CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 21280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SANTIN; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PALTRINIERI; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2257/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2257/21, del 15 luglio 2021, della Corte di Appello di Milano, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 163/20, del 30 gennaio 2020, del Tribunale di Pavia — ha confermato la condanna della stessa a pagare, alle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Unipolsai" e "Axa"), le somme, rispettivamente, di 2.220.900,00 e di 456.600,00; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dalle società Unipolsai e Axa, surrogatesi ex art.1916 cod. civ. nel credito risarcitorio vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., credito relativo ai danni da quest'ultima subiti a causa dell'incendio di un proprio magazzino, che si assumeva — sulla base delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo — originato da un impianto fotovoltaico realizzato e installato da essa [OSCURATO:SOCIETA]; - che2istruita la causa anche mediante lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio (affidata al medesimo ingegnere cui era stato in precedenza demandato l'accertamento tecnico preventivo), la domanda Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- veniva accolta, riconoscendosi la società convenuta responsabile del sinistro nella misura del 75%; - a tale esito il giudicante perveniva sul rilievo che, sebbene l'installazione dell'impianto fosse avvenuta a regola d'arte, l'incendio — pur innescato da un corto circuito dovuto a cattiva manutenzione ascrivibile alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] — non sarebbe divampato, se fossero stati adottati, in occasione della installazione, alcuni accorgimenti (in particolare, la realizzazione di una guaina incombustibile impermeabilizzante), considerato il posizionamento dell'impianto su materiale combustibile; - che esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo respingeva, confermando la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, nella misura già sopra meglio specificata; - che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. — "manifesta illogicità del percorso logico-giuridico adottato dalla Corte d'Appello di Milano", nonché "omessa motivazione"; - che la ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'Appello, come già il primo giudice, da un lato, ha ritenuto — sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio — che l'innesco dell'incendio fosse attribuibile ad una carenza di manutenzione unicamente della società Biperplast, e che la sua propagazione fosse dovuta ad una errata valutazione del rischio da parte della stessa società, essendo suo onere incaricare professionisti esperti per la gestione della pratica del rischio incendio, mentre, per altro verso, solo sulla base di quanto riferito dal consulente tecnico Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- d'ufficio in sede di audizione, ha attribuito il 75% della responsabilità dell'incendio ad essa [OSCURATO:SOCIETA]; - che a tale conclusone la sentenza impugnata è pervenuta sul rilievo che, secondo criteri di prudenza, al momento dell'istallazione dell'impianto, nel 2008, pur in assenza di normative specifiche, sarebbe stato opportuno, tenuto conto che l'immobile sottostante l'impianto era adibito a deposito di materiale di plastica e quindi infiammabile, adottare soluzioni atte ad assicurare "un minimo di sicurezza di non propagazione dell'incendio, quali, ad esempio, la realizzazione di una guaina incombustibile impermeabilizzante, eliminando qualsiasi veicolazione dell'incendio attraverso i pluviali in PVC e tenendo una distanza minima di almeno un metro da qualsiasi traslucido o evacuatore di fumo e calore, e verificando che la struttura portante dei tegoli di copertura garantisse un requisito REI adeguato"; - che, secondo la ricorrente, la contraddittorietà del ragionamento svolto dai giudici di merito consisterebbe nel fatto di avere ritenuto, da una parte, il lavoro di [OSCURATO:SOCIETA] perfettamente eseguito, anche rispetto ad ogni precetto normativo vigente all'epoca della realizzazione dell'impianto, ascrivendo, però, una maggiore responsabilità alla stessa per l'evento dannoso, sulla base di una considerazione meramente ipotetica, espressa dall'ausiliario del giudice in un momento successivo all'espletamento della C.T.U., e proveniente da un professionista che, al tempo dell'istallazione dell'impianto, aveva appena finito gli studi; - che la Corte milanese, facendo proprio l'illogico ragionamento del Tribunale, non avrebbe permesso, pertanto, all'odierna ricorrente di comprendere appieno le motivazioni fondanti la propria decisione; - che la giurisprudenza sarebbe concorde — secondo [OSCURATO:SOCIETA] — nel ritenere che il vizio di insufficiente motivazione sussista allorché la sentenza mostri, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — "violazione e/o errata applicazione dell'art.2050 cod. civ.", oltre ad "omesso esame del contenuto della CTU", quanto alla "responsabilità principale di [OSCURATO:SOCIETA] per i danni cagionati dall'incendio"; - che si censura, in questo caso, la qualificazione dell'attività di installazione dell'impianto fotovoltaico come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., esito al quale la Corte milanese è pervenuta in ragione del fatto che l'odierna ricorrente non ebbe ad esprimere, in maniera specifica, la propria contrarietà a tale qualificazione, già effettuata dal giudice di prime cure; - che si evidenzia come né il Tribunale né la Corte d'Appello abbiano fornito alcun parametro di riferimento, anche di mera equità, che potesse fondare la decisione di inserire l'installazione di un impianto fotovoltaico nel novero delle attività pericolose, essendo giunti a tale conclusione in maniera piuttosto arbitraria; - che, in realtà, un'attenta analisi della documentazione in atti, oltre che una corretta interpretazione della legge, avrebbero dovuto far concludere per l'esclusione dell'opera di [OSCURATO:SOCIETA] dalla fattispecie di cui all'art. 2050 cod. civ., e ciò proprio richiamando i rilievi della consulenza tecnica d'ufficio, la quale evidenziava come, al tempo dell'installazione dell'impianto, una tale attività non fosse soggetta ad alcun obbligo in tema di prevenzione incendi; - che, in ogni caso, l'art. 2050 cod. civ. non sarebbe stato correttamente applicato, in quanto, anche a voler concordare con siffatto inquadramento operato dalla Corte territoriale, ancora una Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- volta l'esame complessivo da essa operato risulterebbe errato e superficiale; - che si evidenzia, infatti, come in tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa la prova del nesso eziologico fra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso incomba sul danneggiato e come possa ritenersi integrata solo quando esista una relazione diretta tra il danno e il rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati; - che, inoltre, il nesso causale può venire a mancare in ragione del comportamento dello stesso danneggiato, qualora la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere il collegamento fra attività pericolosa evento dannoso; - che si ribadisce, inoltre, come l'onere di allegare e provare gli elementi necessari a consentire il giudizio sulla pericolosità incomba su chi invoca l'applicazione della norma, e come solo una volta accertato il nesso causale l'esercente l'attività pericolosa risponda delle conseguenze dell'evento dannoso, presumendosi in colpa, salvo che non fornisca la prova liberatoria relativa a modalità di organizzazione dell'attività esercitata tali da risultare idonee a prevenire l'eventualità di eventi dannosi; - che risulterebbe evidente come, nel caso di specie, le già attrici non avessero fornito alcuna prova della sussistenza di una correlazione fra le modalità adottate da essa [OSCURATO:SOCIETA] per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico e l'evento dannoso, come confermerebbero proprio le circostanze evidenziate nell'espletata C.T.U.; - che, pertanto, viste le stesse — e tutte le altre risultanze istruttorie — non sarebbe possibile pensare che l'evento incendio appaia come una conseguenza normale dell'antecedente, vale a dire dei lavori di installazione dell'impianto, essendo, per contro, "emerso in maniera Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- cristallina" come proprio il danneggiato non si fosse posto in una corretta relazione con la situazione di pericolo; - che si conclude, dunque, nel senso che è "impensabile e ingiusto" che la condanna derivi esclusivamente da una considerazione ipotetica espressa dal consulente, che, si ricorda, aveva appena finito gli studi al tempo dell'installazione dell'impianto; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società Unipolsai, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che è rimasta, invece, solo intimata la società Axa; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che questo collegio ritiene, infatti, che la proposta in tal senso formulata nella proposta del consigliere relatore non sia stata superata dai rilievi espressi dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo prospetta un vizio di motivazione fuori dei limiti di ammissibilità dello stesso; - che, difatti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) — il Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -7- sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Scz. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Scz. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); - che, pertanto, il difetto di motivazione è ormai ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-I ,av., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che nella specie, invece, il vizio motivazionale viene fatto derivare da una contestazione che investe l'operato del consulente tecnico Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -8- d'ufficio, anche sotto il profilo della assenta "inesperienza", peraltro valutata — in modo alquanto singolare — con riferimento non al momento in cui lo stesso ha proceduto all'espletamento dell'incarico conferitogli dall'autorità giudiziaria, bensì a quello (più di dieci anni prima) dell'avvenuta installazione dell'impianto fotovoltaico; - che, in ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo — che la stessa ricorrente afferma costituire solo la "cornice" in cui inserire il "nucleo della vicenda" — la censura rivolta alla sentenza impugnata è quella di aver dato maggiore rilievo alla dichiarazione resa dall'ausiliario nel corso del suo esame, piuttosto che alle conclusioni scritte rassegnate nel proprio elaborato; - che ciò, tuttavia, non inficia di manifesta illogicità o di irriducibile contraddittorietà la motivazione con cui la Corte milanese (o meglio, ambo i