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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 novembre 2020

Cassazione n. 37947/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 22 Gli 2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Bergamo, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 31 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ha confermato tale decreto e ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo in relazione ai reati di cui ai capi 14), 15), 16), 17), 19) e 20), per essere al riguardo competente il Tribunale di Milano.

In particolare, per quanto ora rileva in relazione al contenuto del ricorso, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza formulata dal ricorrente riguardo alla mancanza assoluta di motivazione a proposito della gravità indiziaria del reato di cui al capo 18 (relativo alla organizzazione e realizzazione, in concorso con altri, dell'introduzione in territorio italiano di circa 26.000,00 litri di gasolio in evasione della relativa imposta, pari a euro 16.052,00, in violazione degli artt. 40, commi 1, lett.

B, nonché 4, e 49 d.lgs. n. 504 del 1995), evidenziando come, sia pure sinteticamente, nell'ordinanza applicativa della misura, riportando le risultanze dell'informativa finale, era stato dato conto in modo sufficiente della convergenza degli elementi indiziari a proposito del concorso nel reato da parte del Multari, quale titolare del capannone sito in Liscate, posto che a lui, secondo quanto emergente dalle conversazioni telefoniche intercettate, avrebbe dovuto essere consegnato il quantitativo di gasolio introdotto in Italia in evasione d'imposta (consegnata poi non avvenuta a causa del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria).

Il Tribunale, nel disattendere le ulteriori censure formulate dal ricorrente, ha, poi, sottolineato l'univocità e la convergenza di quanto emergente dalle conversazioni telefoniche relative alla condotta di cui al suddetto capo 18).

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente al reato contestato al capo 18), affidandolo a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancanza assoluta di motivazione, sia del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 31 agosto 2020, sia dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo depositata il 25 novembre 2020.

Ha esposto che con i motivi di riesame era stata eccepita la nullità dell'ordinanza con cui era stato disposto il sequestro preventivo, a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi della realizzazione del reato di cui al capo 18), in quanto sul punto erano solamente state indicate le norme violate e il contenuto di una conversazione telefonica tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, in realtà, emergeva che il Multari non era affatto interessato all'acquisto del quantitativo di circa 26.000,00 litri di carburante oggetto di evasione d'imposta.

Il Tribunale, nel disattendere tale doglianza, si era limitato a evidenziare che il primo giudice aveva sottolineato che la consegna del carburante al Multari, concordata con il Ferrante, era sfumata perché la polizia giudiziaria aveva sequestrato 26.000,00 litri di prodotto energetico di contrabbando, omettendo di indicare gli elementi investigativi che il primo giudice avrebbe indicato a sostegno della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, con la conseguente apparenza della motivazione su tale punto.

Ha evidenziato che nessuna delle conversazioni telefoniche indicate alle pagine 7, 8 et 9 dell'ordinanza impugnata era stata indicata nell'ordinanza applicativa della misura cautelare o nella relativa richiesta, nella quale non era nemmeno stato indicato l'ammontare delle somme evase.

Tale carenza della ordinanza applicativa della misura non poteva essere integrata dal giudice del riesame quando, come nel caso di specie, la motivazione e l'enunciazione dei fatti siano del tutto carenti, con la conseguente natura indebita e non consentita della integrazione compiuta dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Preliminarmente va precisato che, come ricordato anche dal ricorrente, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Sempre in premessa va anche ricordato, come sottolineato anche a questo proposito nel ricorso, che in tema di misure cautelari reali il tribunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non t i; potendo il giudice dell'impugnazione, ai sensi del richiamato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, confermare il sequestro ritenendo che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore complessivo del decreto genetico (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Provenzano, Rv. 271413), in quanto il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa deve presentare una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278509).

3. Ora, nel caso in esame, risulta infondata la doglianza del ricorrente circa l'indebita e non consentita integrazione della ordinanza applicativa della misura cautelare da parte del Tribunale, in quanto, nel disattendere l'analoga censura formulata con i motivi di riesame, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno evidenziato come in tale ordinanza sia stata indicata la convergenza degli elementi indiziari emergenti dalla informativa finale della polizia giudiziaria in ordine al coinvolgimento del ricorrente (quale titolare di un capannone in Comune di Liscate utilizzato per l'attività illecita) nel traffico di carburanti sottratti al pagamento delle accise facente capo alla organizzazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (traffico realizzato acquistando tale prodotto in Polonia, stoccandolo temporaneamente in siti esteri, per poi trasportarlo in Italia, stoccandolo ulteriormente in un capannone industriale di Trezzano sul Naviglio, da dove veniva trasportato con autocisterne accompagnato da documentazione fittizia per la successiva commercializzazione a favore di società o imprese individuali in maniera clandestina), sottolineando i rapporti tra il ricorrente e Ferrante emergenti dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, dai quali risultano le consegne di carburante a favore del Multari.

Quanto, in particolare, alla condotta di cui al capo 18), il Tribunale ha sottolineato che nell'ordinanza genetica era stato evidenziato che dalle conversazioni intercettate emerge l'imminenza della consegna di circa 26.000,00 litri di carburante di contrabbando, non avvenuta solamente a causa del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria.

Il Tribunale, alla luce di tale contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata con la richiesta di riesame, ha quindi ritenuto infondata la doglianza di mancanza assoluta o apparenza della motivazione di tale ordinanza in ordine alla gravità indiziaria, e tale valutazione risulta corretta, posto che da quanto esposto nell'ordinanza ora impugnata e da quanto emerge da quella genetica, alla quale questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della censura (in 4 ti; relazione alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, v.

Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525), in quest'ultima sono stati indicati in modo sufficiente, sia pure anche mediante la tecnica del rinvio alla informativa finale della polizia giudiziaria e riportando gli stralci più significativi delle conversazioni intercettate (alle pagine 59, 60 e 61), gli elementi indiziari a carico, in modo da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare e di consentire l'esercizio del diritto di difesa.

I successivi rilievi svolti dal Tribunale, in ordine al ruolo del Multari e al quadro indiziario a suo carico, non hanno avuto la funzione di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, che era sufficiente, bensì di disattendere i rilievi formulati in ordine al quadro indiziario con i motivi di riesame, sottolineando, quanto al capo 18), il carattere esplicito delle conversazioni tra il ricorrente e Ferrante.

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi svolti dal ricorrente, posto che non si è verificata una non consentita integrazione di una motivazione mancante o apparente, giacché questa, come correttamente rilevato dal Tribunale, risulta presente e dotata dei requisiti minimi idonei a dare conto delle ragioni dell'adozione del provvedimento impugnato (essendo nella rubrica stato anche indicato il profitto del reato di cui al capo 18) e a consentire l'esercizio del diritto di difesa, e che i rilievi ulteriori svolti dal Tribunale non hanno avuto funzione integrativa, bensì di illustrare le ragioni della infondatezza degli ulteriori rilievi svolti con i motivi di riesame.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, essendo infondato l'unico motivo al quale è stato affidato.

Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 22 Gli 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Bergamo, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 31 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ha confermato tale decreto e ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo in relazione ai reati di cui ai capi 14), 15), 16), 17), 19) e 20), per essere al riguardo competente il Tribunale di Milano. In particolare, per quanto ora rileva in relazione al contenuto del ricorso, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza formulata dal ricorrente riguardo alla mancanza assoluta di motivazione a proposito della gravità indiziaria del reato di cui al capo 18 (relativo alla organizzazione e realizzazione, in concorso con altri, dell'introduzione in territorio italiano di circa 26.000,00 litri di gasolio in evasione della relativa imposta, pari a euro 16.052,00, in violazione degli artt. 40, commi 1, lett. B, nonché 4, e 49 d.lgs. n. 504 del 1995), evidenziando come, sia pure sinteticamente, nell'ordinanza applicativa della misura, riportando le risultanze dell'informativa finale, era stato dato conto in modo sufficiente della convergenza degli elementi indiziari a proposito del concorso nel reato da parte del Multari, quale titolare del capannone sito in Liscate, posto che a lui, secondo quanto emergente dalle conversazioni telefoniche intercettate, avrebbe dovuto essere consegnato il quantitativo di gasolio introdotto in Italia in evasione d'imposta (consegnata poi non avvenuta a causa del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria). Il Tribunale, nel disattendere le ulteriori censure formulate dal ricorrente, ha, poi, sottolineato l'univocità e la convergenza di quanto emergente dalle conversazioni telefoniche relative alla condotta di cui al suddetto capo 18). 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente al reato contestato al capo 18), affidandolo a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancanza assoluta di motivazione, sia del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 31 agosto 2020, sia dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo depositata il 25 novembre 2020. Ha esposto che con i motivi di riesame era stata eccepita la nullità dell'ordinanza con cui era stato disposto il sequestro preventivo, a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi della realizzazione del reato di cui al capo 18), in quanto sul punto erano solamente state indicate le norme violate e il contenuto di una conversazione telefonica tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, in realtà, emergeva che il Multari non era affatto interessato all'acquisto del quantitativo di circa 26.000,00 litri di carburante oggetto di evasione d'imposta. Il Tribunale, nel disattendere tale doglianza, si era limitato a evidenziare che il primo giudice aveva sottolineato che la consegna del carburante al Multari, concordata con il Ferrante, era sfumata perché la polizia giudiziaria aveva sequestrato 26.000,00 litri di prodotto energetico di contrabbando, omettendo di indicare gli elementi investigativi che il primo giudice avrebbe indicato a sostegno della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, con la conseguente apparenza della motivazione su tale punto. Ha evidenziato che nessuna delle conversazioni telefoniche indicate alle pagine 7, 8 et 9 dell'ordinanza impugnata era stata indicata nell'ordinanza applicativa della misura cautelare o nella relativa richiesta, nella quale non era nemmeno stato indicato l'ammontare delle somme evase. Tale carenza della ordinanza applicativa della misura non poteva essere integrata dal giudice del riesame quando, come nel caso di specie, la motivazione e l'enunciazione dei fatti siano del tutto carenti, con la conseguente natura indebita e non consentita della integrazione compiuta dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente va precisato che, come ricordato anche dal ricorrente, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Sempre in premessa va anche ricordato, come sottolineato anche a questo proposito nel ricorso, che in tema di misure cautelari reali il tribunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non t i; potendo il giudice dell'impugnazione, ai sensi del richiamato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, confermare il sequestro ritenendo che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore complessivo del decreto genetico (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Provenzano, Rv. 271413), in quanto il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa deve presentare una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278509). 3. Ora, nel caso in esame, risulta infondata la doglianza del ricorrente circa l'indebita e non consentita integrazione della ordinanza applicativa della misura cautelare da parte del Tribunale, in quanto, nel disattendere l'analoga censura formulata con i motivi di riesame, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno evidenziato come in tale ordinanza sia stata indicata la convergenza degli elementi indiziari emergenti dalla informativa finale della polizia giudiziaria in ordine al coinvolgimento del ricorrente (quale titolare di un capannone in Comune di Liscate utilizzato per l'attività illecita) nel traffico di carburanti sottratti al pagamento delle accise facente capo alla organizzazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (traffico realizzato acquistando tale prodotto in Polonia, stoccandolo temporaneamente in siti esteri, per poi trasportarlo in Italia, stoccandolo ulteriormente in un capannone industriale di Trezzano sul Naviglio, da dove veniva trasportato con autocisterne accompagnato da documentazione fittizia per la successiva commercializzazione a favore di società o imprese individuali in maniera clandestina), sottolineando i rapporti tra il ricorrente e Ferrante emergenti dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, dai quali risultano le consegne di carburante a favore del Multari. Quanto, in particolare, alla condotta di cui al capo 18), il Tribunale ha sottolineato che nell'ordinanza genetica era stato evidenziato che dalle conversazioni intercettate emerge l'imminenza della consegna di circa 26.000,00 litri di carburante di contrabbando, non avvenuta solamente a causa del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria. Il Tribunale, alla luce di tale contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata con la richiesta di riesame, ha quindi ritenuto infondata la doglianza di mancanza assoluta o apparenza della motivazione di tale ordinanza in ordine alla gravità indiziaria, e tale valutazione risulta corretta, posto che da quanto esposto nell'ordinanza ora impugnata e da quanto emerge da quella genetica, alla quale questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della censura (in 4 ti; relazione alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525), in quest'ultima sono stati indicati in modo sufficiente, sia pure anche mediante la tecnica del rinvio alla informativa finale della polizia giudiziaria e riportando gli stralci più significativi delle conversazioni intercettate (alle pagine 59, 60 e 61), gli elementi indiziari a carico, in modo da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare e di consentire l'esercizio del diritto di difesa. I successivi rilievi svolti dal Tribunale, in ordine al ruolo del Multari e al quadro indiziario a suo carico, non hanno avuto la funzione di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, che era sufficiente, bensì di disattendere i rilievi formulati in ordine al quadro indiziario con i motivi di riesame, sottolineando, quanto al capo 18), il carattere esplicito delle conversazioni tra il ricorrente e Ferrante. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi svolti dal ricorrente, posto che non si è verificata una non consentita integrazione di una motivazione mancante o apparente, giacché questa, come correttamente rilevato dal Tribunale, risulta presente e dotata dei requisiti minimi idonei a dare conto delle ragioni dell'adozione del provvedimento impugnato (essendo nella rubrica stato anche indicato il profitto del reato di cui al capo 18) e a consentire l'esercizio del diritto di difesa, e che i rilievi ulteriori svolti dal Tribunale non hanno avuto funzione integrativa, bensì di illustrare le ragioni della infondatezza degli ulteriori rilievi svolti con i motivi di riesame. 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, essendo infondato l'unico motivo al quale è stato affidato. Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricors
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