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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21428/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/9/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte (Sez.2, n.55169 del 25/9/2018), procedeva alla quantificazione dell'arricchimento patrimoniale conseguito dall'imputata per effetto del reato di usura e, per l'effetto, disponeva la confisca per equivalente fino alla concorrenza di €14.290,00.

2. Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., assumendo che sarebbe stato violato il principio di proporzione tra i beni sottoposti a confisca ed il profitto del reato.

In particolare, la ricorrente evidenziava che erano stati sequestrati due immobili siti in Roma, il cui valore sarebbe notevolmente superiore rispetto al profitto derivante dal reato, il che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a disporre il dissequestro di almeno uno dei due beni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio affermato nella sentenza rescindente, calcolando il vantaggio patrimoniale consistente negli interessi usurari tratti dal reato e pari all'ammontare complessivo di €14.290,00.

A fronte della puntuale individuazione del profitto del reato, il giudice di appello ha disposto la confisca per equivalente di denaro, beni o altre utilità, fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato.

Trattandosi di confisca per equivalente, infatti, la misura ablativa non va disposta con riferimento ad un determinato bene, bensì al valore corrispondente al profitto.

La giurisprudenza ha da tempo affermato che il giudice, nel disporre la confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente (Sez.3, n. 18309 del 6/3/2014, Bompadre, Rv. 259660).

Analogo principio, peraltro, è stato ribadito anche in relazione al sequestro finalizzato alla confisca, essendosi ritenuto che il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente (Sez.2, n. 24785 del 12/5/2015, Monti, Rv. 264282).

2.1. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la ricorrente non può dolersi della violazione del principio di proporzionalità che, invero, ha trovato puntuale applicazione nel caso di specie, posto che la confisca è stata espressamente circoscritta al valore corrispondente al profitto del reato.

Né vale rilevare che i beni oggetto di sequestro e successivamente di confisca sarebbero di valore nettamente superiore al profitto.

La questione, infatti, potrà porsi solo in sede di esecuzione della confisca, lì dove si dovrà procedere all'individuazione specifica dei beni da apprendere ed alla verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro.

In quella sede, l'esecuzione potrebbe essere disposta anche su beni diversi da quelli già oggetto di sequestro (ad esempio su denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato), viceversa, qualora non si rinvengano beni diversi dagli immobili, l'esecuzione dovrà condurre alla liquidazione del bene per poi procedere alla confisca dell'importo indicato ed alla restituzione della somma residua all'avente diritto.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non va disposta, invece, la condanna della ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, posto che il ricorso concerneva un aspetto inerente esclusivamente alla confisca, rispetto al quale le parti civili non possono vantare alcun interesse a contraddire.

Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile.

Così deciso il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore residente Geronimo PirluJ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/9/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte (Sez.2, n.55169 del 25/9/2018), procedeva alla quantificazione dell'arricchimento patrimoniale conseguito dall'imputata per effetto del reato di usura e, per l'effetto, disponeva la confisca per equivalente fino alla concorrenza di €14.290,00. 2. Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., assumendo che sarebbe stato violato il principio di proporzione tra i beni sottoposti a confisca ed il profitto del reato. In particolare, la ricorrente evidenziava che erano stati sequestrati due immobili siti in Roma, il cui valore sarebbe notevolmente superiore rispetto al profitto derivante dal reato, il che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a disporre il dissequestro di almeno uno dei due beni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio affermato nella sentenza rescindente, calcolando il vantaggio patrimoniale consistente negli interessi usurari tratti dal reato e pari all'ammontare complessivo di €14.290,00. A fronte della puntuale individuazione del profitto del reato, il giudice di appello ha disposto la confisca per equivalente di denaro, beni o altre utilità, fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato. Trattandosi di confisca per equivalente, infatti, la misura ablativa non va disposta con riferimento ad un determinato bene, bensì al valore corrispondente al profitto. La giurisprudenza ha da tempo affermato che il giudice, nel disporre la confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente (Sez.3, n. 18309 del 6/3/2014, Bompadre, Rv. 259660). Analogo principio, peraltro, è stato ribadito anche in relazione al sequestro finalizzato alla confisca, essendosi ritenuto che il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente (Sez.2, n. 24785 del 12/5/2015, Monti, Rv. 264282). 2.1. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la ricorrente non può dolersi della violazione del principio di proporzionalità che, invero, ha trovato puntuale applicazione nel caso di specie, posto che la confisca è stata espressamente circoscritta al valore corrispondente al profitto del reato. Né vale rilevare che i beni oggetto di sequestro e successivamente di confisca sarebbero di valore nettamente superiore al profitto. La questione, infatti, potrà porsi solo in sede di esecuzione della confisca, lì dove si dovrà procedere all'individuazione specifica dei beni da apprendere ed alla verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro. In quella sede, l'esecuzione potrebbe essere disposta anche su beni diversi da quelli già oggetto di sequestro (ad esempio su denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato), viceversa, qualora non si rinvengano beni diversi dagli immobili, l'esecuzione dovrà condurre alla liquidazione del bene per poi procedere alla confisca dell'importo indicato ed alla restituzione della somma residua all'avente diritto. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non va disposta, invece, la condanna della ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, posto che il ricorso concerneva un aspetto inerente esclusivamente alla confisca, rispetto al quale le parti civili non possono vantare alcun interesse a contraddire. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile. Così deciso il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore residente Geronimo PirluJ
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