CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29.10.2025, il Tribunale per i minorenni di Firenze haprovveduto su un’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rinnovazione della notifica dell’ordinedi esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunaleper i minorenni di Firenze in data 22.5.2025, onde essere rimessa in termini per richiedereuna misura alternativa.Il Tribunale ha accolto l'istanza, osservando che la condannata risultava residente aRoma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, ovvero l'indirizzo riportato anche nell'ordine diesecuzione. Ciò nonostante, il verbale di vane ricerche è stato redatto dopo averla cercata aldiverso indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] e specificando anche che l'indirizzo di residenzaanagrafica di via [OSCURATO:PERSONA] in Roma era solo una residenza fittizia concessa dalcomune ai senza fissa dimora. Invece, non è risultato alcun accesso all'indirizzo cherisultava dalla sentenza di merito, in cui si legge che il decreto di citazione le era statonotificato mediante consegna a mani.Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la notifica della revoca dell'ordine disospensione dell'esecuzione – cui il pubblico ministero aveva proceduto in data 28.7.2025 –non si sia perfezionata e, previo ripristino dell’originario ordine con sospensionedell’esecuzione, ha rimesso in termini la condannata per la richiesta di una misuraalternativa.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale per i minorenni di Firenze, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato.Il ricorso lamenta che il Tribunale abbia accolto l'istanza per motivi diversi da quelli cheerano stati prospettati dalla difesa della condannata, in cui si rappresentava che laXXXXXXXXX risiedesse anagraficamente in via [OSCURATO:PERSONA] nel comune di Roma.Quindi, solo in udienza la difesa ha fatto presente che la condannata abitava in viaSebastiano [OSCURATO:PERSONA], peraltro in contrasto con la stessa indicazione data dalla XXXXXXXXX almomento dell'arresto (poi avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dell'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA].Dal verbale di vane ricerche del 27.5.2025, si ricava che le ricerche si erano svoltepresso l'ultima dimora conosciuta di via [OSCURATO:PERSONA] 23, indirizzo tuttaviacorrispondente alla serranda di un garage in evidente stato di abbandono.Di conseguenza, dagli atti a disposizione del Tribunale non risultava dubbio che laXXXXXXXXX fosse al momento delle ricerche da considerarsi persona irreperibile.2.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 656, comma 8-bis, cod. proc.pen.Si lamenta che l’ordinanza impugnata abbia violato l'art 656, comma 8-bis, cod. proc.pen., il quale dispone che, quando è provato che il condannato non abbia avuto effettivaconoscenza dell'avviso, il pubblico ministero può assumere le opportune informazioni anchepresso il difensore ai fini della rinnovazione della notifica. Si tratta, quindi, di una previsioneche si colloca in una fase precedente alla eventuale revoca del decreto di sospensione. Nelcaso di specie, al momento della revoca non vi era alcun elemento idoneo a far dubitaredella possibile reperibilità della condannata, né era intervenuta la nomina di un difensore difiducia. Ne discende che non poteva essere applicato, come ha fatto il Tribunale, l'art. 656,comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto norma che non si applica ai casi di condannatoirreperibile, latitante o evaso.Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare la nullità della notifica deldecreto di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione, ha ecceduto i limiti dei propripoteri, sindacando un atto che la legge considera nella discrezionalità del pubblico ministero.3. Con requisitoria scritta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso, in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato che la condannata non erastata ricercata nel domicilio che aveva indicato all'epoca del processo di cognizione e pressoil quale il decreto che dispone il giudizio era stato notificato a mani proprie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che ilprovvedimento con cui il giudice dell'esecuzione annulli il decreto di revoca dell'ordine disospensione dell'esecuzione non è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 27836 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],P.m. in proc. Scala, Rv. 255994 - 01).Anche nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto, neanche nellaprospettazione d'impugnazione, da alcuna delle condizioni patologiche per le quali èproponibile, per violazione di legge processuale, il ricorso per cassazione.Lo stesso ricorrente lamenta, con il primo motivo, esclusivamente un vizio dimotivazione dell’ordinanza adottata dal Tribunale per i minorenni di Firenze.Peraltro, il provvedimento in questione non è censurabile nemmeno sotto quest’ultimoprofilo, in quanto effettivamente il decreto di irreperibilità della condannata – sulla base delquale è stata poi revocata la sospensione dell’ordine di esecuzione – non era daconsiderarsi validamente emesso.Infatti, le ricerche della XXXXXXXXX, dopo l’esito infruttuoso presso la residenzaanagrafica notoriamente fittizia (in quanto riservata dal comune di Roma ai senza fissadimora), avrebbero dovuto estendersi, secondo quanto previsto dall’art. 159 cod. proc. pen.,all’ultima dimora conosciuta.Ora, la polizia giudiziaria ha individuato tale dimora nell’indirizzo di via CesareLombroso, che, secondo quanto afferma, ma senza comprovarlo, il pubblico ministeroricorrente, risultava dalla banca dati di polizia.Resta, il fatto, però, che dagli atti del procedimento penale risultava in cognizione - fasenella quale la XXXXXXXXX aveva ricevuto regolare notifica del decreto di citazione - ildiverso indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA], dove tuttavia la condannata non è stata cercata. Sitratta, peraltro, del medesimo indirizzo che era stato riportato nell’ordine di esecuzioneformato dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non ha errato nel ritenere che le ricerchefossero incomplete e che la notifica della revoca dell’ordine di sospensione non si fosseperfezionata.2. Con il secondo motivo, poi, si eccepisce la erronea applicazione dell’art. 656, comma8-bis, cod. proc. pen., in quanto norma – si sostiene – che non avrebbe potuto essereapplicata se non in una fase anteriore alla revoca della sospensione dell’ordine diesecuzione e comunque non nei confronti di soggetti irreperibili.Si tratta, tuttavia, di doglianza manifestamente infondata, giacché il giudicedell’esecuzione, accertato correttamente che il decreto di irreperibilità era stato emesso inviolazione dell’art. 159 cod. proc. pen., ha piuttosto dichiarato la nullità della notifica dellarevoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione.Dunque, non ha alcun pregio la censura relativa all’art. 656, comma 8-bis, cod. proc.pen., il cui presupposto è evidentemente la formale regolarità della notifica del decreto disospensione.L’esclusione dell’applicazione agli irreperibili della norma in questione si fonda sullaconsiderazione (cfr. Sez. 1, n. 33125 del 29/1/2019, Vaklinova, Rv. 276411 – 01; Sez. 1, n.14977 del 25/10/2023, dep. 2024, Thiam, n.m.) che l'assunzione di complete informazioni, inordine ai luoghi del possibile rintraccio del condannato, costituisce proprio il presupposto,quando le ricerche abbiano sortito esito negativo ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., per lacorrispondente declaratoria di irreperibilità, sicché la loro reiterazione non assolverebbe adalcuna ulteriore, effettiva funzione (peraltro, nel caso di specie a condannata era stata difatto poi rinvenuta ed arrestata per effetto della revoca della sospensione dell’ordine diesecuzione).Ma, quando si ritenga, prima ancora, che l’irreperibilità sia stata impropriamentedichiarata e che non sia conseguentemente attivabile il meccanismo della notifica secondomodalità volte ad assicurare almeno la mera conoscenza legale dell’atto da parte delcondannato, non si può porre alcuna questione di eventuale applicazione dell’art. 656,comma 8-bis, cod. proc. pen.3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, non segue la condanna alpagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per leammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.