CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 14 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 27 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato che il ricorrente aveva negato di avere avuto il possesso del cellulare rubato nonostante fosse stato accertato che la sua sim era stata introdotta sul telefono ed utilizzata dopo il furto, così da non fornire alcuna giustificazione del possesso del bene integrandosi in ciò il dolo del reato)* che gli altri motivi subordinati non tengono conto del riferimento operato in sentenza ai precedenti penali del ricorrente ed al suo comportamento processuale quali elementi decisivi per escludere ogni migliore considerazione di elementi favorevoli al ricorrente così da potersi riconoscere le circostanze attenuanti generiche o escludere la recidiva (avendo la Corte anche esplicitato il proprio convincimento in ordine alla pericolosità sociale e capacità criminale del ricorrente) pervenendo ad una pena minima in considerazione dell'operato bilanciamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell