CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non sono consentiti perché prefigurano una rivalutazione alternativa o comunque una rilettura delle fonti probatorie senza indicare specifici travisamenti dijitemergenze processuali e nel resto manifestamente infondati laddove denunziano asseriti vizi della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ai servizi servizi sociali e le altre misure alternative, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale, desunta dalla gravità dei reati per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione, i numerosi precedenti penali per reati commessi per quasi un ventennio, la carenza di spunti evolutivi della personalità in ambiente murario dove l'interessato non ha approfondito la riflessione critica e non ha maturato progettualità definite nonché l'assenza di sperimentazione esterna attraverso l'esperienza premiale, quanto mai necessaria per verificare l'affidabilità e la capacità di auto gestione al di fuori della struttura carceraria. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez.. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01). Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in