CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 11751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6632/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Sistina n. 121 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grimaldi in Roma, via Pinciana n. 25 Pec: -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al seguente domicilio digitale: Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 3223/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 3/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3223 del 3/9/2021, non notificata, c he accogliendo il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) in relazione al la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda proposta dal Mauriello nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] (poi TIMs.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Anteriormente all’udienza il ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso, sottoscritto anche dal difensore , cui la società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante e con sottoscrizione anche del suo difensore, ha aderito. Non consta che abbia viceversa aderito alla rinuncia la società Fastwebs.p.a. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., senza farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 3° comma, c.p.c. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della medesima. Non sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato, atteso che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 4952 del 2024; Cass. n. 22901 del 2023; Cass. n. 25625 del 2020; Cass. n. 14782del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. D ichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., per sopravvenuta carenza di interesse.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso in Roma nel