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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07568/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione in appello delle pene sostitutive ex art. 53 ss.

I.n. 689 del 1981 per la condanna dell'imputato per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo Giudice in merito alla insussistenza dei presupposti per operare la richiesta sostituzione alla luce degli elementi prognostici tutti negativi in tal senso, tenuto conto della inaffidabilità del prevenuto che aveva violato le prescrizioni correlate alla detenzione domiciliare, del lungo periodo di detenzione da espiare per altra causa e dei numerosi precedenti penali, di crescente gravità, anche successivi al fatto in giudizio.

Motivazione certamente non illogica e conforme al principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01).

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione in appello delle pene sostitutive ex art. 53 ss. I.n. 689 del 1981 per la condanna dell'imputato per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo Giudice in merito alla insussistenza dei presupposti per operare la richiesta sostituzione alla luce degli elementi prognostici tutti negativi in tal senso, tenuto conto della inaffidabilità del prevenuto che aveva violato le prescrizioni correlate alla detenzione domiciliare, del lungo periodo di detenzione da espiare per altra causa e dei numerosi precedenti penali, di crescente gravità, anche successivi al fatto in giudizio. Motivazione certamente non illogica e conforme al principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 07568/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris