Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 34874/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/12/2023 del GIUD.

SORVEGLIANZA di POTENZAkdato avviso alte parti;` udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 41t

1. Con ~za emessa) in data 4 dicembre 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo 'introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una sanzione disciplinare. „[OSCURATO:PERSONA] I -3

2. Avverso detta ordir--à-n-A ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, con atto personale, [OSCURATO:PERSONA].

3. Sia il provvedimento impugnato che l'atto di ricorso, così come qualificato, sono posteriori alla data di entrata in vigore della legge n.103 dlel 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAkdato avviso alte parti;` udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 41t 1. Con ~za emessa) in data 4 dicembre 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo 'introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una sanzione disciplinare. „[OSCURATO:PERSONA] I -3 2. Avverso detta ordir--à-n-A ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, con atto personale, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sia il provvedimento impugnato che l'atto di ricorso, così come qualificato, sono posteriori alla data di entrata in vigore della legge n.103 dlel 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris