CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 03239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21266/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 28 , SC.A , INT.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 3037/2019 depositata il 09/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'Università degli studi di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" in relazioni a prestazioni rese, dopo la cessazione dell'efficacia di un contratto di appalto, nel periodo compreso fra il primo gennaio 1987 e il 31 marzo 1989; accoglieva, al contrario l'azione di ripetizione di indebito proposta dall'Università in via riconvenzionale, condannando la società attrice alla restituzione della somma di euro 2.850.860,80, con gli interessi legali decorrenti dal 28 febbraio 1991. 2. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale dall'Università, compensando interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. 3.L'Università degli Studi "[OSCURATO:PERSONA]" proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza 4.La [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso incidentale. 5. La Corte di Cassazione riteneva fondata la censura proposta con il ricorso principale con cui era stata denunciata l'erronea applicazione dell'art. 183 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dal l’ Università con la domanda pr o posta in via riconvenzionale, anche se sollevata con la prima memoria Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 presentata ex art. 183, comma 5, c.p.c.. Tutti i motivi del ricorso incidentale della Sopin venivano, invece, rigettati . L a sentenza della Corte d’Appello di Roma veniva dunque cassata in accoglimento del ricorso principale e rinviava alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio in applicazione del principio affermato. 6. L'Università di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" riassumeva il giudizio chiedendo di condannare la Sopins. r. l. a restituirle la so mma di € 2.850.860,80, oltreinteressi. 7. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo, in via principale di dichiarare inammissibile ladomanda in riassunzione per difetto di ius loquendidel difensore e comunque per difetto di legitti m azione attiva e processuale e nel merito di rigettare la domanda perché infondatain fatto e diritto in quanto il pagamento asseritamente duplicato sarebbe stato imputato da Sopin a copertu r a di altri crediti precedenti, scaduti e non assistiti da alcun titologiudiziale. 8. La Corte d’Appello rigettava l’appello di Sopin e confermava la sentenza del Tribunale di Roma. In particolare, delimitato il giudizio di rinvio rispetto ai principi espressi dalla Corte di Cassazione evidenziava di essere chiamata adeffettuare una nuova valutazione dell’impugnazione a suo tempo proposta dalla SOPIN avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua domanda proposta, ex art. 2041 c. c. nei confronti dell'Università degli [OSCURATO:PERSONA] in relazione a pr e stazioni rese dopo la cessazione dell'efficacia di uncontratto di appalto, nel periodo compreso trail primo gennaio 1987 e il 31 marzo 1989, e che, invece , aveva accolto l'azione di ripetizione d i indebito proposta dall'Università in via riconvenzionale, condannando la Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 SOPIN alla restituzione della somma di € 2.859.860,80, oltre interessi. Il credito vantato dall’Università derivava dal preteso doppio pagamento per un decreto ingiuntivo già emesso a favore di SOPIN per il corrispettivo del contratto di appalto per l'automazione informatica dei servizidel [OSCURATO:PERSONA] I di [OSCURATO:PERSONA] d’Appello rilevava, come già affermato dal Tribunale, la tardività dell'eccezione di prescrizionedel diritto alla restituzione del pagamento indebito sollevata nell'ambito del giudizio di primo grado dalla SOPIN. Le ulteriori censure prospettate dalla Sopin erano ritenute infondate in conformità alle affermazioni di principio effettuate dalla Suprema Corte che aveva già affrontato e riso lto in senso sfavorevole alla SOPIN la questione dell'eccepito difetto di legittimazione in capo all'Università sulla basedel rilievo che il d.l. n. 34del 1999, co nvertito con modificazioni nella L.n. 453/99, che aveva soppresso l'[OSCURATO:PERSONA] I di Roma, soggettocostituente organo de ll’'[OSCURATO:PERSONA], e contestualmente istituito l'omonima azienda sanitaria , aveva stabilito la successione di quest'ultima alla prima per soli dodici mesi ai fini della valutazione de ll’ opportunità di procedere alla risoluzione, conferma o revisione,in tutto o in parte, dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, conutenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenzia l i, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all’assistenza sanitaria e prevedeva che assumeva la qualità di sostituto processuale dell ’ Univers i tà [OSCURATO:PERSONA] nel Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria, conla conseguenza che tale disciplina non poteva trovare applicazione