giudici di merito) hanno ritenuto di ascrivere a [OSCURATO:SOCIETA] la maggiore quota della responsabilità nella causazione dell'evento dannoso; - che, difatti, come più volte sottolineato, la sentenza impugnata è pervenuta a tale esito sul rilievo che, secondo criteri di prudenza, al momento dell'istallazione dell'impianto, nel 2008, pur in assenza di normative specifiche, sarebbe stato opportuno, tenuto conto che l'immobile sottostante l'impianto era adibito a deposito di materiale di plastica e quindi infiammabile, adottare soluzioni atte ad assicurare "un minimo di sicurezza di non propagazione dell'incendio, quali, ad esempio, la realizzazione di una guaina incombustibile impermeabilizzante, eliminando qualsiasi veicolazione dell'incendio attraverso i pluviali in PVC c tenendo una distanza minima di almeno un m da qualsiasi traslucido o evacuatore di fumo e calore, e verificando che la struttura portante dei tegoli di copertura garantisse un requisito REI adeguato"; Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -9- - che, pertanto, la motivazione del giudice di appello si colloca al di sopra del "minimo costituzionale", giacché la Corte territoriale non ha reso certo "imperscrutabile" il proprio ragionamento, né ha compiuto affermazioni che risultino "prima là cie" illogiche o irriducibilmente contradittorie; - che anche il secondo motivo è inammissibile; - che esso, innanzitutto, censura la qualificazione dell'attività di installazione dell'impianto fotovoltaico come "pericolosa", ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2050 cod. civ.; - che, tuttavia, nella sentenza impugnata testualmente si legge come il Tribunale di Pavia avesse "riconosciuto una responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., con ciò accertando la natura pericolosa dell'attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]", soggiungendo come quest'ultima, in appello, non avesse "fatto oggetto di critica la natura dell'attività da essa svolta, come qualificata dal primo giudice, avendo censurato la sentenza di primo grado sotto altri aspetti"; - che fermo restando, peraltro, che stabilire "in concreto se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 maggio 2015, n. 10268, Rv. 635443-01), deve rilevarsi come l'assenza di censura, in appello, in ordine alla qualificazione già operata dal primo giudice, esimesse la Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -10- Corte milanese dal dover motivare specificamente sulla natura di attività pericolosa dell'installazione dell'impianto fotovoltaico; - che non può, quindi, farsi carico alla stessa di non aver fornito alcun parametro di riferimento, anche di mem equità, che potesse fondare la decisione di inserire l'installazione di un impianto fotovoltaico nel novero delle attività pericolose, giungendo a tale conclusione — secondo la ricorrente — in maniera piuttosto arbitraria; - che, d'altra parte, neppure può censurarsi la sentenza impugnata per non aver fatto corretta applicazione delle regole di distribuzione degli oneri probatori in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2050 cod. civ.; - che la sentenza impugnata, infatti, ha espressamente affermato che, ricorrendo la fattispecie suddetta, "l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso", incombendo sul "preteso danneggiante, per sgravarsi dalla prospettata responsabilità, la prova liberatoria che il danno non si sarebbe potuta evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano"; - che tali sono, per l'appunto, i principi richiamati dalla ricorrente, sicché l'errata applicazione dell'art. 2050 cod. civ. che essa imputa alla Corte milanese, quanto alla ritenuta "responsabilità principale della Biperplast per i danni cagionati dall'incendio", si risolve in una censura che attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie, e non all'esatta interpretazione della norma suddetta, visto che la ricorrente addebita alle proprie controparti di non aver "fornito alcuna prova della sussistenza di una correlazione tra le modalità adottate da Tccsolis per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e l'evento dannoso",; Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -11- - che, in particolare, la censura formulata dalla ricorrente si risolve, ancora una volta, nella doglianza relativa al carattere estemporaneo ed ipotetico della valutazione espressa, sul punto, dal consulente tecnico d'ufficio e, dunque, in una contrapposizione tra le risultanze dell'elaborato scritto dallo stesso redatto e i chiarimenti forniti in sede di audizione; - che si tratta, dunque, di censura neppure astrattamente riconducibile a quella di violazione di legge, visto che essa "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01); - che, in sostanza, il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -12- censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442); - che l'evenienza da ultimo indicata è quella che ricorre nell'ipotesi che occupa, se è vero che la censura formulata da [OSCURATO:SOCIETA] si basa sulla sollecitazione ad una rilettura delle risultanze istruttorie e in una contestazione dell'operato del consulente tecnico d'ufficio; - che il ricorso, in conclusione, è inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dcl comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in C 8.700,00, più C' 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2021 n. 24156 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -13- versamento da p