CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2025 dalla Corte diappello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato, «al fine di trarne profitto», si sarebbe appropriato «di un quantitativodi energia elettrica di circa 14.000 kw, del valore di circa euro 12.500,00,sottraendola ad [OSCURATO:SOCIETA].».I giudici di merito hanno ritenuto applicabile «l’aggravante di aver commessoil fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità» (art. 625, comma1, n. 7, cod. pen.), contestata dal pubblico ministero all’udienza del 14 ottobre2024.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 129, 336 e337 cod. proc. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022Il ricorrente contesta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen., sostenendo che non potrebbe ritenersi rilevante lacontestazione suppletiva dell'aggravante, in quanto effettuata dal pubblicoministero solo il 14 ottobre 2024, dopo la scadenza del termine per sporgerequerela, previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, e neppure alla primaudienza utile dopo la scadenza di detto termine.Il giudice di primo grado, pertanto, non essendo stata efficacementecontestata l’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, avrebbe dovutoemettere una sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione diprocedibilità.2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Il ricorrente assume l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma1, n. 7, cod. pen., sostenendo che essa non ricorrerebbe nei casi, come quello dispecie, in cui il furto sia commesso «mediante realizzazione di un bypass»,all’interno dell'immobile nella disponibilità dell'imputato.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 99 cod. pen.Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente datorilevanza alla recidiva, che non sarebbe stata applicata dal giudice di primo grado.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato una memoria direplica con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso.1.1. Il primo motivo, relativo alla contestazione suppletiva dell’aggravante dicui all'art. 625, comma 1, n. 7, è fondato.1.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.1.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero all’udienza del 14 ottobre 2024 ha contestato l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Il ricorrente, però,sostiene che non sarebbe rilevante ed efficace la contestazione suppletivadell'aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quantoeffettuata dal pubblico ministero solo il 14 ottobre 2024, dopo la scadenza deltermine per sporgere querela, previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, eneppure alla prima udienza utile dopo la scadenza di detto termine.1.1.3. Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che renda perseguibiled’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione di procedibilità(Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez. 5, n. 13775 del24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024, Battaglia,Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento (cui ha aderito la sentenza impugnata),anche quando il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorsosenza proposizione della querela, sarebbe consentito al pubblico ministero dimodificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravanteprevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., essendo il pubblico ministeroinvestito del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reatoeffettivamente circostanziato (Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Gentile, Rv.285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv. 286123; Sez. 5, n. 14890del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). In talune pronunce, tuttavia, si èsostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravante sarebbe consentita alpubblico ministero solo entro la prima udienza dibattimentale, successiva allascadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 19209 del11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, Sciarra, Rv.287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.1.4. Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite,la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risultaimprocedibile per mancanza di querela.Come già chiarito, infatti, nel caso di specie, il termine previsto dall’art. 85d.lgs. n. 150 del 2022 è decorso senza che sia stata proposta querela e i giudici dimerito hanno ritenuto rilevante ed efficace l’aggravante contestata dal pubblicoministero solo all’udienza del 14 ottobre 2024, ritenendo conseguentemente ilreato procedibile d’ufficio.Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite, invece, deve ritenersipriva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante, atteso che il giudicedi primo grado avrebbe dovuto rilevare immediatamente, ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., la causa di non procedibilità per mancanza di querela.1.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che l’aggravantedell’avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio non potrebbeessere configurata nei casi in cui il furto sia commesso realizzando un bypassall’interno della proprietà privata dell’imputato, è infondato. A rigore, la mancatacontestazione dell’aggravante renderebbe superflua qualsiasi valutazione in ordinealla sua configurabilità, nel caso in esame. Per mera completezza, tuttavia, si rilevache, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamentoabusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non giàl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì ladestinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta,destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta»(Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del07/11/2023, Marcì, Rv. 285422).1.3. Il terzo motivo, essendo relativo alla presunta applicazione di unacircostanza aggravante che non incide sulla procedibilità, risulta assorbito.2. La sentenza impugnata, essendo fondato il primo motivo di ricorso, deveessere annullata senza rinvio, perché il reato è improcedibile per mancanza diquerela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibileper mancanza di querela.Così deciso, il 31 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]