Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24274/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8669/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore Ste- fano Marrucci, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, n.9, presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaCrescenzio, n. 58 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- naldo da Brescia, n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –interventrice volontaria – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1968/17 , depositata l'11 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con sentenza del 3 gennaio 2015 il Tribunale di Firenze ri- gettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto notificato il 20 agosto 2012, con cui la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualitàdi mandataria della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., aveva intimato agli opponenti il pagamento della somma di Euro 21.364,40, oltre interessi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n. 79/99, emesso dal Pretore di Firenze il 14 gennaio 1999; che l'impugnazione proposta dalla Barucci e dal Mecocci nei confronti della Banca MPS è stataaccolta dalla Corte d'appello di Firenze, che con sen- tenza dell'11 settembre 2017 ha dichiarato l'insussistenza del diritto della Banca di procedere ad esecuzione orzata nei confronti degli opponenti; che avverso la predetta sentenza la Banca MPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale la Barucci ed il Mecocci hanno resistito con controricorso; che ha spiegato intervento nel giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa della Banca MPS in virtù di contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato il 20 dicem- bre 2017 e pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 151 del 23 dicembre 2017.

Considerato che in data 10 febbraio 2023 è stato depositato in Cancelleria un atto sottoscritto il 24 marzo 2022, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]., attuale titolare del credito fatto valere con il precetto opposto, a mezzo della sua nuova procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato di rinunciare all'im- pugnazione, con l'adesione della Barucci e del Mecocci, i quali hanno dichia- rato di rinunciare al controricorso; che, in quanto sottoscritta anche dai difensori ed intervenuta in data an- teriore a quella dell'adunanza camerale, la predetta rinncia deve considerarsi idonea a determinare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione dei controricorrenti, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna della rinunciante alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8669/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore Ste- fano Marrucci, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, n.9, presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaCrescenzio, n. 58 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- naldo da Brescia, n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –interventrice volontaria – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1968/17 , depositata l'11 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con sentenza del 3 gennaio 2015 il Tribunale di Firenze ri- gettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto notificato il 20 agosto 2012, con cui la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualitàdi mandataria della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., aveva intimato agli opponenti il pagamento della somma di Euro 21.364,40, oltre interessi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n. 79/99, emesso dal Pretore di Firenze il 14 gennaio 1999; che l'impugnazione proposta dalla Barucci e dal Mecocci nei confronti della Banca MPS è stataaccolta dalla Corte d'appello di Firenze, che con sen- tenza dell'11 settembre 2017 ha dichiarato l'insussistenza del diritto della Banca di procedere ad esecuzione orzata nei confronti degli opponenti; che avverso la predetta sentenza la Banca MPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale la Barucci ed il Mecocci hanno resistito con controricorso; che ha spiegato intervento nel giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa della Banca MPS in virtù di contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato il 20 dicem- bre 2017 e pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 151 del 23 dicembre 2017. Considerato che in data 10 febbraio 2023 è stato depositato in Cancelleria un atto sottoscritto il 24 marzo 2022, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]., attuale titolare del credito fatto valere con il precetto opposto, a mezzo della sua nuova procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato di rinunciare all'im- pugnazione, con l'adesione della Barucci e del Mecocci, i quali hanno dichia- rato di rinunciare al controricorso; che, in quanto sottoscritta anche dai difensori ed intervenuta in data an- teriore a quella dell'adunanza camerale, la predetta rinncia deve considerarsi idonea a determinare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione dei controricorrenti, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna della rinunciante alle spese.
Sentenza Cassazione n. 24274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris