CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso 4 Ae(Gui- la sentenza del b giugno72025, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di circa nove kilogrannmi di hashish e cento grammi di marijuana; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, per essersi il giudice limitato ad affermare la correttezza di quella dell'imputazione. Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sostanzialmente non richiamando neanche a fini di critica il provvedimento impugnato; che, la Corte d'appello ha motivato in ordine alla sussistenza e alla qualificazione del fatto, essendo chiara la finalità di spaccio, nonché ai dati che giustificano l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 20