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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1259/2025

ECLI:EU:C:2025:197
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0061_RES

[OSCURATO:PERSONA]61/24 [Lindenbaumer] ( i ) DL contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia, Germania]) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Articolo 8, lettere a) e b) – Nozione di “residenza abituale” dei coniugi – Status di agente diplomatico di uno dei coniugi – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Regolamento n. 1259/2010 – Nozione di residenza abituale dei coniugi – Status di agente diplomatico di uno dei coniugi e assegnazione di tale coniuge a un incarico in uno Stato accreditatario – Assenza di residenza abituale dei coniugi nello Stato accreditatario – Eccezione – Volontà dei coniugi di fissare in tale Stato il centro abituale dei loro interessi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 1259/2010, art. 8, a) e b)] (v. punti 35-67 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte precisa la nozione di «residenza abituale» dei coniugi ai sensi del regolamento n. 1259/2010 ( 1 ), nelle situazioni in cui uno dei coniugi riveste la qualità di agente diplomatico ed è assegnato a un incarico in uno Stato accreditatario.

DL e PQ, di nazionalità tedesca, si sono sposati nel 1989.

Dopo aver vissuto insieme per oltre dieci anni in un’abitazione in affitto a Berlino (Germania) (in prosieguo: la «casa familiare»), poi per circa due anni a Stoccolma (Svezia), essi si sono stabiliti nel settembre 2019 a Mosca (Russia) in un'abitazione situata nel complesso immobiliare dell'ambasciata di Germania presso la quale PQ svolge le funzioni di consigliere di ambasciata.

Nella prospettiva di un ritorno in Germania, i coniugi hanno tuttavia conservato la casa familiare, nella quale risiede, dal settembre 2019, uno dei loro figli maggiorenni e che è stata in parte subaffittata fino al giugno 2020.

Nel gennaio 2020 DL è rientrata a Berlino per sottoporsi ad un intervento chirurgico e ha soggiornato nella casa familiare fino al febbraio 2021.

Ha poi fatto ritorno a Mosca nell'abitazione di pertinenza dell'ambasciata di Germania, che ha lasciato definitivamente nel maggio 2021, per tornare a Berlino.

Ora vive nella casa familiare a Berlino, mentre PQ continua a vivere a Mosca.

L’8 luglio 2021 PQ ha depositato una domanda di divorzio presso l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania), facendo valere che viveva separatamente da DL dal gennaio 2020 e che la separazione era divenuta definitiva nel marzo 2021.

DL si è opposta a tale domanda adducendo che la separazione della coppia aveva avuto luogo non prima del mese di maggio 2021, quando era ritornata a Berlino.

La domanda è stata respinta in quanto il periodo di un anno di separazione, richiesto dal diritto tedesco, non era scaduto e non sussistevano motivi sufficientemente gravi per pronunciare immediatamente il divorzio.

Investito di un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Germania) ha, per contro, pronunciato il divorzio ai sensi della legge russa, che ha ritenuto applicabile tenuto conto dell'ultima residenza abituale dei coniugi, conformemente all'articolo 8, lettera b), del regolamento n. 1259/2010.

DL ha impugnato la sentenza di divorzio dinanzi al giudice del rinvio.

Quest'ultimo nutre dubbi se l'interpretazione della nozione di «residenza abituale» ai sensi del regolamento n. 1259/2010 debba corrispondere a quella della stessa nozione figurante nel regolamento n. 2201/2003 ( 2 ).

Il giudice si domanda se l’assegnazione in uno Stato di uno dei coniugi nella sua qualità di agente diplomatico, la durata della presenza fisica dei coniugi in tale Stato e il livello di integrazione sociale e familiare nel territorio di quest’ultimo costituiscano elementi rilevanti, se non decisivi, per la determinazione della «residenza abituale», di cui all’articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010.

Giudizio della Corte La Corte constata, anzitutto, che il regolamento n. 1259/2010 non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale» e non procede ad alcun rinvio al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata di tale nozione.

Di conseguenza, un'interpretazione autonoma e uniforme deve essere ricercata tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Quanto alla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, essa è caratterizzata, in linea di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall’altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro considerato.

Tenuto conto della necessaria coerenza tra le disposizioni dei regolamenti nn. 1259/2010 e 2201/2003, questi stessi elementi sono richiesti per caratterizzare la nozione di «residenza abituale» ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010.

