CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di violenza privata. 2. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contestano, rispettivamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, nonché in ordine alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono inammissibili poiché formulati secondo direttrici di censura "in fatto", rivalutative delle prove e manifestamente infondate. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la credibilità delle dichiarazioni della vittima del reato, anche per il contesto denunciato e per i riscontri costituiti da ulteriori testimonianze e dal referto di pronto soccorso nel quale si attesta lo stato d'ansia reattiva della persona offesa subito dopo aver subito il reato (vedi pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Anche l'art. 131-bis cod. pen. è stato escluso con adeguata argomentazione, non sindacabile in sede di legittimità, facendo leva, tra l'altro, sulla gravità dei fatti, la pericolosità delle manovre realizzate utilizzando la sua auto nella strada pubblica per inseguire ed ostacolare la vittima che viaggiava a bordo del suo trattore. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p2gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec