CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1996
Cassazione n. 03223/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1996 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 159 Nairi NRG 27271/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati (si vedano, in particolare, pag. 3, dove la Corte di appello ha spiegato come il ricorrente sia stato colto dalla p.g. mentre rivestiva un ruolo attivo, e non di mera presenza, nell'area di confezionamento delle dosi; come la condotta tenuta dal ricorrente e il quantitativo non minimale escludevano la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; come il ricorrente non fosse meritevole del riconoscimento di attenuanti generiche, alla luce della valutazione operata dalla Corte di appello dei fattori indicati nel terzo motivo di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende. Così deciso il