Siffatta concezione unitaria riflette gli stretti rapporti tra questi due regolamenti, che disciplinano, in particolare, il divorzio e la separazione personale.

Infatti, una definizione della nozione di «residenza abituale» dei coniugi ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010 che sia caratterizzata, in linea di principio, da tali due elementi consente di garantire sia l'obiettivo della certezza del diritto e della prevedibilità sia la necessaria flessibilità nei procedimenti matrimoniali, prevenendo al contempo possibili abusi quanto alla scelta della legge applicabile.

Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, la qualità di agente diplomatico di uno dei coniugi, la natura e la specificità dell'attività professionale di un agente diplomatico assegnato ad una rappresentanza esterna in uno Stato accreditatario depongono, in linea di principio, in ragione delle circostanze inerenti a tale funzione, per l'assenza di residenza abituale, ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010, di tale agente e del suo coniuge in tale Stato.

Tuttavia, sebbene la qualità di agente diplomatico di uno dei coniugi costituisca un elemento rilevante nell'ambito dell'esame del carattere abituale della residenza dei coniugi nel territorio dello Stato accreditatario, per quanto riguarda la valutazione delle ragioni della loro presenza in tale Stato e delle condizioni del loro soggiorno, tale elemento non è di per sé determinante per escludere il riconoscimento di una residenza abituale dell'interessato e dei suoi familiari in detto Stato.

Anche in presenza di un tale elemento, la determinazione della «residenza abituale» dei coniugi deve essere effettuata sulla base dell'insieme delle circostanze di fatto proprie di ciascun caso di specie.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il criterio della durata della presenza fisica dei coniugi nel territorio di uno Stato, esso richiede di tener conto della situazione particolare degli agenti diplomatici, a motivo della natura delle loro funzioni, e dei loro familiari.

Infatti, da un lato, tali persone conservano spesso uno stretto legame con lo Stato accreditante, nel quale si recano regolarmente.

Dall'altro, poiché gli agenti diplomatici sono generalmente soggetti ad un principio di rotazione, la durata del loro soggiorno nello Stato accreditatario può essere percepita come a priori temporanea, quand’anche talvolta presenti, in pratica, una lunghezza non trascurabile.

In tali circostanze particolari, la durata della presenza fisica dei coniugi nel territorio dello Stato accreditatario non costituisce, di per sé, un elemento determinante del carattere abituale della loro residenza in tale Stato.

Non si può escludere, al riguardo, che i coniugi siano presenti in tale territorio per un periodo non trascurabile, pur conservando il centro dei loro interessi nello Stato accreditante, nel quale si recano regolarmente.

In terzo luogo, l'integrazione sociale in uno Stato, sia esso lo Stato accreditatario o lo Stato accreditante, costituisce un elemento rilevante ai fini della determinazione della residenza abituale dei coniugi.

Infatti, tale integrazione è idonea a concretizzarne l'elemento soggettivo relativo alla volontà degli interessati di fissare il centro abituale dei loro interessi in un luogo determinato.

Anche i legami familiari mantenuti nello Stato accreditante o, al contrario, quelli creati nello Stato accreditatario possono essere rilevanti nell'ambito dell'analisi di tutte le circostanze di fatto proprie del caso di specie.

Ad ogni modo, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 2201/2003, trasponibile per l'interpretazione della nozione di «residenza abituale» ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010, un coniuge che divide la propria vita tra due Stati può avere la propria residenza abituale in uno solo di tali Stati.

La Corte conclude che l'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010 deve essere interpretato nel senso che lo status di agente diplomatico di uno dei coniugi e la sua assegnazione a un incarico nello Stato accreditatario ostano, in linea di principio, a che la «residenza abituale» dei coniugi sia considerata fissata in tale Stato.

La situazione sarebbe diversa se, al termine di una valutazione globale di tutte le circostanze proprie del caso di specie, comprese in particolare la durata della presenza fisica dei coniugi e la loro integrazione sociale e familiare in detto Stato, fossero dimostrate, da un lato, la volontà dei coniugi di fissare in quello Stato il centro abituale dei loro interessi e, dall'altro, una presenza che denoti un grado sufficiente di stabilità nel territorio di quest'ultimo. ( i ) Il nome della presente causa è fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( GU 2010, L 343, pag. 10 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0061_RES [OSCURATO:PERSONA]61/24 [Lindenbaumer] ( i ) DL contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia, Germania]) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Articolo 8, lettere a) e b) – Nozione di “residenza abituale” dei coniugi – Status di agente diplomatico di uno dei coniugi – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Regolamento n. 1259/2010 – Nozione di residenza abituale dei coniugi – Status di agente diplomatico di uno dei coniugi e assegnazione di tale coniuge a un incarico in uno Stato accreditatario – Assenza di residenza abituale dei coniugi nello Stato accreditatario – Eccezione – Volontà dei coniugi di fissare in tale Stato il centro abituale dei loro interessi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 1259/2010, art. 8, a) e b)] (v. punti 35-67 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte precisa la nozione di «residenza abituale» dei coniugi ai sensi del regolamento n. 1259/2010 ( 1 ), nelle situazioni in cui uno dei coniugi riveste la qualità di agente diplomatico ed è assegnato a un incarico in uno Stato accreditatario. DL e PQ, di nazionalità tedesca, si sono sposati nel 1989. Dopo aver vissuto insieme per oltre dieci anni in un’abitazione in affitto a Berlino (Germania) (in prosieguo: la «casa familiare»), poi per circa due anni a Stoccolma (Svezia), essi si sono stabiliti nel settembre 2019 a Mosca (Russia) in un'abitazione situata nel complesso immobiliare dell'ambasciata di Germania presso la quale PQ svolge le funzioni di consigliere di ambasciata. Nella prospettiva di un ritorno in Germania, i coniugi hanno tuttavia conservato la casa familiare, nella quale risiede, dal settembre 2019, uno dei loro figli maggiorenni e che è stata in parte subaffittata fino al giugno 2020. Nel gennaio 2020 DL è rientrata a Berlino per sottoporsi ad un intervento chirurgico e ha soggiornato nella casa familiare fino al febbraio 2021. Ha poi fatto ritorno a Mosca nell'abitazione di pertinenza dell'ambasciata di Germania, che ha lasciato definitivamente nel maggio 2021, per tornare a Berlino. Ora vive nella casa familiare a Berlino, mentre PQ continua a vivere a Mosca. L’8 luglio 2021 PQ ha depositato una domanda di divorzio presso l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania), facendo valere che viveva separatamente da DL dal gennaio 2020 e che la separazione era divenuta definitiva nel marzo 2021. DL si è opposta a tale domanda adducendo che la separazione della coppia aveva avuto luogo non prima del mese di maggio 2021, quando era ritornata a Berlino. La domanda è stata respinta in quanto il periodo di un anno di separazione, richiesto dal diritto tedesco, non era scaduto e non sussistevano motivi sufficientemente gravi per pronunciare immediatamente il divorzio. Investito di un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Germania) ha, per contro, pronunciato il divorzio ai sensi della legge russa, che ha ritenuto applicabile tenuto conto dell'ultima residenza abituale dei coniugi, conformemente all'articolo 8, lettera b), del regolamento n. 1259/2010. DL ha impugnato la sentenza di divorzio dinanzi al giudice del rinvio. Quest'ultimo nutre dubbi se l'interpretazione della nozione di «residenza abituale» ai sensi del regolamento n. 1259/2010 debba corrispondere a quella della stessa nozione figurante nel regolamento n. 2201/2003 ( 2 ). Il giudice si domanda se l’assegnazione in uno Stato di uno dei coniugi nella sua qualità di agente diplomatico, la durata della presenza fisica dei coniugi in tale Stato e il livello di integrazione sociale e familiare nel territorio di quest’ultimo costituiscano elementi rilevanti, se non decisivi, per la determinazione della «residenza abituale», di cui all’articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010. Giudizio della Corte La Corte constata, anzitutto, che il regolamento n. 1259/2010 non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale» e non procede ad alcun rinvio al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata di tale nozione. Di conseguenza, un'interpretazione autonoma e uniforme deve essere ricercata tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Quanto alla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, essa è caratterizzata, in linea di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall’altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro considerato. Tenuto conto della necessaria coerenza tra le disposizioni dei regolamenti nn. 1259/2010 e 2201/2003, questi stessi elementi sono richiesti per caratterizzare la nozione di «residenza abituale» ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010. Siffatta concezione unitaria riflette gli stretti rapporti tra questi due regolamenti, che disciplinano, in particolare, il divorzio e la separazione personale. Infatti, una definizione della nozione di «residenza abituale» dei coniugi ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010 che sia caratterizzata, in linea di principio, da tali due elementi consente di garantire sia l'obiettivo della certezza del diritto e della prevedibilità sia la necessaria flessibilità nei procedimenti matrimoniali, prevenendo al contempo possibili abusi quanto alla scelta della legge applicabile. Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, la qualità di agente diplomatico di uno dei coniugi, la natura e la specificità dell'attività professionale di un agente diplomatico assegnato ad una rappresentanza esterna in uno Stato accreditatario depongono, in linea di principio, in ragione delle circostanze inerenti a tale funzione, per l'assenza di residenza abituale, ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010, di tale agente e del suo coniuge in tale Stato. Tuttavia, sebbene la qualità di agente diplomatico di uno dei coniugi costituisca un elemento rilevante nell'ambito dell'esame del carattere abituale della residenza dei coniugi nel territorio dello Stato accreditatario, per quanto riguarda la valutazione delle ragioni della loro presenza in tale Stato e delle condizioni del loro soggiorno, tale elemento non è di per sé determinante per escludere il riconoscimento di una residenza abituale dell'interessato e dei suoi familiari in detto Stato. Anche in presenza di un tale elemento, la determinazione della «residenza abituale» dei coniugi deve essere effettuata sulla base dell'insieme delle circostanze di fatto proprie di ciascun caso di specie. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il criterio della durata della presenza fisica dei coniugi nel territorio di uno Stato, esso richiede di tener conto della situazione particolare degli agenti diplomatici, a motivo della natura delle loro funzioni, e dei loro familiari. Infatti, da un lato, tali persone conservano spesso uno stretto legame con lo Stato accreditante, nel quale si recano regolarmente. Dall'altro, poiché gli agenti diplomatici sono generalmente soggetti ad un principio di rotazione, la durata del loro soggiorno nello Stato accreditatario può essere percepita come a priori temporanea, quand’anche talvolta presenti, in pratica, una lunghezza non trascurabile. In tali circostanze particolari, la durata della presenza fisica dei coniugi nel territorio dello Stato accreditatario non costituisce, di per sé, un elemento determinante del carattere abituale della loro residenza in tale Stato. Non si può escludere, al riguardo, che i coniugi siano presenti in tale territorio per un periodo non trascurabile, pur conservando il centro dei loro interessi nello Stato accreditante, nel quale si recano regolarmente. In terzo luogo, l'integrazione sociale in uno Stato, sia esso lo Stato accreditatario o lo Stato accreditante, costituisce un elemento rilevante ai fini della determinazione della residenza abituale dei coniugi. Infatti, tale integrazione è idonea a concretizzarne l'elemento soggettivo relativo alla volontà degli interessati di fissare il centro abituale dei loro interessi in un luogo determinato. Anche i legami familiari mantenuti nello Stato accreditante o, al contrario, quelli creati nello Stato accreditatario possono essere rilevanti nell'ambito dell'analisi di tutte le circostanze di fatto proprie del caso di specie. Ad ogni modo, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 2201/2003, trasponibile per l'interpretazione della nozione di «residenza abituale» ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010, un coniuge che divide la propria vita tra due Stati può avere la propria residenza abituale in uno solo di tali Stati. La Corte conclude che l'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010 deve essere interpretato nel senso che lo status di agente diplomatico di uno dei coniugi e la sua assegnazione a un incarico nello Stato accreditatario ostano, in linea di principio, a che la «residenza abituale» dei coniugi sia considerata fissata in tale Stato. La situazione sarebbe diversa se, al termine di una valutazione globale di tutte le circostanze proprie del caso di specie, comprese in particolare la durata della presenza fisica dei coniugi e la loro integrazione sociale e familiare in detto Stato, fossero dimostrate, da un lato, la volontà dei coniugi di fissare in quello Stato il centro abituale dei loro interessi e, dall'altro, una presenza che denoti un grado sufficiente di stabilità nel territorio di quest'ultimo. ( i ) Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( GU 2010, L 343, pag. 10 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ).
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