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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 10106/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24159/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - BARI n. 324/2019depositata il 06/02/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con atto di contestazione n.

TVFCO0902461-2014, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Bari, a seguito di pvc della [OSCURATO:PERSONA] di Barletta-Andria-Trani, irrogava a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. sanzioni in cumulo giuridico per euro 51.100 per avere emesso una fattura, la n. 10/09 del 2 giugno 2009, ritenuta afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti.

1.1. La vicenda sottostante può così riassumersi: - in data 16 giugno 2008 la contribuente sottoscriveva preliminare di acquisto avente ad oggetto due terreni nel Comune di Spoltore; -in data 16 dicembre 2008, interveniva compravendita tra i già promittenti venditori e tale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in luogo della contribuente, che, intervenendo in atto, rinunciava al diritto di acquisto; - la contribuente, sostenendo di aver sopportato costi per la stipula del preliminare e successivamente per l’avvio dei lavori di una struttura commerciale, “ribaltava” i costi stessi su [OSCURATO:PERSONA] giusta la superiore fattura.

2. Avverso l’atto di contestazione proponeva la contribuente ricorso alla CTP di Bari, la quale, con sentenza n. 2654/07/2016, l’accoglieva, condannando l’Ufficio alle spese.

3. Proponeva l’Ufficio appello, che la CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva, condannando l’Ufficio allespese.

3.1. Osservava in particolare la CTR: -l'amministrazione finanziaria che contesti l'indebita detrazione di fatture in quanto relative ad operazioni inesistenti ha l'onere di fornire la prova dei relativi presupposti anche in via presuntiva; - “a f ronte delle numerose presunzioni di inesistenza dei costi attestati dalla fattura n. 10/09, introdotte dall'Agenzia delle entrate, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha assolto in maniera adeguata l'onere probatorio ad essa facente carico”; -“essa ha prodotto in giudizio [,] oltre al contratto preliminare di compravendita in data 16/06/2008, avente ad oggetto terreno in Spoltore […,] ed al contratto di compravendita immobiliare in data 16/12/2008, con il quale il predetto terreno è stato acquistato in via definitiva dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. […], anche le fatture ed i documenti di trasporto emessi da soggetti terzi rispetto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contratti, preliminare e definitivo, di compravendita, inoltre, si evince che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'acquisto del terreno in Spoltore.

Ciò giustifica il ribaltamento delle spese sostenute per codesto terreno dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”; - conseguentemente illegittima è la presunzione di fittizietà dei costi, mentre legittimi devono ritenersi “sia il ribaltamento che la detrazione degli stessi”.

4. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso, ulteriormente insistito con memoria in data 9 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli art. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 6 e 9 D.Lgs. n. 471 del 1997.

1.1. La CTR ha erroneamente ritenuto che la contribuente abbia superato la presunzione di fittizietà dei costi esibendo il preliminare di compravendita, poiché non ha dato il giusto risalto ad una clausola del medesimo con le quali la parti avevano convenuto che “nel caso in cui non si dovesse arrivare alla stipula del contratto definitivo per l'avverarsi della condizione risolutiva … o per altre cause indipendenti dalla volontà della parte promittente venditrice, allora tutte le opere effettuate su detti terreni dalla società promi[ssaria] acquirente rimarranno per accessione collegate al terreno ed entreranno nella proprietà e disponibilità della parte promittente venditrice che non dovrà pagare alcunché al riguardo”.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, la CTP di Bari, nella sentenza n. 3453/04/2015, ha affermato integrare la fattura riepilogativa emessa dalla contribuente l'ipotesi prevista dagli artt. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, avendo correttamente concluso che la contribuente, con l'atto di acquisto del 16 dicembre 2008, aveva rinunciato all'acquisto del compendio e, per effetto di ciò, le opere già realizzate sullo stesso non potevano che ritornare nella giuridica proprietà dei promittenti venditori, proprio in ragione della clausola innanzi evidenziata. [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquistato il compendio direttamente dai promittenti venditori, aveva pagato costoro, nel prezzo di cessione, anche in relazione ai lavori eseguiti dalla contribuente.

Quest'ultima non ha documentato l’esistenza di operazioni imponibili, avendo emesso una fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, poiché ha indicato nella fattura un soggetto nei confronti del quale non aveva effettuato alcuna prestazione, permettendo a [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva ricevuta, di evadere l'imposta mediante indebita detrazione.

Neppure la sentenza impugnata ha valutato la duplice circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non essersi avvalsa di alcun tipo di mediazione per l'acquisto e la copia del permesso di costruire è datato 14 gennaio 2009, ossia dopo le opere descritte in fattura.

Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è illegittima perché, a causa di un travisamento delle risultanze processuali, la CTR ha fornito un'errata interpretazione degli artt. 6 e 9 D.Lgs. n. 471 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.P.R: n. 633 del 1972.

1.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

Esso – che di per sé cumula una congerie di censure, senza procedere ad una loro separata articolazione ed illustrazione – incorre in difetto di autosufficienza, a misura che evoca “risultanze processuali”, viepiù asseritamente travisate, senza richiamarle né men che meno riprodurne nei tratti essenziali i contenuti.

Premesso che non conducente si palesa il richiamo alla (favorevole all’Agenzia delle entrate) sentenza della CTP nel contenzioso riguardante [OSCURATO:PERSONA], tanto più in quanto riformata in appello dalla CTR della Puglia (nella medesima composizione ed alla medesima udienza) con sentenza n. 325 del 2019, l’agenziale ricorso per cassazione avverso la quale essendo stato dichiarato inammissibile dalla Sez. 6-T con ordinanza n. 27739 del 12/05/2021 (cfr. p. 13 del controricorso in rapporto al frontespizio di detta ordinanza), il rilevato difetto di autosufficienza emerge anzitutto a proposito del preliminare di compravendita, di cui, in modo del tutto decontestualizzato, è riprodotta una clausola, senza neppure indicarne il numero.

Identicamente è a dirsi, di poi, quanto alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di non essersi avvalsa di mediazione ed alla data del premesso di costruire, oltreché, più in generale, all’ammontare del prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA] e ad alle fatture “ribaltate” dalla contribuente a [OSCURATO:PERSONA] (onde appurare se il prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, come affermato, ma non comprovato, tenesse conto, o meno, dei lavori fatti eseguire dalla contribuente).

Sotto altro profilo, il motivo, che, per quanto denunci la violazione dell’art. 2697 cod. civ., mostra di dolersi in realtà della valutazione delle prove compiute dai giudici d’appello, e non di un’erronea applicazione, da parte loro, del criterio di distribuzione dell’onere della prova (d’altronde puntualmente enunciato dalla CTR in apertura di motivazione e pedissequamente applicato); sicché il motivo introduce questioni tipicamente di merito, riguardanti la presunta pretermissione di elementi ed argomenti in tesi dimostrativi della fondatezza della tesi di parte pubblica, evocando il paradigma del travisamento probatorio, senza tuttavia né idoneamente allegarlo, né comunque fornire la dimostrazione di contenuti dalla CTR propriamente travisati.

In realtà, attraverso il motivo che ne occupa, siffattamente composito nelle censure e nello schema illustrativo, la ricorrente Agenzia mira ad ottenere dal giudice di legittimità una diversa e più favorevole riedizione del giudizio in fatto compiuto dalla CTR (giudizio di fatto affidato al giudice del merito e che rimane sul piano del merito), in violazione tuttavia di canoni e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di mero controllo della legittimità degli atti impugnati.

