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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 44331/2021

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e S'arti P SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di truffa, per avere concluso contratti di fornitura elettrica e di pay tvf fornendo ad [OSCURATO:SOCIETA]i dati anagrafici di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che né Enel né Sky avevano proposto querela, cosa che invece aveva fatto [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva subito alcun esborso di denaro, non avendo mai pagato l'erogazione dei servizi fraudolentemente intestatigli dalla [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] poteva al più rivestire la qualifica di soggetto genericamente danneggiato dal reato, ma non quella di persona offesa legittimata a proporre querela, non essendo titolare del bene giuridico aggredito; conseguentemente, non avendo proposto querela i soggetti legittimati (Enel e Sky) ed essendo stato il reato consumato solo nei loro confronti, lo stesso non era procedibile per mancanza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

Nel caso in esame, con l'atto di appello il difensore si era limitato a chiedere l'assoluzione dell'imputata e la concessione delle attenuanti generiche, senza alcun accenno ad una mancanza di legittimità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] a proporre la querela; il motivo è pertanto, alla luce del principio sopra indicato, è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ‘\nJ'''

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e S'arti P SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di truffa, per avere concluso contratti di fornitura elettrica e di pay tvf fornendo ad [OSCURATO:SOCIETA]i dati anagrafici di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che né Enel né Sky avevano proposto querela, cosa che invece aveva fatto [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva subito alcun esborso di denaro, non avendo mai pagato l'erogazione dei servizi fraudolentemente intestatigli dalla [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] poteva al più rivestire la qualifica di soggetto genericamente danneggiato dal reato, ma non quella di persona offesa legittimata a proporre querela, non essendo titolare del bene giuridico aggredito; conseguentemente, non avendo proposto querela i soggetti legittimati (Enel e Sky) ed essendo stato il reato consumato solo nei loro confronti, lo stesso non era procedibile per mancanza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Nel caso in esame, con l'atto di appello il difensore si era limitato a chiedere l'assoluzione dell'imputata e la concessione delle attenuanti generiche, senza alcun accenno ad una mancanza di legittimità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] a proporre la querela; il motivo è pertanto, alla luce del principio sopra indicato, è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ‘\nJ'''
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