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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40447/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'ad 582 cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai plurimi precedenti penali, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

Sr? o nrtAlv J ( 7)7 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'ad 582 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai plurimi precedenti penali, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Sr? o nrtAlv J ( 7)7 I
Sentenza Cassazione n. 40447/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris