CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 20623/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 463/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difendeope legis -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] LAVORO, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFRASCONA' LORELLA -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BRESCIA n. 78/2020 , depositata il24/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire,l’opposizione ad estratto di ruolo, in assenza di atti esecutivi nei confronti degli attuali ricorrenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaVerniciature Ma.Gia. di [OSCURATO:PERSONA], i quali assumevano di avere appreso solo dall’estratto di ruolo dell’esistenza di avvisi di addebito e cartelle di pagamento, asseritamente mai notificati, in riferimento a omissioni contributive e premi non pagati, pretesi dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorrono avverso tale sentenza l a s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C., quale società conferitaria dell’azienda [OSCURATO:PERSONA].Gia. di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato conmemoria, avverso il quale hanno svolto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ADER; [OSCURATO:PERSONA] 3. tra i plurimi motivi svolti, il quinto motivo di doglianza, con il quale si censura la ritenuta inammissibilità dell’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, è da esaminare in via preliminare ad ogni altra doglianzaed è da rigettare in continuità con i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte,con la sentenza n. 26283 del 2022, la cui motivazione e gli snodi argomentativi s’intendono qui integralmente richiamati, per relationem , accertata dalla Corte territoriale, nella vicenda ora all’esame, la rituale conoscenza delle cartelle e degli avvisi di addebito in data ben anteriore al rilascio dell’estratto di ruolo,oggetto di opposizione (v., in conformità e in applicazione di Cass.,Sez.Un., n.26283 del 2022 cit., fra le successive conformi, Cass. n. 10859 del 2023alla quale si rinvia); 4. tanto basta per ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza che variamente censurano, con plurimi profili, la validità della notifica delle cartelle; 5. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il quinto motivo, assorbiti gli altri; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.