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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2023

Cassazione n. 45833/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o eit il Pu i o mistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] / dm ha concluso chiedendo vl 0(0-moNE ii\i 4 nii/«. 113)1( I( riCcd •• nsorefifl v1ro ilgelhf\ UhiCku3iJkii‘v 1-j.144P DttuAc()(ror.tsb,n procedimento a trattazione scrittair [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 ottobre 2022, che ha confermato la sentenza resa il 16 marzo 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Benevento all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, riuniti dal vincolo della continuazione interna: - incendio boschivo su area protetta, ai sensi dell'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. (sub 1 R.G.N.R. n. 3998/2016), perché il 12 agosto 2016, alla guida della sua autovettura, aveva lanciato un oggetto dal finestrino che aveva fatto appiccare il fuoco all'area boschiva ricadente nel comprensorio del Parco regionale del Taburno in Sant'Agata de' Goti (area protetta in forza della legge reg.

Campania 1 settembre 1993, n. 33), cagionando un incendio che aveva interessato una superficie di circa 800 mq; - incendio boschivo su area protetta, ai sensi dell'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. (sub 2 R.G.N.R. n. 3998/2016), perché il 22 agosto 2016, uscito dalla sua autovettura, aveva estratto dalla tasca dei pantaloni un accendino e aveva appiccato il fuoco nell'area boschiva sopra individuata, facendo propagare un incendio di considerevole entità - incendio boschivo su area protetta, ai sensi dell'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. (sub 3 R.G.N.R. n. 4590/2016), perché il 30 agosto 2016, sceso dalla sua automobile, con l'utilizzo di un accendino o altro tipo di innesco, si era chinato verso il suolo e aveva appiccato il fuoco alla medesima area boschiva di cui sopra, cagionando un incendio di considerevole portata, che aveva interessato una superficie di circa 30.000 mq.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, con riferimento ai reati di cui ai capi sub 1 e 2 R.G.N.R. n. 3998/2016, avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità penale di Ocone solo in forza del fatto che lo stesso era un allevatore di bovini, posto che molti allevatori della zona, al fine di accelerare il processo di ricrescita di erba verde, erano soliti appiccare il fuoco a quella secca.

In realtà, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi erano agli atti elementi probatori in forza dei quali poter sostenere tale ricostruzione: considerando che l'imputato abitava nelle zone nelle quali erano avvenuti gli incendi, il fatto che l'autovettura dello stesso avesse transitato nell'area non poteva essere valutato come una prova; molti erano gli allevatori che passavano per il bosco e che avrebbero potuto porre in essere le condotte accertate; l'imputato era stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria solo in termini probabilistici.

Il ricorrente, infine, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'incendio sarebbe stato appiccato da un accendino lanciato dall'autovettura, considerando che l'accendino necessita la costante attivazione manuale e che, se lanciato, si spegne.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento al reato di cui al capo sub 3 R.G.N.R. n. 4590/2016, avrebbe omesso di considerare che, dalla visione delle immagini esaminate, era emerso che l'autore del fatto indossava una camicia bianca e che il soggetto immortalato alla guida dell'autovettura ne indossava una scura; pertanto, non vi era prova del fatto che il soggetto che era alla guida dell'auto che si assume essere stata di proprietà dell'imputato, fosse lo stesso che aveva appiccato il fuoco.

Il ricorrente, inoltre, contesta la circostanza aggravante applicata, evidenziando che dagli atti era emerso che l'incendio boschivo aveva interessato un'area molto più modesta di 30.000 mq., anche considerando che i vigili del fuoco avevano impiegato solo due ore per domare le fiamme.

3. Il ricorrente, con conclusioni scritte del 9 settembre 2023, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalle telecamere installate dal Corpo forestale dello Stato, era emerso che il 12 e il 22 agosto 2016 l'autovettura di proprietà dell'imputato (riconosciuta dal numero di targa) era transitata nei luoghi interessati dall'incendio e che l'imputato, che era stato riconosciuto in modo diretto dagli stessi appartenenti alla citata Forza di polizia, avesse lanciato un accendino al fine di appiccare il fuoco.

Con riferimento all'episodio del 30 agosto 2016, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto di non condividere la ricostruzione offerta dalla difesa - secondo la quale, il soggetto che era alla guida non poteva essere quello che aveva posto in essere l'azione delinquenziale, in forza del fatto che la camicia non era la stessa - poiché non era verosimile che, in un brevissimo arco temporale, l'imputato si fosse allontanato dal luogo in cui era stato appiccato l'incendio e che, da un'altra autovettura identica, fosse sceso un uomo dalle stesse fattezze dell'imputato, che aveva poi appiccato il fuoco.

La Corte di appello, pertanto, ha evidenziato che, dalla visione delle immagini di videosorveglianza, non vi era dubbio del fatto che l'imputato fosse stato l'autore dei reati in esame, a nulla rilevando, con riferimento al procedimento di cui al capo sub 3 R.G.N.R. n. 4590/2016 che vi fosse stato un malfunzionamento del sistema GPS installato sull'autovettura.

La Corte di appello, pertanto, con motivazione puntuale, ha confermato il giudizio di responsabilità penale già emesso dal giudice di primo grado.

Sul punto, giova evidenziare che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013).

Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione adeguata, hanno evidenziato che, dall'analisi dei verbali di accertamenti urgenti e sequestro, del fascicolo dei rilievi fotografici e del supporto di immagini videoregistrate, era possibile affermare che il soggetto che il 12, il 22 e il 30 agosto 2016 aveva appiccato il fuoco al bosco fosse senza dubbio l'imputato.

Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, deve conseguentemente escludersi la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, non mass. sul punto).

Nella fattispecie si è visto come la valutazione effettuata prima dall'operante di polizia giudiziaria e poi dal giudice di merito abbia ricevuto conforto dalla verifica dispositivo di tracciamento GPS installato sull'autovettura dell'imputato, dal quale era emerso che lo stesso era transitato nei pressi dell'area coinvolta dalle fiamme.

Il ricorrente, pertanto, propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione degli elementi agli atti, che risultano vagliate dalla Corte di appello; d'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Ocone.

1.2. Infine, si evidenzia che il motivo di ricorso inerente la circostanza aggravante di cui all'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. è manifestamente nt PvIty AW • , infondato: il giudice di merito, infattThrfia applicato la norma in esame, in quanto le condotte sono state poste in essere in un'area protetta, tale essendo considerato, secondo l'art. 5 legge reg. (Campania) n. 33 del 1993 (adottata sulla base della legge 6 dicembre 1991, n. 394), il [OSCURATO:PERSONA] del Taburno - Camposauro(Ontffir/ra [OSCURATO:PERSONA]''' t91-«rtrakm 09u-A t"Irin rt-C4,n r1,1 tfP Rt V),‘-firiff: ntt(rbroVi (ru, riT1-5) //ì

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o eit il Pu i o mistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] / dm ha concluso chiedendo vl 0(0-moNE ii\i 4 nii/«. 113)1( I( riCcd •• nsorefifl v1ro ilgelhf\ UhiCku3iJkii‘v 1-j.144P DttuAc()(ror.tsb,n procedimento a trattazione scrittair [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 ottobre 2022, che ha confermato la sentenza resa il 16 marzo 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Benevento all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, riuniti dal vincolo della continuazione interna: - incendio boschivo su area protetta, ai sensi dell'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. (sub 1 R.G.N.R. n. 3998/2016), perché il 12 agosto 2016, alla guida della sua autovettura, aveva lanciato un oggetto dal finestrino che aveva fatto appiccare il fuoco all'area boschiva ricadente nel comprensorio del Parco regionale del Taburno in Sant'Agata de' Goti (area protetta in forza della legge reg. Campania 1 settembre 1993, n. 33), cagionando un incendio che aveva interessato una superficie di circa 800 mq; - incendio boschivo su area protetta, ai sensi dell'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. (sub 2 R.G.N.R. n. 3998/2016), perché il 22 agosto 2016, uscito dalla sua autovettura, aveva estratto dalla tasca dei pantaloni un accendino e aveva appiccato il fuoco nell'area boschiva sopra individuata, facendo propagare un incendio di considerevole entità - incendio boschivo su area protetta, ai sensi dell'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. (sub 3 R.G.N.R. n. 4590/2016), perché il 30 agosto 2016, sceso dalla sua automobile, con l'utilizzo di un accendino o altro tipo di innesco, si era chinato verso il suolo e aveva appiccato il fuoco alla medesima area boschiva di cui sopra, cagionando un incendio di considerevole portata, che aveva interessato una superficie di circa 30.000 mq. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, con riferimento ai reati di cui ai capi sub 1 e 2 R.G.N.R. n. 3998/2016, avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità penale di Ocone solo in forza del fatto che lo stesso era un allevatore di bovini, posto che molti allevatori della zona, al fine di accelerare il processo di ricrescita di erba verde, erano soliti appiccare il fuoco a quella secca. In realtà, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi erano agli atti elementi probatori in forza dei quali poter sostenere tale ricostruzione: considerando che l'imputato abitava nelle zone nelle quali erano avvenuti gli incendi, il fatto che l'autovettura dello stesso avesse transitato nell'area non poteva essere valutato come una prova; molti erano gli allevatori che passavano per il bosco e che avrebbero potuto porre in essere le condotte accertate; l'imputato era stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria solo in termini probabilistici. Il ricorrente, infine, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'incendio sarebbe stato appiccato da un accendino lanciato dall'autovettura, considerando che l'accendino necessita la costante attivazione manuale e che, se lanciato, si spegne. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento al reato di cui al capo sub 3 R.G.N.R. n. 4590/2016, avrebbe omesso di considerare che, dalla visione delle immagini esaminate, era emerso che l'autore del fatto indossava una camicia bianca e che il soggetto immortalato alla guida dell'autovettura ne indossava una scura; pertanto, non vi era prova del fatto che il soggetto che era alla guida dell'auto che si assume essere stata di proprietà dell'imputato, fosse lo stesso che aveva appiccato il fuoco. Il ricorrente, inoltre, contesta la circostanza aggravante applicata, evidenziando che dagli atti era emerso che l'incendio boschivo aveva interessato un'area molto più modesta di 30.000 mq., anche considerando che i vigili del fuoco avevano impiegato solo due ore per domare le fiamme. 3. Il ricorrente, con conclusioni scritte del 9 settembre 2023, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalle telecamere installate dal Corpo forestale dello Stato, era emerso che il 12 e il 22 agosto 2016 l'autovettura di proprietà dell'imputato (riconosciuta dal numero di targa) era transitata nei luoghi interessati dall'incendio e che l'imputato, che era stato riconosciuto in modo diretto dagli stessi appartenenti alla citata Forza di polizia, avesse lanciato un accendino al fine di appiccare il fuoco. Con riferimento all'episodio del 30 agosto 2016, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto di non condividere la ricostruzione offerta dalla difesa - secondo la quale, il soggetto che era alla guida non poteva essere quello che aveva posto in essere l'azione delinquenziale, in forza del fatto che la camicia non era la stessa - poiché non era verosimile che, in un brevissimo arco temporale, l'imputato si fosse allontanato dal luogo in cui era stato appiccato l'incendio e che, da un'altra autovettura identica, fosse sceso un uomo dalle stesse fattezze dell'imputato, che aveva poi appiccato il fuoco. La Corte di appello, pertanto, ha evidenziato che, dalla visione delle immagini di videosorveglianza, non vi era dubbio del fatto che l'imputato fosse stato l'autore dei reati in esame, a nulla rilevando, con riferimento al procedimento di cui al capo sub 3 R.G.N.R. n. 4590/2016 che vi fosse stato un malfunzionamento del sistema GPS installato sull'autovettura. La Corte di appello, pertanto, con motivazione puntuale, ha confermato il giudizio di responsabilità penale già emesso dal giudice di primo grado. Sul punto, giova evidenziare che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013). Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione adeguata, hanno evidenziato che, dall'analisi dei verbali di accertamenti urgenti e sequestro, del fascicolo dei rilievi fotografici e del supporto di immagini videoregistrate, era possibile affermare che il soggetto che il 12, il 22 e il 30 agosto 2016 aveva appiccato il fuoco al bosco fosse senza dubbio l'imputato. Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, deve conseguentemente escludersi la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, non mass. sul punto). Nella fattispecie si è visto come la valutazione effettuata prima dall'operante di polizia giudiziaria e poi dal giudice di merito abbia ricevuto conforto dalla verifica dispositivo di tracciamento GPS installato sull'autovettura dell'imputato, dal quale era emerso che lo stesso era transitato nei pressi dell'area coinvolta dalle fiamme. Il ricorrente, pertanto, propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione degli elementi agli atti, che risultano vagliate dalla Corte di appello; d'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Ocone. 1.2. Infine, si evidenzia che il motivo di ricorso inerente la circostanza aggravante di cui all'art. 423-bis, terzo comma, cod. pen. è manifestamente nt PvIty AW • , infondato: il giudice di merito, infattThrfia applicato la norma in esame, in quanto le condotte sono state poste in essere in un'area protetta, tale essendo considerato, secondo l'art. 5 legge reg. (Campania) n. 33 del 1993 (adottata sulla base della legge 6 dicembre 1991, n. 394), il [OSCURATO:PERSONA] del Taburno - Camposauro(Ontffir/ra [OSCURATO:PERSONA]''' t91-«rtrakm 09u-A t"Irin rt-C4,n r1,1 tfP Rt V),‘-firiff: ntt(rbroVi (ru, riT1-5) //ì 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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