenta e difende,unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle rispettive procure speciali notarili autenticate nella firma il 25ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] di Genova e contraddistinte con il numero di repertorio 37197 (la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e con il numero di repertorio 37198 (il mandato specialeconferito da [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico –C.F. e P.IVA 108482200969) -terzi intervenuti - avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in R.G. n.352/2018 depositatoil 31/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 4639/2018, omologava il concordato preventivo con continuità aziendale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., respingendo l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La Corte d’appello di Milano, con decreto pubblicato in data 31 luglio 2018, rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’omologazione disposta dal tribunale.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Gli intimati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Commissari giudiziali di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto difese. [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono costituite in giudizio rappresentando, da un lato, che [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico è succeduta nella titolarità del credito già vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza di un atto di conferimento di ramo di azienda in data 29 giugno 2020, dall’altro che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 22 dicembre 2020 ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico.

Le società intervenute hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Va osservato in esordio –in coerenza con quanto costantemente affermato da questa Corte (si vedano in questo senso Cass.6774/2022, Cass. 25423/2019, Cass. 20565/2018, Cass.33444/2018, Cass. 11638/2016, Cass. 5759/2016) -che l'intervento in questa sede di [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, quale società cessionaria del credito di cui era titolare l’originaria ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, è inammissibile, in quanto il successore a titolo particolare, se può impugnare tempestivamente per cassazione la sentenza di merito, non può anche intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di un’espressa previsione normativa, regolante tale autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.

La suddetta facoltà deve essere riconosciuta al successore ex art.111 cod. proc. civ. solo nell'ipotesi -che non ricorre nel caso di specie - di mancata costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa.

5. Occorre poi rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame.

Tale atto riconosce espressamente (a pag. 2) che il decreto della Corte d’appello di Milano qui impugnato era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 12 settembre 2018.

Ciò nonostante, il ricorso è stato notificato soltanto il 7 novembre 2018, introducendo un’impugnazione che deve essere ritenuta tardiva.

Infatti, in materia di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l. fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l. fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, dato che permangono, anche rispetto all'impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento; di conseguenza, il rinvio al procedimento di reclamo di cui all'art. 183, comma 2, l. fall. deve intendersi come riferito all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall'art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo (Cass.30201/2019).

6. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La risoluzione del concordato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata dal Tribunale di Milano con decreto del 25 marzo 2021) nelle more del giudizio di legittimità costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32893/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( [OSCURATO:PARTITA_IVA]) , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 50, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - nonchécontro AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, COLLEGIO dei COMMISSARI GIUDIZIALIdi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimati - in cui sono intervenuti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,e [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’AvvocatoDesideria Boggetti, che le rappresenta e difende,unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle rispettive procure speciali notarili autenticate nella firma il 25ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] di Genova e contraddistinte con il numero di repertorio 37197 (la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e con il numero di repertorio 37198 (il mandato specialeconferito da [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico –C.F. e P.IVA 108482200969) -terzi intervenuti - avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in R.G. n.352/2018 depositatoil 31/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 4639/2018, omologava il concordato preventivo con continuità aziendale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., respingendo l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La Corte d’appello di Milano, con decreto pubblicato in data 31 luglio 2018, rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’omologazione disposta dal tribunale. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Gli intimati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Commissari giudiziali di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto difese. [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono costituite in giudizio rappresentando, da un lato, che [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico è succeduta nella titolarità del credito già vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza di un atto di conferimento di ramo di azienda in data 29 giugno 2020, dall’altro che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 22 dicembre 2020 ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico. Le società intervenute hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Va osservato in esordio –in coerenza con quanto costantemente affermato da questa Corte (si vedano in questo senso Cass.6774/2022, Cass. 25423/2019, Cass. 20565/2018, Cass.33444/2018, Cass. 11638/2016, Cass. 5759/2016) -che l'intervento in questa sede di [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, quale società cessionaria del credito di cui era titolare l’originaria ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, è inammissibile, in quanto il successore a titolo particolare, se può impugnare tempestivamente per cassazione la sentenza di merito, non può anche intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di un’espressa previsione normativa, regolante tale autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. La suddetta facoltà deve essere riconosciuta al successore ex art.111 cod. proc. civ. solo nell'ipotesi -che non ricorre nel caso di specie - di mancata costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa. 5. Occorre poi rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame. Tale atto riconosce espressamente (a pag. 2) che il decreto della Corte d’appello di Milano qui impugnato era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 12 settembre 2018. Ciò nonostante, il ricorso è stato notificato soltanto il 7 novembre 2018, introducendo un’impugnazione che deve essere ritenuta tardiva. Infatti, in materia di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l. fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l. fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, dato che permangono, anche rispetto all'impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento; di conseguenza, il rinvio al procedimento di reclamo di cui all'art. 183, comma 2, l. fall. deve intendersi come riferito all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall'art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo (Cass.30201/2019). 6. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La risoluzione del concordato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata dal Tribunale di Milano con decreto del 25 marzo 2021) nelle more del giudizio di legittimità costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
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