rispetto al caso di specie. Infatti, difettava il requisito dell'attualità del rapporto in quanto la richiesta di indebitoarricchimento riguardava un rapporto conclusosi nel 1989, mentre lo specifico rapportosottostante non atteneva né alla gestione dell'assistenza sanitaria, né alla fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, né ad opere pubbliche a prevalente od esclusiva destinazione sanitaria, riguardando il contratto di appalto in questione l'automazione delle procedure gestionali.Tali conclusioni devono ritenersi confermate dalle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte circa il fatto che la costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell’aziendaPoliclinico Umber to I era stata effettuata per la prima volta con ild.l. n. 341 del 1999 , convertito con modifiche nella l. n. 453 del 1999,che non aveva disposto una successione a carattere universale della neocostituita azienda rispetto all'omonima azienda universitaria, ed i rapporti derivanti, in precedenza, dall’utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano legittimamente essere riferiti all’Università della quale il Policlinico costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. SOPIN non aveva fornito ulteriori argomentazioni idonee ad incrinare i suddetti percorsi argomentativi. Quanto al merito, la C orte ritene va di dover condividere integralmente le valutazioni operate dal Tribunale per pervenire all'accoglimento della domanda r i convenzionale proposta Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 dall’Università che a veva fornito la prova documentale dell'avvenuto versamento della complessiva somma di lire 4.990.601.580 a mezzo di cinque mandati di pagamento riscossi dalla Sopin il 26 ottobre 1989 con causale "atti di pignoramento 8260, 8261, 8262 del 24 luglio 1989, nonché del versamento dell'ulteriore somma di lire 5.520.036.240 con mandato di pagamento n.30337 riscosso il28 febbraio 1991 dalla SOPIN, con causale "per altrettant. già commutate vaglia cambiario Banca d'Italia, pignoramento Sopin”. La difesa della S opin senza contestare la riscossione dei mandati di pagamento, né i relativi importi, né di avere agito esecutivamente per azionare i decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi si era limit a ta a strutturare la propria difesa imputando somme relative al sesto mandato a "crediti vantati nei confronti della stessa Università,esigibili e non assistiti da titoli giudiziari”, oltre che ad eccepire l'intervenutaprescrizione. Tali deduzioni non erano idonee ad inficiare il decisum del Tribunale, attenendo all'assetto complessivo della situazione dare avere intercorrente tra le partisenza alcun riferimento specifico al rapporto oggetto del giudizio (asseriti ingenti crediti portati da fattureversate in atti ed emesse in forza di contratti pienamente vigenti, inserimento del credito della SOPIN nella massa passiva, transazione del 30giugno 2009, di poco successiva alla sentenza della Corte di Appello). 9. [OSCURATO:SOCIETA] già spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 10. L’Università di [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorsoe, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nelle suerichieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 132, n . 4 , c.p.c. in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione ad causam dell' U n iv ersit à degli S tudi di Roma L a Sapienza alla domandadi ripetizione di indebito. La censura ha ad oggetto il rigetto dell’eccezione didifetto di legittimazione ad causam dell'Ateneo rispetto alla domanda di ripetizione diindebito, per effetto dell'art. 2, comma 7 , del d.l. n. 341 del 1999 convertito nellal. n. 453 del 1999. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che non ricorreva un caso di successione nel diritto controverso, "ma di sostituzione processuale che dovrebbe determinare automaticamente la perdita della legittimazione del sostituto e quindi unico contraddittore nei pregressi rapporti giudiziali tra Sopin ed Università dovrebbe essere l'[OSCURATO:PERSONA] I". La questione era già stata riproposta in sede di ricorsoavverso la prima sentenza d'appello poi cassata con la sentenza di Cassazione n.9880 del 20 16 . La Corte di Cassazione non aveva statuito sul difetto di legittimazione processuale dell'Ateneo, quantosull'esistenza o meno di un rapporto di successione tra la neocostituita [OSCURATO:PERSONA] I rispetto all'omonima [OSCURATO:PERSONA]. Con la comparsa conclusionale nel giudizio di appello, la [OSCURATO:PERSONA] quindi ulteriormente precisato come fosse evidente che la Corte di Cassazione non a veva affrontato il problema della Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 dichiarata sostituzione processuale ex art. 2 d.l. 341 del1/10/1999 convertito nella legge 453/1999, che non prevede successione tra le due aziendepoliclinico nei rapporti "già esauriti", nonché in quelli concernenti gli appalti o le concessioni di opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria, in ordine ai quali "l'azienda policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudizialeconcernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusivadestinazione sanitaria ". La Corte d'Appello, quindi, era in realtà il primo giudice ad occuparsi dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'Ateneo rispetto alladomanda di ripetizione di indebito, perché non affrontata e risolta nel corso del giudizio di merito (vedi sentenza9880/16). Il Tribunale Civile con la sentenza di primo grado aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] che si era costituita rispetto alla domanda di arricchimento indebito deducendo non essere il soggetto legittimato per esserlo l'[OSCURATO:PERSONA] e aveva conferma to la legittimazione passiva dell'Ateneo relativamente a tale azione , ma dal lato attivo della domanda riconvenzionale di ripetizione nulla ave va statuito , così che la questione arrivava a Codesta Corte che, con la sentenza 9880l2016, appunto affermava chel'eccezione era ammissibile in quanto non risultava essere stata espressamente affrontata e risolta nel corso del giudizio di merito. La Corte d'Appello avrebbe travisato completamente il contenuto della sentenza di primo grado che chiaramente afferiva Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 all'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva formulata dall'Ateneo e non certo dalla Sopin, che era attrice, relativamente alla domanda di arricchimento indebitoe non quella di ripetizione di indebito con conseguente inesistenza della motivazione. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. 341 del 1/10/99 convertito con legge 431/1999 e sulla conseguente violazione dell'art. 2, comma 7 , del medesimo d ecreto legge in combinato disposto con l'art. 81 c.p.c. e con gli artt. 167 c.p.c. e 115 c.p.c., 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 c.c. in combinato disposto relativamentealla documentata natura del contratto d'appalto inter partes per l'automazione gestionale dei servizi ospedalieri del [OSCURATO:PERSONA] I. Secondo la ricorrente la Corte di Cassazione non a vrebbe affrontato il problema della dichiarata sostituzione processuale ex art. 2 d.l. 341 del1/10/1999 convertito nella legge 453/1999, che non prevede successione tra le due aziendepoliclinico nei rapporti "già esauriti", nonché in quelli concernenti gli appalti o le concessioni di opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria, in ordine ai quali "l'azienda policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processualedell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazionesanitaria". Il riferimento alla sentenza n. 584/2008 citata nella sentenza 9880/2016 confermerebbe ulteriormente l'assunto, perché notoriamente afferisce prima di tutto ad una domanda introdotta Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 nel 1997 nei confronti dell'Ateneo quale rappresentante del Policlinico, quindiprima dell'entrata in vigore della legge 341/1999, così che la causa deve proseguire tra leparti originarie; in secondo luogo perché tratta della successione a titolo universale tra ledue Aziende, che viene esclusa con la conseguenza che i rapporti afferenti all'AziendaPoliclinico sono ritenuti ancora di competenza di quest'ultimo e quindi da riferireall'Ateneo di cui l'azienda stessa era parte integrante. Secondo la ricorrente,pertanto , nella sentenza di cassazione non si s a rebbe affrontata la questione , introdotta ex lege, della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., che è ben altra cosa rispettoalla successione o meno a titolo universale dei rapporti in essere dell'[OSCURATO:PERSONA]. La questione del difetto di legittimazione ad causam ex art. 81 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2, comma 7 , della l . n. 453 del 1999 non sarebbe mai stata oggetto di alcuna statuizionepassata in giudicato. Dunque, si trattava di verificare, a prescindere dalla successione o meno tra la neocostituitaAzienda [OSCURATO:PERSONA] I e la [OSCURATO:PERSONA], se l'UniversitàLa Sapienza avesse o meno mantenuto la legittimazione processuale, essendo pacifico che l'Ateneo non aveva mai gestito in proprio ma per conto della AziendaUniversitaria. La questione rientrerebbe espressamente nell'art. 2 comma 7 del d.l. 341/99 convertitocon modifiche dalla legge 453 del1999: "L'[OSCURATO:PERSONA] I assume la qualità di sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche aprevalente o esclusiva destinazione sanitaria". Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 2.1 I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Preliminarmente deve ribadirsi che: Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023, Rv. 668914 -01). Infatti, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunquestato e grado del processo(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011 ). Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: in materia di giudizio di rinvio, per effetto del principio di preclusione delle questioni che avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio dalla Cassazione, deve ritenersi inibito alle parti, al giudice di rinvio ed allo stesso giudice di legittimità, eventualmente investito dopo il rinvio, di porre per la prima volta in discussione l'esistenza della legittimazione processuale nel giudizio di primo grado e la nullità della costituzione del rapporto processuale per difetto di rappresentanza organica, in quella fase, dell'organo costituito per l'ente (Sez. 3, Sentenza n. 403 del 11/01/2017, Rv. 642356 -01). 2.2 Il collegio, richiamati i suddetti limiti propri del giudizio di rinvio,evidenzia, inoltre, che il tema prospettato dalla ricorrente è stato oggetto di una specific a eccezione nel ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la prima sentenza della Corte d’Appello poi cassata. Al punto 3.2 della sentenza n.9880 del 2016 di cassazione, infatti, si legge che la Sopin ha eccepito la carenza di legittimazione dell'Università rispetto alla domanda di ripetizione di indebito (dunque legittimazione attiva essendo l a domanda di ripetizione formulata dalla medesima Università). L’eccezione si fondava sull'emanazione del d . l. n. 341 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 543 del 1599, con il quale è stata soppressa l'aziend a universitaria ed è stata costituita l'[OSCURATO:PERSONA] I, con previsionedell'istituzione di un'apposita gestione separata. La ricorrente, con i motivi in esame, riporta solo la parte della sentenza che ha ritenuto tale eccezione ammissibile in quanto la questione della legittimazione dell'Università, in relazione alla Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 domanda di ripetizione di indebito, non risulta va espressamente affrontata e risolta nelcorso del giudizio di merito, ma omette di riportare il fatto che la stessa èstata rigettata dalla Corte in quanto ritenuta non condivisibile. La Corte, infatti, ha richiamato il principio affermato al riguardo dalle Sezioni unite di questa Corte,secondo cui, poiché la costituzione in ente aventepersonalità giuridica di diritto pubblico dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] I è stata effettuata per la prima volta col d.l. 1 0 ottobre 1999, n. 341, convertito con modifiche nella legge n. 453 del1999, che non ha disposto una successione a carattere universale della neoistituita azienda rispetto all'omonima azienda universitaria, i rapporti derivanti, in precedenza, dall'utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano legittimamente essereriferiti all'Università "[OSCURATO:PERSONA]" di Roma dellaquale il Policlinico costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile (Cass., 11 gennaio 2008, n. 584). In conclusione, oltre all’inammissibile riproposizione in questa sede di questioni che la Corte di Cassazione avrebbe potuto e dovuto rilevare di ufficio nella precedente pronuncia e che,dunque, sono precluseperché implicitamente rigettate, deve ulteriormente affermarsi l’inammissibilità dei motivi in esame con i quali, in sostanza, si tende a porre in discussione quanto affermato da questa Corte esplicitamente, con il rigetto della suddetta eccezione. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: sulla nullit à della sentenza ex art. 132, n. 4 , c.p.c. relativamente alla domanda ex art. 1193 c.c. percontraddittorietà manifesta . Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato l'esistenza di ulteriori crediti vigentiall'epoca del pagamento asserita mente indebito ed aveva anzi documentato comeaddirittura fosse stato riconosciuto a suo tempo il debito. L a sola transazione con l'[OSCURATO:PERSONA] I con la quale veniva riconosciuto il credito di lire23.212.183.779 con inserimento nella massa passiva di euro 11.988.092,45 a favore di Sopin, pacificamente per i servizi d'appalto di cui al contratto di che trattasi rappresent erebbe la prova dell'esistenza del credito. I nfatti , la Corte d'Appello afferma che tali circostanze attengono " all'assetto complessivo della situazione dareavere intercorrente tra le parti". L a Corte , dunque , una volta affermato che erano state provate circostante attinenti all'assettocomplessivo della situazione dare avere tra le parti (che indica in ingenti crediti portati da fatture versate in atti e l'inserimento di Sopin nella massa passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] I), evidentemente non avrebbe potutonegare che i crediti di Sopin all'epoca del preteso indebito effettivamente esistevano, tanto è vero che era avvenuto l'inserimento nella massa passiva per quei crediti.Sarebbe, quindi, dimostrata l'evidente contraddizione tra l'accertamento dell'effettiva esistenza dei crediti (che attenevano appunto all'assetto complessivo della situazionedare avere intercorrente tra le parti) e la contemporanea negazione della loroesistenza al punto da confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di ripetizione d'indebito perché non provati altri crediti di Sopin. Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 La sentenza sarebbenulla contenendo un a contraddizione tale da impedire proprio di cogliere la ratiodella motivazione perché le due affermazioni di senso contrario si eliderebberoa vicenda. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 1193 c.c. La Corte d'Appelloda atto della riconosciuta esistenza di crediti a favore di [OSCURATO:PERSONA] che attengono all'assetto complessivo dare avere intercorrente tra le parti e non allo specificorapporto di cui si discute nel presente giudizio. Ora è pacifico che il creditore, in mancanza di espressa imputazione di pagamento da parte del debitore, può imputare il pagamento ad uno o più altri debiti determinati, come si evince dall'art. 1195 c.c.E' altrettanto pacifico che l'art. 1193 c.c. e la relativa imputazione da parte delcreditore, non si applica in caso vi sia un unico debito, ma, comeindicato nel primo comma dell'art. 1193 c.c., in presenza di più debiti della stessa specie versola stessa persona. Si tratterebbe, quindi , proprio della situazione complessiva dare avere intercorrente tra Sopin e Università per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] I.Una volta accertato un complessivo debito dell'Università neiconfronti di Sopin, come la Corte ammette, facendo espresso riferimento a circostanze documentate afferenti i rapporti dare avere complessivi tra le parti, dovrebbe applicarsi l'art. 1193 c.c. come chiesto dalla creditrice perché esistente il credito per il quale Sopin aveva effettuato l'imputazione, non potendo certoquesto riferirsi a quello specifico rapporto di cui si discute nel presente giudizio, ma ad altri crediti della medesima specie verso la stessa persona. Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 In altre parole,proprio l'accertata esistenza di crediti di Sopin scaturenti dai rapporti dare avere tra le parti, rappresentava la prova del diritto di Sopin ad imputare a suo giudizio la somma ricevuta, così che la domanda di ripetizione d'indebito andava certamente rigettata. 4.1 Il terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati. Preliminarmente deve richiamarsi il seguente principio di diritto corrispondente ad un orientamento del tutto consolidato: «In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore» (Sez. 3, Sentenza n. 31837 del 27/10/2022, Rv. 666054 -01). Nel caso di specie la domanda di ripetizione di indebito aveva ad oggetto la duplicazione del pagamento effettuato a seguito del pignoramento Sopin, quindi con una causale ben precisa e determinata. Del tutto infondata si presenta pertanto la tesi della ricorrente sotto il profilo della mancanza di imputazione del pagamento indebito da parte del debitore. Peraltro, i ricorrenti,anche con i motivi in esame, si limitano a fare riferimento del tutto genericamente ad una transazione intercorsa tra le partimoltissimi anni dopo il suddetto pagamento (peraltro nel ricorso non è riportato in modo dettagliato il contenuto Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 della suddetta transazione) e, dunque, non forniscono alcun elemento per consentire di riscontrare anche solo un minimo indizio o principio di prova in ordine ad una diversa imputazione del pagamento. Al contrario, come dedotto dai controricorrenti, nella transazione si fa espresso riferimento al l’esclusione dai reciproci riconoscimenti del credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.17089 del 2005 con la quale Spin era stata condannata a restituire la somma di € 2.850.860,80. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Alla condanna alla rifusione delle spese va aggiunta la condanna, che si pronuncia d'ufficio, al pagamento della sanzione privata prevista dall'art. 96, comma terzo, c.p.c.. L'odierna ricorrente, infatti, ha in sostanza sostenuto tesi manifestamente smentite da atti precedenti:con i primi due motivi ha volutamente o colposamente ignorato il contenuto de lla sentenza di cassazione con rinvio n.9880 del 2016 e con il terzo e il quarto ha altrettanto volutamente o colposamente ignorato il contenuto della transazione intercorsa tra le parti che escludeva dall’accordo il pagamento indebito già riconosciuto dal Tribunale di Roma. Ci si trova dunque in presenza di un ricorso per cassazione nel quale sonosostenute tesi giuridiche contrastanti frontalmente con dati di fatti dei quali la ricorrente aveva contezza e che quantomeno avrebbe dovuto certamente conoscere. Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione. Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente -e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. -ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) dachi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare (Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642). Deve, dunque,concludersi che, il ricorso oggetto del presente giudizio è stato proposto quanto meno con colpa grave, sicché il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art.1226 c.c. nell'importo di euro 7.500, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Ric. 2019n. 21266sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 15 .0 00 , più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per leggee in euro 7.500 ex art. 96