CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 44444/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati. Il difensore, dato atto della elezione di domicilio dell'imputata presso se medesimo, denuncia vizio di violazione in relazione all'art. 175, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per la mancata notifica del decreto di citazione in appello dell'imputata presso il domicilio eletto essendo stata, invece, la notifica eseguita presso il domicilio dichiarato dall'imputata. Posto che il difensore era presente in udienza e nulla ha eccepito al riguardo, l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputata, non ha concretizzato alcuna violazione del diritto di difesa personale dell'imputata sia perché la predetta aveva ricevuto la notifica presso il proprio domicilio sia, soprattutto, perché il difensore è stato messo in condizione di conoscere (attraverso l'avviso) la data di celebrazione del processo, cui ha partecipato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il