2. Il ricorso va rigettato.

Ne consegue la liquidazione delle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a FIORE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24159/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - BARI n. 324/2019depositata il 06/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di contestazione n. TVFCO0902461-2014, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Bari, a seguito di pvc della [OSCURATO:PERSONA] di Barletta-Andria-Trani, irrogava a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. sanzioni in cumulo giuridico per euro 51.100 per avere emesso una fattura, la n. 10/09 del 2 giugno 2009, ritenuta afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti. 1.1. La vicenda sottostante può così riassumersi: - in data 16 giugno 2008 la contribuente sottoscriveva preliminare di acquisto avente ad oggetto due terreni nel Comune di Spoltore; -in data 16 dicembre 2008, interveniva compravendita tra i già promittenti venditori e tale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in luogo della contribuente, che, intervenendo in atto, rinunciava al diritto di acquisto; - la contribuente, sostenendo di aver sopportato costi per la stipula del preliminare e successivamente per l’avvio dei lavori di una struttura commerciale, “ribaltava” i costi stessi su [OSCURATO:PERSONA] giusta la superiore fattura. 2. Avverso l’atto di contestazione proponeva la contribuente ricorso alla CTP di Bari, la quale, con sentenza n. 2654/07/2016, l’accoglieva, condannando l’Ufficio alle spese. 3. Proponeva l’Ufficio appello, che la CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva, condannando l’Ufficio allespese. 3.1. Osservava in particolare la CTR: -l'amministrazione finanziaria che contesti l'indebita detrazione di fatture in quanto relative ad operazioni inesistenti ha l'onere di fornire la prova dei relativi presupposti anche in via presuntiva; - “a f ronte delle numerose presunzioni di inesistenza dei costi attestati dalla fattura n. 10/09, introdotte dall'Agenzia delle entrate, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha assolto in maniera adeguata l'onere probatorio ad essa facente carico”; -“essa ha prodotto in giudizio [,] oltre al contratto preliminare di compravendita in data 16/06/2008, avente ad oggetto terreno in Spoltore […,] ed al contratto di compravendita immobiliare in data 16/12/2008, con il quale il predetto terreno è stato acquistato in via definitiva dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. […], anche le fatture ed i documenti di trasporto emessi da soggetti terzi rispetto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contratti, preliminare e definitivo, di compravendita, inoltre, si evince che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'acquisto del terreno in Spoltore. Ciò giustifica il ribaltamento delle spese sostenute per codesto terreno dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”; - conseguentemente illegittima è la presunzione di fittizietà dei costi, mentre legittimi devono ritenersi “sia il ribaltamento che la detrazione degli stessi”. 4. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso, ulteriormente insistito con memoria in data 9 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli art. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 6 e 9 D.Lgs. n. 471 del 1997. 1.1. La CTR ha erroneamente ritenuto che la contribuente abbia superato la presunzione di fittizietà dei costi esibendo il preliminare di compravendita, poiché non ha dato il giusto risalto ad una clausola del medesimo con le quali la parti avevano convenuto che “nel caso in cui non si dovesse arrivare alla stipula del contratto definitivo per l'avverarsi della condizione risolutiva … o per altre cause indipendenti dalla volontà della parte promittente venditrice, allora tutte le opere effettuate su detti terreni dalla società promi[ssaria] acquirente rimarranno per accessione collegate al terreno ed entreranno nella proprietà e disponibilità della parte promittente venditrice che non dovrà pagare alcunché al riguardo”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, la CTP di Bari, nella sentenza n. 3453/04/2015, ha affermato integrare la fattura riepilogativa emessa dalla contribuente l'ipotesi prevista dagli artt. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, avendo correttamente concluso che la contribuente, con l'atto di acquisto del 16 dicembre 2008, aveva rinunciato all'acquisto del compendio e, per effetto di ciò, le opere già realizzate sullo stesso non potevano che ritornare nella giuridica proprietà dei promittenti venditori, proprio in ragione della clausola innanzi evidenziata. [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquistato il compendio direttamente dai promittenti venditori, aveva pagato costoro, nel prezzo di cessione, anche in relazione ai lavori eseguiti dalla contribuente. Quest'ultima non ha documentato l’esistenza di operazioni imponibili, avendo emesso una fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, poiché ha indicato nella fattura un soggetto nei confronti del quale non aveva effettuato alcuna prestazione, permettendo a [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva ricevuta, di evadere l'imposta mediante indebita detrazione. Neppure la sentenza impugnata ha valutato la duplice circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non essersi avvalsa di alcun tipo di mediazione per l'acquisto e la copia del permesso di costruire è datato 14 gennaio 2009, ossia dopo le opere descritte in fattura. Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è illegittima perché, a causa di un travisamento delle risultanze processuali, la CTR ha fornito un'errata interpretazione degli artt. 6 e 9 D.Lgs. n. 471 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.P.R: n. 633 del 1972. 1.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. Esso – che di per sé cumula una congerie di censure, senza procedere ad una loro separata articolazione ed illustrazione – incorre in difetto di autosufficienza, a misura che evoca “risultanze processuali”, viepiù asseritamente travisate, senza richiamarle né men che meno riprodurne nei tratti essenziali i contenuti. Premesso che non conducente si palesa il richiamo alla (favorevole all’Agenzia delle entrate) sentenza della CTP nel contenzioso riguardante [OSCURATO:PERSONA], tanto più in quanto riformata in appello dalla CTR della Puglia (nella medesima composizione ed alla medesima udienza) con sentenza n. 325 del 2019, l’agenziale ricorso per cassazione avverso la quale essendo stato dichiarato inammissibile dalla Sez. 6-T con ordinanza n. 27739 del 12/05/2021 (cfr. p. 13 del controricorso in rapporto al frontespizio di detta ordinanza), il rilevato difetto di autosufficienza emerge anzitutto a proposito del preliminare di compravendita, di cui, in modo del tutto decontestualizzato, è riprodotta una clausola, senza neppure indicarne il numero. Identicamente è a dirsi, di poi, quanto alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di non essersi avvalsa di mediazione ed alla data del premesso di costruire, oltreché, più in generale, all’ammontare del prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA] e ad alle fatture “ribaltate” dalla contribuente a [OSCURATO:PERSONA] (onde appurare se il prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, come affermato, ma non comprovato, tenesse conto, o meno, dei lavori fatti eseguire dalla contribuente). Sotto altro profilo, il motivo, che, per quanto denunci la violazione dell’art. 2697 cod. civ., mostra di dolersi in realtà della valutazione delle prove compiute dai giudici d’appello, e non di un’erronea applicazione, da parte loro, del criterio di distribuzione dell’onere della prova (d’altronde puntualmente enunciato dalla CTR in apertura di motivazione e pedissequamente applicato); sicché il motivo introduce questioni tipicamente di merito, riguardanti la presunta pretermissione di elementi ed argomenti in tesi dimostrativi della fondatezza della tesi di parte pubblica, evocando il paradigma del travisamento probatorio, senza tuttavia né idoneamente allegarlo, né comunque fornire la dimostrazione di contenuti dalla CTR propriamente travisati. In realtà, attraverso il motivo che ne occupa, siffattamente composito nelle censure e nello schema illustrativo, la ricorrente Agenzia mira ad ottenere dal giudice di legittimità una diversa e più favorevole riedizione del giudizio in fatto compiuto dalla CTR (giudizio di fatto affidato al giudice del merito e che rimane sul piano del merito), in violazione tuttavia di canoni e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di mero controllo della legittimità degli atti impugnati. 2. Il ricorso va rigettato. Ne consegue la liquidazione delle spese come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a FIORE
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