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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40082/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 053NKVY) avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE d'APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato con riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata l'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta con la quale Sabri SOWES è stato giudicato responsabile del delitto di incendio aggravato e condannato alla pena di giustizia.

2. [OSCURATO:PERSONA] SOWES, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla effettiva sussistenza del pericolo di incendio in quanto le fiamme non hanno danneggiato la struttura del fabbricato né posto in pericolo l'incolumità pubblica; del resto, non è configurabile il tentativo di incendio di cosa propria (primo e secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'elemento psicologico poiché l'imputato voleva unicamente compiere un atto dimostrativo nei confronti delle forze dell'ordine, anziché determinare un incendio, sussistendo semmai la finalità di danneggiare il proprio appartamento (terzo motivo).

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

3.1. Va anzitutto chiarito che, come risulta non controverso, l'appartamento nell'ambito del quale l'imputato, che si trovava ivi ristretto agli arresti domiciliari, ha appiccato il fuoco, fa parte di una villetta bifamiliare, sicché non può certo parlarsi dell'incendio di cosa propria, risultando piuttosto, come ampiamente illustrato nelle concordi decisioni di merito , che l'incendio aveva coinvolto una porta e si era anche propagato al primo piano dell'edificio, venendo domato unicamente per il provvidenziale arrivo dei vigili del fuoco i quali, a causa delle accertate gravi conseguenze agli impianti e alle infrastrutture dell'edificio, ne dichiaravano la inagibilità, così rendendosi palese, oltre alla altruità della cosa, anche la diffusività dell'incendio.

3.2. I giudici di merito hanno anche evidenziato, ad ulteriore illustrazione del concreto pericolo conseguente alla condotta dell'imputato, che i vicini di casa erano costretti ad allontanarsi precipitosamente e che, a causa della non contestata presenza di bombole di gas, le fiamme avrebbero potuto determinare l'esplosione del combustibile, così cagionando conseguenze ancora più devastanti.

A fronte di tali logiche e coerenti valutazioni, che non vengono contestate dal ricorso, le censure si limitano a riproporre, anche utilizzando la forma grafica delle impugnazioni di merito (tanto che nell'atto di ricorso si fa invece riferimento alla intenzione di proporre «appello»), le doglianze già ampiamente esaminate dal giudice di secondo grado.

3.3. Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, del resto, il ricorso si presenta inammissibile poiché si limita a rappresentare l'intenzione dell'imputato di «voler distruggere la casa», come se tale finalità dovesse condurre alla diversa auspicata qualificazione giuridica del fatto alla stregua del danneggiamento seguito da incendio, risultando piuttosto indicativa, come logicamente affermato dei giudici di merito, dalla piena coscienza e volontà di utilizzare il fuoco e le sostanze combustibili presenti nell'abitazione per determinare la distruzione dell'intero immobile in cui risiedevano anche altre persone.

3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 053NKVY) avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE d'APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato con riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata l'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta con la quale Sabri SOWES è stato giudicato responsabile del delitto di incendio aggravato e condannato alla pena di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] SOWES, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla effettiva sussistenza del pericolo di incendio in quanto le fiamme non hanno danneggiato la struttura del fabbricato né posto in pericolo l'incolumità pubblica; del resto, non è configurabile il tentativo di incendio di cosa propria (primo e secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'elemento psicologico poiché l'imputato voleva unicamente compiere un atto dimostrativo nei confronti delle forze dell'ordine, anziché determinare un incendio, sussistendo semmai la finalità di danneggiare il proprio appartamento (terzo motivo). 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. Va anzitutto chiarito che, come risulta non controverso, l'appartamento nell'ambito del quale l'imputato, che si trovava ivi ristretto agli arresti domiciliari, ha appiccato il fuoco, fa parte di una villetta bifamiliare, sicché non può certo parlarsi dell'incendio di cosa propria, risultando piuttosto, come ampiamente illustrato nelle concordi decisioni di merito , che l'incendio aveva coinvolto una porta e si era anche propagato al primo piano dell'edificio, venendo domato unicamente per il provvidenziale arrivo dei vigili del fuoco i quali, a causa delle accertate gravi conseguenze agli impianti e alle infrastrutture dell'edificio, ne dichiaravano la inagibilità, così rendendosi palese, oltre alla altruità della cosa, anche la diffusività dell'incendio. 3.2. I giudici di merito hanno anche evidenziato, ad ulteriore illustrazione del concreto pericolo conseguente alla condotta dell'imputato, che i vicini di casa erano costretti ad allontanarsi precipitosamente e che, a causa della non contestata presenza di bombole di gas, le fiamme avrebbero potuto determinare l'esplosione del combustibile, così cagionando conseguenze ancora più devastanti. A fronte di tali logiche e coerenti valutazioni, che non vengono contestate dal ricorso, le censure si limitano a riproporre, anche utilizzando la forma grafica delle impugnazioni di merito (tanto che nell'atto di ricorso si fa invece riferimento alla intenzione di proporre «appello»), le doglianze già ampiamente esaminate dal giudice di secondo grado. 3.3. Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, del resto, il ricorso si presenta inammissibile poiché si limita a rappresentare l'intenzione dell'imputato di «voler distruggere la casa», come se tale finalità dovesse condurre alla diversa auspicata qualificazione giuridica del fatto alla stregua del danneggiamento seguito da incendio, risultando piuttosto indicativa, come logicamente affermato dei giudici di merito, dalla piena coscienza e volontà di utilizzare il fuoco e le sostanze combustibili presenti nell'abitazione per determinare la distruzione dell'intero immobile in cui risiedevano anche altre persone. 3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021
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