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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 01504/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, [OSCURATO:PERSONA] n. 29,Numero registro generale 2848/2022Numero sezionale 10695/2022Numero di raccolta generale 1504/2023presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta eData pubblicazione 18/01/2023difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MANUELAMASSA- controricorrente -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OLIVACon il provvedimento impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso laliquidazione del compenso dovutogli quale difensore di una parteammessa al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambitodi un giudizio di natura previdenziale.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RubertoVincenzo, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso l’I.N.P.S.Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attivitàdifensiva nel presente giudizio di legittimità.La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA].380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.ACCOGLIMENTO del ricorso.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso laliquidazione del compenso dovutogli quale difensore di una parteammessa al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambitodi un giudizio di natura previdenziale.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RubertoVincenzo, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorsol’I.N.P.S.2 di 4Numero registro generale 2848/2022Numero sezionale 10695/2022Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta che il Ncuommeropdei rnacscolt a sgeiane rale 1504/2023stato determinato in violazione dei valori minimi di tariffa aDpapta lpiucbablbicailziio ne 18/01/2023al caso di specie, pari –tenuto conto del valore della controversia,risultante, ai sensi dell’art. 13, comma primo, c.p.c.,dall’ammontare delle somme dovute per due anni– ad € 6.781,20.La censura è fondata.

Il Tribunale ha affermato che nel caso dispecie si deve applicare la tariffa prevista per le cause di naturaprevidenziale, con valore determinato in base all’art. 13, primocomma, c.p.c., con applicazione dei valori medi ed esclusione dellafase decisionale, non avendo il ricorrente avanzato alcuna richiestaper quest’ultima.

In base alla tariffa allegata al D.M. n. 55 del 2014e s.m.i., i valori minimi previsti per le cause in materiaprevidenziale, relativamente allo scaglione di valore applicabile alcaso di specie, individuato secondo il criterio di cui all’art. 13,primo somma, c.p.c., (da € 5,200,01 ad € 26.000) sono pari ad €443 per la fase di studio, ad € 370 per quella introduttiva e ad €475,50 per quella istruttoria, per un totale di € 1.288,50.

Dettasomma va ulteriormente ridotta del 50%, trattandosi di compensodovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese delloStato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 130 del D.P.R. n. 115 del2002, per un totale complessivo pari ad € 644,25 oltre accessori.La liquidazione operata dal giudice di prima istanza, e confermatadal provvedimento impugnato, limitata ad € 205 oltre accessori, èdunque erronea, perché violativa dei valori minimi previsti dallatariffa applicabile.Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, sipropone la decisione della causa nel merito, con riconoscimento alricorrente del compenso di € 644,25 oltre accessori”.[OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, va deciso nel merito, con riconoscimento alricorrente del compenso di € 644,25 oltre accessori.Le spese del presente giudizio di legittimità e della precedentefase di opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza nei confronti della parte intimata, Ministero della3 di 4Numero registro generale 2848/2022Numero sezionale 10695/2022Numero di raccolta generale 1504/2023Giustizia.

Data pubblicazione 18/01/2023Nei confronti, invece, dell’I.N.P.S., in assenza di domandaproposta dal ricorrente ed essendo stato detto ente evocato ingiudizio ai soli fini della litis denuntiatio, sussistono giusti motiviper compensare integralmente le spese di lite.la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e,decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagareal ricorrente la somma di € 644,25 oltre iva e cassa avvocati, atitolo di compenso per l’opera svolta come difensore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato.Condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità e della precedente fase di merito, che liquida,rispettivamente, in € 700, di cui € 200 per esborsi, per il giudizio dilegittimità, ed in € 615,56 per la fase di opposizione; oltrerimborso, su dette somme, delle spese generali in misura del 15%,iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Compensainvece integralmente le spese in relazione al rapporto processualetra ricorrente ed I.N.P.S.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SestaSezione Civile, in data 17 novembre 2022.Il Presidente(L.

Orilia)4 di 4Numero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 25751-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA e I.N.P.S.– intimati –per la correzione dell’ordinanza n.1504/2023 della CORTE DICASSAZIONE, depositata in data 18/01/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ruberto Vincenzo ha invocato la correzione dell’errore materialeravvisato nell’ordinanza di questa Corte n. 1504/2023, nella parte incui la stessa, nonostante l’accoglimento del ricorso, ha liquidato lespese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente,limitando altresì le spese anticipate dalla parte ricorrente ad € 200,ancorché le stesse ammontassero a complessivi € 423,00.La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presenteprocedimento di correzione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso merita di essere accolto, quanto al primo profilo.Questa Corte, infatti, ha ravvisato la fondatezza del ricorso e lo haaccolto, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previstodall’art. 384, secondo comma, c.p.c., ed ha liquidato le spese delgiudizio di legittimità in favore della parte ricorrente, ponendole acarico del Ministero della Giustizia.

Nel dispositivo, tuttavia, perevidente errore materiale, ha condannato il predetto Ministero alpagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore della partecontroricorrente” anziché “in favore della parte ricorrente”.

Sottoquesto profilo, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza n. 1504/2023va corretta.Il secondo profilo, invece, non è fondato.Gli esborsi liquidati da questa Corte, nella misura di € 200,corrispondono alle spese vive non documentabili.

Le spese anticipatedalla parte ricorrente per il contributo unificato previsto per laproposizione dell’impugnazione, per l’imposta di bollo prevista per lasua iscrizione al ruolo, nonché per la registrazione dell’ordinanzaemessa da questa Corte, rappresentano altrettanti voci di spesaindipendenti da quelle liquidate da questa Corte, che sono comunqueNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026dovute dalla parte soccombente in quanto trattasi di accessori allapronuncia favorevole alla parte ricorrente.In definitiva, l’ordinanza n. 1504/2023 va corretta come suindicato,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Nulla per le spese, in forza del principio secondo cui “Nelprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).

P.Q.Mla Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 1504/2023,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA] n. 29,Numero registro generale 2848/2022Numero sezionale 10695/2022Numero di raccolta generale 1504/2023presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta eData pubblicazione 18/01/2023difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MANUELAMASSA- controricorrente -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OLIVACon il provvedimento impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso laliquidazione del compenso dovutogli quale difensore di una parteammessa al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambitodi un giudizio di natura previdenziale.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RubertoVincenzo, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso l’I.N.P.S.Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attivitàdifensiva nel presente giudizio di legittimità.La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA].380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.ACCOGLIMENTO del ricorso.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso laliquidazione del compenso dovutogli quale difensore di una parteammessa al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambitodi un giudizio di natura previdenziale.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RubertoVincenzo, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorsol’I.N.P.S.2 di 4Numero registro generale 2848/2022Numero sezionale 10695/2022Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta che il Ncuommeropdei rnacscolt a sgeiane rale 1504/2023stato determinato in violazione dei valori minimi di tariffa aDpapta lpiucbablbicailziio ne 18/01/2023al caso di specie, pari –tenuto conto del valore della controversia,risultante, ai sensi dell’art. 13, comma primo, c.p.c.,dall’ammontare delle somme dovute per due anni– ad € 6.781,20.La censura è fondata. Il Tribunale ha affermato che nel caso dispecie si deve applicare la tariffa prevista per le cause di naturaprevidenziale, con valore determinato in base all’art. 13, primocomma, c.p.c., con applicazione dei valori medi ed esclusione dellafase decisionale, non avendo il ricorrente avanzato alcuna richiestaper quest’ultima. In base alla tariffa allegata al D.M. n. 55 del 2014e s.m.i., i valori minimi previsti per le cause in materiaprevidenziale, relativamente allo scaglione di valore applicabile alcaso di specie, individuato secondo il criterio di cui all’art. 13,primo somma, c.p.c., (da € 5,200,01 ad € 26.000) sono pari ad €443 per la fase di studio, ad € 370 per quella introduttiva e ad €475,50 per quella istruttoria, per un totale di € 1.288,50. Dettasomma va ulteriormente ridotta del 50%, trattandosi di compensodovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese delloStato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 130 del D.P.R. n. 115 del2002, per un totale complessivo pari ad € 644,25 oltre accessori.La liquidazione operata dal giudice di prima istanza, e confermatadal provvedimento impugnato, limitata ad € 205 oltre accessori, èdunque erronea, perché violativa dei valori minimi previsti dallatariffa applicabile.Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, sipropone la decisione della causa nel merito, con riconoscimento alricorrente del compenso di € 644,25 oltre accessori”.[OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, va deciso nel merito, con riconoscimento alricorrente del compenso di € 644,25 oltre accessori.Le spese del presente giudizio di legittimità e della precedentefase di opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza nei confronti della parte intimata, Ministero della3 di 4Numero registro generale 2848/2022Numero sezionale 10695/2022Numero di raccolta generale 1504/2023Giustizia. Data pubblicazione 18/01/2023Nei confronti, invece, dell’I.N.P.S., in assenza di domandaproposta dal ricorrente ed essendo stato detto ente evocato ingiudizio ai soli fini della litis denuntiatio, sussistono giusti motiviper compensare integralmente le spese di lite.la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e,decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagareal ricorrente la somma di € 644,25 oltre iva e cassa avvocati, atitolo di compenso per l’opera svolta come difensore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato.Condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità e della precedente fase di merito, che liquida,rispettivamente, in € 700, di cui € 200 per esborsi, per il giudizio dilegittimità, ed in € 615,56 per la fase di opposizione; oltrerimborso, su dette somme, delle spese generali in misura del 15%,iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Compensainvece integralmente le spese in relazione al rapporto processualetra ricorrente ed I.N.P.S.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SestaSezione Civile, in data 17 novembre 2022.Il Presidente(L. Orilia)4 di 4Numero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 25751-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA e I.N.P.S.– intimati –per la correzione dell’ordinanza n.1504/2023 della CORTE DICASSAZIONE, depositata in data 18/01/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ruberto Vincenzo ha invocato la correzione dell’errore materialeravvisato nell’ordinanza di questa Corte n. 1504/2023, nella parte incui la stessa, nonostante l’accoglimento del ricorso, ha liquidato lespese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente,limitando altresì le spese anticipate dalla parte ricorrente ad € 200,ancorché le stesse ammontassero a complessivi € 423,00.La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presenteprocedimento di correzione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso merita di essere accolto, quanto al primo profilo.Questa Corte, infatti, ha ravvisato la fondatezza del ricorso e lo haaccolto, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previstodall’art. 384, secondo comma, c.p.c., ed ha liquidato le spese delgiudizio di legittimità in favore della parte ricorrente, ponendole acarico del Ministero della Giustizia. Nel dispositivo, tuttavia, perevidente errore materiale, ha condannato il predetto Ministero alpagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore della partecontroricorrente” anziché “in favore della parte ricorrente”. Sottoquesto profilo, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza n. 1504/2023va corretta.Il secondo profilo, invece, non è fondato.Gli esborsi liquidati da questa Corte, nella misura di € 200,corrispondono alle spese vive non documentabili. Le spese anticipatedalla parte ricorrente per il contributo unificato previsto per laproposizione dell’impugnazione, per l’imposta di bollo prevista per lasua iscrizione al ruolo, nonché per la registrazione dell’ordinanzaemessa da questa Corte, rappresentano altrettanti voci di spesaindipendenti da quelle liquidate da questa Corte, che sono comunqueNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026dovute dalla parte soccombente in quanto trattasi di accessori allapronuncia favorevole alla parte ricorrente.In definitiva, l’ordinanza n. 1504/2023 va corretta come suindicato,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Nulla per le spese, in forza del principio secondo cui “Nelprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744). P.Q.Mla Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 1504/2023,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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